Cass. civ., sez. III, sentenza 15/04/2022, n. 12387

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L'assegnazione della casa familiare, disposta in sede di separazione personale o divorzio ai sensi dell'abrogato art. 155-quater c.c., applicabile "ratione temporis, è opponibile ai terzi solo se trascritta anteriormente alla trascrizione del titolo del diritto del terzo sull'immobile, così come previsto dalla norma citata (trasposta, senza modifiche, nel vigente art. 337- sexies c.c.), e non anche nei limiti del novennio ove non trascritta, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 6, comma 6, legge 1 dicembre 1970, n. 898, e all'art. 1599, comma 3, c.c., perché a seguito dell'introduzione dell'art. 155-quater c.c. l'assegnazione della casa coniugale è trascrivibile come tale, e non più agli effetti, non più previsti, dell'art. 1599 c.c., non potendo trarsi argomento contrario dalla circostanza della mancata abrogazione dell'art. 6, c.6 l. n. 898 del 1970, in considerazione dei limiti della delega legislativa di cui all'art. 2 della l. n. 219 del 2012.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 15/04/2022, n. 12387
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12387
Data del deposito : 15 aprile 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

12387 /2 2 ORIGINALE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE e z GAVC Parnoetrio PER Tr Homes 0.4eun Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Oggetto OPPOSIZIONE ROBERTA VIVALDI Presidente ESECUTIVA FRANCO DE STEFANO Consigliere LINA RUBINO Consigliere CRISTIANO VE Consigliere Ud. 15/02/2022 PU Consigliere Rel. Cron. 12387 PAOLO PORRECA R.G.N. 34274/2019 SENTENZA sul ricorso 34274/2019 proposto da: S G, elettivamente domiciliata in Roma Via Giuseppe Ferrari n. 35, presso lo studio dell'avvocato V M che lą rappresenta e difende unitamente all'avvocato D L M -ricorrente - contro 2022 282 O S M, elettivamente domiciliato in Roma Circonvallazione Clodia n. 29, presso lo studio dell'avvocato Piccini Barbara che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato Durante L V -controricorrente - nonché

contro

A M, rappresentata e difesa dall'avvocato N B, domiciliazione p.e.c. nicolabottero@pec.ordineavvocatitorino.it;
-controricorrente avverso la sentenza n. 808/2019 della CORTE D'APPELLO di T, depositata il 14/05/2019;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/02/2022 da PORRECA PAOLO 2 ☑ Rilevato che G S ricorre, sulla base di tre motivi, avverso la sentenza n. 808 del 2019 della Corte di appello di Torino esponendo che: con ordinanza presidenziale del 2 luglio 2010, nel giudizio di separazione personale da S M O, le era stata assegnata la casa coniugale quale genitore affidatario della figlia minore C;
il provvedimento non era stato trascritto;
- aveva ricevuto notifica di un decreto di liberazione dell'immobile ex art. 560, terzo e quarto comma, cod. proc. civ.;
si era dunque opposta al decreto in parola deducendo l'opponibilità del suo titolo di godimento;
- il giudice dell'esecuzione aveva accolto l'istanza di sospensione ritenendo opponibile l'assegnazione non trascritta nei limiti infranovennali, a mente del combinato disposto degli artt. 1599, primo comma, 2643, n. 8, cod. civ., nonché 6, comma 6, ultima parte, della legge n. 898 del 1970;
il Collegio, in sede di reclamo, aveva rovesciato la decisione, in ragione della novella di cui all'art. 155-quater, cod. civ., infine applicabile ex art. 337-sexies, cod. civ.;
il Tribunale aveva accolto l'opposizione, condividendo la ricostruzione data dal giudice dell'esecuzione, e la Corte di appello aveva riformato specularmente la decisione di prime cure, osservando che l'evocata novella legislativa doveva ritenersi aver implicitamente abrogato l'art. 6, comma 6, ultima parte, della legge n. 898 del 1970, che inizialmente richiamava l'art. 1599, cod. civ.;
la Corte territoriale, inoltre, qualificata la domanda come opposizione - ex art. 615, cod. proc. civ., aveva dichiarato il difetto di legittimazione passiva di O, indicando che l'azione andava proposta nei confronti di chi agiva "in executivis" e dunque avverso l'iniziativa del custode giudiziario per la liberazione dell'immobile;
3 RG n 34274 del 2019 Cons. rel. P P resistono con controricorso sia il custode giudiziario Marina Antonelli sia l'esecutato nel procedimento espropriativo S M O, ed entrambi hanno depositato memorie;
il Pubblico Ministero ha richiesto la discussione orale e depositato, altresì, memorie scritte;

