Cass. pen., sez. III, sentenza 13/04/2023, n. 15444

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 13/04/2023, n. 15444
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15444
Data del deposito : 13 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ON RO AN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 10/11/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale FULVIO BALDI in data 24.01.2023,che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza;
lette le conclusioni scritte del difensore in data 9.03.2023, in persona dell'Avv. Michele Garofano, che, nell'interesse del ricorrente, si è richiamato ai motivi di ricorso insistendo nell'accoglimento, associandosi in via gradata alle conclusioni del PG.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza 10.11.2021, la Corte d'appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Foggia 20.02.2019 appellata da ON RO AN, con cui questi è stato ritenuto colpevole dei reati di cui agli artt. 515 e 516, c.p., per aver detenuto e commercializzato nella qualità di legale rappresentante della ditta AGRICOLA CANDIA S.r.l., vino bianco diverso da quello non conforme alle definizioni previste dalla vigente normativa, segnatamente accertandosi che il pre- detto vino bianco era stato ottenuto dall'impiego di sostanza non consentite quali zuccheri o materie zuccherine diverse da quelle provenienti dall'uva fresca, in re- lazione a fatti contestati come accertati in data 7.04.2016, con condanna del me- desimo alla pena condizionalmente sospesa di 1.200 euro di multa, ritenuta la continuazione tra i reati ascritti e con il concorso di attenuanti generiche.

2. Avverso la sentenza impugnata nel presente procedimento, il predetto propone ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo tre motivi, di seguito sommariamente indicati.

2.1. Deduce, con il primo motivo di ricorso, il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 360, c.p.p. In sintesi, si censura la sentenza impugnata in quanto l'accertamento tec- nico esperito sul vino, oggetto di sequestro, avrebbe dovuto ritenersi atto irripeti- bile e di conseguenza soggiacere alle relative garanzie difensive. Nemmeno il fatto che l'imputato avrebbe potuto richiedere in sede amministrativa la revisione delle analisi entro 15 gg. sanerebbe tale mancanza, attesa l'impossibilità di partecipa- zione dell'imputato all'accertamento irripetibile che ne avrebbe pregiudicato la di- fesa, soprattutto laddove si tenga conto che questi aveva avanzato richiesta di incidente probatorio per verificare l'esistenza di eventuali anomalie, atteso che il vino sequestrato era conservato in un silos, non refrigerato, e quindi il prodotto era soggetto a rapida adulterazione. Segnala che in relazione agli stessi fatti si è proceduto in parallelo con altra inchiesta in cui vennero eseguite ulteriori analisi sul medesimo prodotto sequestrato da parte die laboratori ministeriali di Catania e Salerno, da cui risultava che tale prodotto non era alterato attraverso l'arricchi- mento di sostanza zuccherina, venendo riscontrata solo una difformità volume- trica, tra quanto indicato nel DDT e quanto trasportato effettivamente, senza che ciò abbia rilevanza penale ai nostri fini. Solo un laboratorio su quattro (quello di S. Michele all'Adige, a differenza di quelli di Catania, Salerno e Perugia) avrebbe evidenziato la difformità che ha determinato la condanna dell'imputato, ciò ren- dendo evidente la necessità di esperire l'accertamento irripetibile ex art. 360, c.p.p., per la mancanza della necessità di oggettiva necessità di immediata ese- cuzione dell'indagine tecnica da parte del PM, con conseguente

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