Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/06/1986, n. 4341

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In ipotesi di rapporto di lavoro subordinato avente ad oggetto l'insegnamento presso scuole private legalmente riconosciute, il possesso del titolo legale di abilitazione all'insegnamento da parte degli insegnanti - che costituisce condizione per concedere alle scuole private l'autorizzazione all'apertura ed il riconoscimento legale (artt. 3 e 6 legge 19 gennaio 1942 n. 86) - rappresenta altresì un requisito di validità dello stesso contratto di lavoro, il quale - ove l'insegnante risulti sprovvisto del titolo suddetto - deve considerarsi nullo per violazione delle citate norme di carattere imperativo, con conseguente impedimento alla prosecuzione ulteriore del rapporto e possibilità per il datore di lavoro di intimare il licenziamento per giusta causa, pur restando fermi, ai sensi dell'art. 2126 cod. civ., gli effetti del rapporto per il periodo in cui esso abbia avuto esecuzione. ( V 3373/83, mass n 428272).*

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/06/1986, n. 4341
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4341
Data del deposito : 28 giugno 1986

Testo completo

In ipotesi di rapporto di lavoro subordinato avente ad oggetto l'insegnamento presso scuole private legalmente riconosciute, il possesso del titolo legale di abilitazione all'insegnamento da parte degli insegnanti - che costituisce condizione per concedere alle scuole
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