Cass. civ., SS.UU., sentenza 04/11/2004, n. 21094

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L'iscrizione da parte del Procuratore della Repubblica di una notizia di reato e del nome della persona alla quale il reato stesso è attribuito, effettuata ex art. 335, comma primo, cod. proc. pen., nell'apposito registro, costituisce un atto delle indagini preliminari del processo penale, previsto allo scopo di permettere il controllo del rispetto da parte del P.M. dei termini stabiliti per la durata delle indagini preliminari (artt. 405, comma secondo, e 407, cod. proc. pen.), la cui inosservanza è sanzionata con l'inutilizzabilità degli atti di indagini eventualmente compiuti dopo la scadenza di detti termini; pertanto, la succitata iscrizione costituisce un atto processuale - inteso detto termine come comprensivo della fase delle indagini preliminari - in quanto rientrano in questa categoria non solo gli atti probatori, ma anche quelli che danno impulso al processo o comunque fanno parte della sequenza procedimentale prevista dalla legge in funzione delle finalità del processo e, conseguentemente, esso non è riconducibile ne' alla categoria degli atti oggettivamente amministrativi, ne' agli atti di amministrazione della giustizia, concernenti l'ordinamento degli uffici ed il loro funzionamento e che rientrano nella cd. amministrazione della giurisdizione. (In virtù di siffatto principio, le Sezioni unite hanno rigettato il ricorso proposto avverso la sentenza del Consiglio di Stato, di conferma della sentenza del Tar per il Lazio, che aveva dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso avente ad oggetto l'impugnazione dell'iscrizione del nome del ricorrente nel registro delle notizie di reato, nonché del silenzio - rifiuto tenuto da un Procuratore della Repubblica sull'istanza diretta ad ottenerne la cancellazione).

Il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo a conoscere dell'impugnazione dell'iscrizione da parte del Procuratore della Repubblica di una notizia di reato e del nome della persona alla quale il reato stesso è attribuito, effettuata ex art. 335, comma primo, cod. proc. pen., nell'apposito registro, in quanto non costituisce un atto amministrativo, non determina un vuoto di tutela giurisdizionale, poiché la tutela in riferimento agli atti processuali è assicurata nell'ambito del processo ed è all'interno del processo stesso che può essere sollevata la questione di costituzionalità delle norme che, eventualmente, non garantiscano una adeguata tutela dei diritti della parte, con conseguente irrilevanza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 26, comma primo, R.D. n. 1054 del 1924 e, dell'art. 3, comma primo, legge n. 1034 del 1971, sollevata in riferimento agli artt. 113, secondo comma, e 24, primo comma, Cost., nella parte in cui non permettono di impugnare il succitato innanzi al giudice amministrativo (In virtù di siffatto principio, le Sezioni unite hanno rigettato il ricorso proposto avverso la sentenza del Consiglio di Stato, di conferma della sentenza con la quale il Tar per il Lazio aveva dichiarato inammissibile, per difetto di giurisdizione, il ricorso avente ad oggetto l'impugnazione dell'iscrizione del nome del ricorrente nel registro delle notizie di reato, nonché del silenzio - rifiuto tenuto da un Procuratore della Repubblica sull'istanza diretta ad ottenerne la cancellazione).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 04/11/2004, n. 21094
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21094
Data del deposito : 4 novembre 2004
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Presidente aggiunto -
Dott. PAPA Enrico - Consigliere -
Dott. MENSITIERI Alfredo - Consigliere -
Dott. LUPO Ernesto - rel. Consigliere -
Dott. PREDEN Roberto - Consigliere -
Dott. MORELLI Mario Rosario - Consigliere -
Dott. GRAZIADEI Giulio - Consigliere -
Dott. EVANGELISTA Stefanomaria - Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BE GA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PARMA 22, presso lo studio dell'avvocato ANDREA DI PORTO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALFREDO GAITO, giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE BRINDISI;

- intimati -

avverso la decisione n. 5176/01 del Consiglio di Stato, depositata il 01/10/01;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 07/10/04 dal Consigliere Dott. Ernesto LUPO;

udito l'Avvocato Alfredo GAITO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PALMIERI Raffaele che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 22 settembre 1997 GA LT ha impugnato davanti al TAR del Lazio il provvedimento con cui il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi, in data 6 giugno 1995, ha iscritto il suo nome nel registro delle notizie di reato (n. 4837/1995) ed ha chiesto, altresì, che sia accertata l'illegittimità del silenzio-rifiuto tenuto dal suddetto Procuratore della Repubblica sull'istanza diretta alla cancellazione del proprio nome dal registro stesso.
Costituitosi il Ministero della giustizia, il TAR adito, con la sentenza pubblicata l'I 1 aprile 2000, ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione, perché proposto contro atti che non provengono da un organo amministrativo, ne' costituiscono estrinsecazione di una funzione amministrativa.
Il LT ha proposto appello. Costituitisi gli appellati attraverso l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio di Stato, con la decisione depositata il 1 ottobre 2001, ha confermato la pronunzia di primo grado, affermando che la giurisdizione amministrativa è ammessa soltanto contro gli "atti amministrativi veri e propri, ossia provenienti dalla pubblica amministrazione ed emanati nell'esercizio di una potestà amministrativa". Avverso la decisione del Consiglio di Stato GA LT ha proposto ricorso per Cassazione ed ha poi depositato memoria. Nessuno degli intimati ha svolto attività difensiva davanti a questa Corte. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente sostiene che è stata illegittimamente negata la giurisdizione del giudice amministrativo, la quale sussiste sulla base dell'art. 26, comma 1, r.d. n. 1054/1924 e dell'art. 3, comma 1, l. n. 1034/1971, anche in relazione all'art. 113 della Costituzione.
Il ricorrente, richiamata l'elaborazione della categoria degli atti oggettivamente

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