Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/01/2004, n. 1585
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In tema di assicurazione ENPALS, datore di lavoro del lavoratore dello spettacolo, responsabile del pagamento dei contributi a sensi degli artt. 2 e 3 del d.P.R. n. 1420 del 1971, è l'agente o manager che, avendo acquisito per contratto l'esclusiva dell'attività professionale dell'artista, debba provvedere direttamente a corrispondergli il compenso per le sue prestazioni, ancorché dall'agente medesimo cedute a terzi. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ravvisato la qualità di datore di lavoro non nel beneficiario finale della prestazione lavorativa, ma nella società titolare dei contratti di esclusiva per le prestazioni dei lavoratori, che aveva erogato loro i compensi e nei cui confronti erano state emesse le fatture).
In tema di assicurazione ENPALS, non sono soggetti a contribuzione previdenziale i corrispettivi dovuti per contratto al lavoratore dello spettacolo per la cessione dei diritti di immagine o connessi al diritto d'autore per la qualità di esecutore o interprete in registrazioni audiovisive, non costituendo esse compensi differiti per l'attività di spettacolo, che è solo quella dal vivo, ma corrispettivo della cessione di diritti assoluti riconosciuti dagli artt. 10 e 2579 cod. civ. e disciplinati dagli artt. 73, 80 - 85 e 96 della legge n. 633 del 1941 e successive modificazioni sul diritto d'autore.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MATTONE Sergio - Presidente -
Dott. LUPI Fernando - rel. Consigliere -
Dott. MAIORANO Francesco A. - Consigliere -
Dott. COLETTI Gabriella - Consigliere -
Dott. CURCURUTO Filippo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ROSSO DI SERA - EDIZIONI MUSICALI s.a.s., in persona del legale rappresentante dott. Renato Venturiero, elettivamente domiciliato in Roma, via Nicotera 29, presso gli avv. Gaspare Salerno e Giorgio Allocca, che la rappresentano e difendono giusta procura a margine;
- ricorrente -
contro
ENPALS - Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per il Lavoratori dello Spettacolo -, in persona del commissario straordinario Gabriele Mori, elettivamente domiciliato in Roma a viale Margherita n. 206, presso l'avv. Domenico De Luca, che lo rappresenta e difende giusta procura a margine;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma n. 39 del 29.5.2000 r.g. n. 26/00;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17.6.2003 dal Relatore Cons. Dott. LUPI Fernando;
Udito l'avv. Domenico De Luca;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRAZZINI Orazio, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 29.5.2000 la Corte di Appello di Roma, decidendo sull'appello proposto dalla Rosso di sera Edizioni musicali s.a.s. nei confronti dell' ENPALS, avverso sentenza del Pretore della medesima città, rigettava l'appello, confermando il rigetto dell'opposizione della società ad ordinanza ingiunzione dell'Ente per omesso versamento dei contributi previdenziali per 24 lavoratori, per omessa presentazione delle denunce mensili per altri 215 lavoratori e delle denunce trimestrali per il '92.
Osservava la Corte che la natura autonoma o subordinata del rapporto dei lavoratori dello spettacolo e' ininfluente ai fini dell'obbligo contributivo, che grava su chi corrisponda loro il compenso. Rilevava poi che la prova documentale acquisita dagli ispettori escludeva che la società si fosse limitata ad attività di "manager", in quanto dai contratti e dalle fatture acquisite risultava che il rapporto, con esclusiva, intercorreva tra la società appellante ed i lavoratori dello spettacolo e che la prima provvedeva ad erogare loro i compensi e doveva considerarsi il soggetto tenuto alla contribuzione.
Quanto alla contribuzione sulla utilizzazione dell'immagine e sulle percentuali degli introiti relativi alle registrazioni riteneva che i relativi compensi fossero stentamente connaturati all'attività artistica e, pertanto, soggetti a contribuzione.
Propone ricorso per Cassazione affidato a tre motivi la Rosso di sera, resiste con controricorso l' ENPALS.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, denunziando la violazione e falsa applicazione degli artt. 4, 5 e 6 del d.l.c.p.s. n. 708 del 1947 e della legge n. 2388 del 1952, la ricorrente esponeva di non avere svolto attività
di spettacolo e di non essere l'utilizzatrice dell'attività degli artisti per i quali prestava opera di manager curando la loro preparazione artistica e successivamente cercando di collocarla tra i richiedenti l'attività di spettacolo. Eccepiva che le fatture emesse