Cass. civ., SS.UU., sentenza 10/05/2016, n. 9451

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In tema di imposta regionale sulle attività produttive, il presupposto dell'"autonoma organizzazione" richiesto dall'art. 2 del d.lgs. n. 446 del 1997 non ricorre quando il contribuente responsabile dell'organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all'esercizio dell'attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l'impiego di un dipendente con mansioni esecutive. (In applicazione del principio, la S.C. ha respinto il ricorso contro la decisione di merito che aveva escluso l'autonomia organizzativa di uno studio legale dotato soltanto di un segretario e di beni strumentali minimi).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 10/05/2016, n. 9451
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9451
Data del deposito : 10 maggio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

945 1/16 Oggetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IRAP LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G.N. 11766/2010 Cron.9451 SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Primo Pres.te f.f. Dott. LUIGI ANTONIO ROVELLI Ud. 06/10/2015 PUPresidente Sezione Dott. MARIO CICALA - - - Presidente Sezione Dott. G AMOROSO Dott. VITTORIO RAGONESI Consigliere Dott. A CNCA Consigliere Dott. M M CNI Consigliere Dott. ADELAIDE AMENDOLA Consigliere MyE Dott. CA DI IAȘI Consigliere Rel. Consigliere -Dott. A G ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 11766-2010 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- 2015 tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI 388 PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente

contro

C N, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA CAFFARELLETTA 4, presso lo studio dell'avvocato C, rappresentato e difeso da sè MAURIZIO medesimo;
- controricorrente avversO la sentenza n. 84/2009 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI, depositata il . 10/03/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica 06/10/2015 dal Consigliere Dott. ANTONIO udienza del GRECO;
uditi gli avvocati M P C dell'Avvocatura you Generale dello Stato e Nicola CUOMO;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. UMBERTO APICE, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione con un motivo, illustrato con successiva memoria, nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che, rigettandone l'appello, ha riconosciuto a Nicola Cuomo, avvocato, il diritto al rimborso dell'IRAP versata per gli anni dal 2000 al 2004. Il giudice d'appello, rilevato che nello svolgimento dell'attività professionale il contribuente si avvaleva "solo di un lavoratore dipendente con mansioni di segretario e di beni strumentali minimi", ha ritenuto che "la presenza minimale di strumenti e di collaborazione ΠΟΠ costituiva autonoma organizzazione" ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 446. Nicola Cuomo resiste con controricorso, illustrato con successiva memoria. "violazione e falsa Con l'unico motivo, denunciando applicazione degli artt. 2, comma 1, e 3, lettera c), del d.lgs. AM 15 dicembre 1997, n. 447", l'amministrazione ricorrente critica la sentenza impugnata perché, pur avendo riconosciuto la presenza di un dipendente e di beni strumentali ha escluso il requisito dell'autonoma organizzazione ai fini dell'IRAP, laddove, secondo le disposizioni in rubrica, tale requisito ricorrerebbe allorché il contribuente sia, sotto qualsiasi forma il responsabile dell'organizzazione e si avvalga del lavoro anche di un solo dipendente". Il contribuente resiste con controricorso, illustrato con successiva memoria. Fissato per la discussione, a seguito di ordinanza interlocutoria della sezione tributaria (ord. 5040/15), il ricorso è stato rimesso a queste Sezioni unite per l'esame di questione di massima di particolare importanza. L'Agenzia delle entrate ha depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con l'ordinanza del gennaio 2015 la sezione tributaria ha ravvisato nella giurisprudenza della Corte di cassazione, con riguardo al presupposto dell'imposta regionale sulle attività produttive, fissato dall'art. 2 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 3 un446, e segnatamente al concetto di "autonoma organizzazione", contrasto fra un orientamento più radicato di cui costituisce espressione Cass. n. 3676 del 2007 -, secondo cui la presenza anche di un solo dipendente, anche se part time ovvero addetto a mansioni generiche, determinerebbe di per sé l'assoggettamento all'imposta, ed un orientamento più recente, secondo cui sarebbe invece necessario accertare in punto di fatto l'attitudine del lavoro svolto dal dipendente a potenziare l'attività produttiva al fine di verificare la ricorrenza del presupposto stesso. Osserva il Collegio che la sentenza n. 3676 del 2007, menzionata come significativa dell'indirizzo più risalente, e decisamente maggioritario, rappresenta, con alcune pronunce coeve, il punto di approdo di una prima fase dell'elaborazione giurisprudenziale di questa Corte sull'IRAP, incentrata sul presupposto dell'imposta, regolato dagli artt. 2 e 1 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, istitutivo del tributo, mentre la seconda fase è stata piuttosto caratterizzata dalla definizione dei contorni della platea dei soggetti passivi.

2. Con la sentenza 16 febbraio 2007, n. 3676, dunque, la sezione tributaria aveva in primo luogo posto in luce

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