Ritenuto che:

con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 155-quater, 337-sexies, 2643, 2644, 1599, cod. civ., 6, legge n. 868 del 1970, poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che l'immutata ricostruzione nomofilattica del diritto del coniuge assegnatario della casa coniugale come diritto personale di godimento confermava la perdurante vigenza della richiamo alla disciplina locatizia effettuato dalla legislazione speciale divorzile "parte qua" non abrogata, sicché la novella codicistica di cui alla legge n. 54 del 2006, poi superata solo nella collocazione del precetto normativo con il d.lgs. n. 154 del 2013, aveva espresso una norma superflua ovvero meramente enunciativa dell'opponibilità previa trascrizione nei casi, dunque, in cui questa risultasse necessaria, in coerenza con il bilanciamento tra diritti dominicali e tutela della prole;
con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 102, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato nell'escludere la qualità di litisconsorte necessario in capo a Simone Maria O, trattandosi del debitore esecutato che, peraltro, aveva anche accettato il contraddittorio sulle domande avanzate dalla deducente;
con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato nella regolazione delle spese processuali, atteso che la marcata controvertibilità della questione trattata avrebbe dovuto imporre la compensazione delle stesse;
4 RG n 34274 del 2019 Cons. rel P P Rilevato che: preliminarmente deve disattendersi l'eccezione di carenza d'interesse a impugnare della ricorrente, sollevata dalla difesa di O argomentando dalla circostanza che, alla data del ricorso, era comunque decorso il lasso temporale di nove anni, limite massimo di opponibilità, in tesi, dell'assegnazione non trascritta, sicché l'originaria opponente era comunque tenuta al rilascio e, di conseguenza, sarebbe cessata la materia del contendere;
è sufficiente osservare che la controversia resta sussistente, non solo sulla regolazione delle spese processuali, facendo stato sulla legittimità, o meno, della permanenza nell'abitazione assegnata per gli anni precedenti allo spirare dei nove anni;
il secondo motivo, da esaminare prioritariamente per ragioni logiche, è inammissibile;
la parte evoca il consolidato il principio secondo cui l'esecutato è litisconsorte necessario in tutti gli incidenti cognitivi della procedura esecutiva, anche se promossi da terzi estranei (Cass., 01/12/2021, n. 37847, pag. 4, in cui si richiamano innumerevoli arresti a conferma);
nel caso, però, la qualificazione in termini di opposizione all'esecuzione per rilascio, data esplicitamente dalla Corte di appello (§3 della sentenza impugnata), non è stata oggetto di specifica impugnazione;
come pure osservato dal Pubblico Ministero, la cesura in scrutinio presuppone che si trattasse di un'opposizione afferente all'esecuzione per espropriazione, mentre per la Corte territoriale (pag. 4, primo periodo) l'esecuzione in rilievo non è quella nei confronti di O, bensì quella, diversa, nei confronti dell'odierna ricorrente, con la conseguenza che, in questa prospettiva, il distinto esecutato, soggetto al procedimento espropriativo, non risulta parte passiva necessaria del giudizio;
la presupposta ricostruzione del Collegio di merito non è messa a fuoco, né motivatamente contrastata, sicché si è formato un giudicato che ne impedisce il riesame, vincolando l'odierno scrutinio anche sui punti, distinti e 5 RG n 34274 del 2019 Cons. ret. P F derivati, del perimetro del litisconsorzio necessario così come dell'appellabilità della decisione di prime cure;
in altri termini, più diffusamente esplicative, il ricorso non viene censurata la suddetta qualificazione della decisione gravata a mente di quanto evincibile dalla giurisprudenza nomofilattica e della normativa, introdotta al momento del precetto per il rilascio (pag. 3 della sentenza in questione), che si sono succedute;
infatti, nel periodo di vigenza dell'art. 560, cod. proc. civ., come modificato dal decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, quale convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, art. 2, comma 3, lettera e), n. 21, come sostituito dall'art. 1, comma 3, lettera i), della legge 28 dicembre 2005, n. 263, l'ordine di liberazione andava eseguito con le modalità delle esecuzioni in forma specifica in quanto formalmente qualificato titolo esecutivo (cfr. Cass., 15 aprile 2015, n. 7656), e quindi ad esso poteva opporsi il debitore (o creditore) con l'opposizione agli atti e il terzo (originariamente) estraneo al processo con l'opposizione all'esecuzione (cfr. Cass., 17/12/2010, n. 25654 e Cass., 30/06/2010, n. 15623);
la novella apportata dal decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, art. 4, comma 1, lettera d), n. 01, quale convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, ha disegnato quell'ordine come atto diverso da un titolo esecutivo e suscettibile di attuazione deformalizzata direttamente da parte degli ausiliari del giudice che lo ha emesso, restando esclusa l'azionabilità delle ordinarie forme dell'esecuzione per rilascio dell'immobile;
in questo quadro, il provvedimento giurisdizionale così adottato non diventa anche autonomo titolo esecutivo idoneo a fondare un'autonoma esecuzione per rilascio, come invece affermato dalla Corte di appello nella fattispecie qui in esame, restando per questo un diverso atto dell'esecuzione espropriativa, idoneo a spiegare effetti nei confronti di coloro che sono coinvolti e, dunque, anche del terzo destinatario dell'ordine di

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