Cass. civ., sez. III, sentenza 30/06/2015, n. 13314
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È validamente proposto il ricorso per cassazione, notificato alla parte avversaria e recante la sottoscrizione di uno solo dei due difensori del ricorrente, se il mandato alle liti, riportato a margine dell'atto, risulti, in chiusura, sottoscritto da entrambi i difensori, ciò bastando per ritenere proveniente da entrambi i difensori nominati la certificazione della sottoscrizione del conferente la procura, e quindi per l'attribuzione a ciascuno di essi di pieni poteri di rappresentanza processuale.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. V R - Presidente -
Dott. S D - Consigliere -
Dott. S L A - Consigliere -
Dott. L R - Consigliere -
Dott. S A - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 3719/2012 proposto da:
NASCIO ENRICO NSCNRC48B26D969V, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NIZZA 53, presso lo studio dell'avvocato E C V, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato L A giusta procura speciale a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
INA ASSITALIA SPA 00409920584 quale impresa designata alla Gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA UNITÀ 13, presso lo studio dell'avvocato R L, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso;
UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A. 02705901201, già UGF ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore Dott.ssa G G, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA S. COSTANZA 27, presso lo studio dell'avvocato L M, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso;
- controricorrenti -
e contro
COLOMBO GUIDO, GERAKIS LUKAS, BERTUCCELLI GIULIANO, BERTUCCELLI CLAUDIO, DI BENEDETTO SALVATORE;
- intimati -
avverso la sentenza n. 2471/2011 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 14/06/2011, R.G.N. 6760/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/03/2015 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA;
udito l'Avvocato MARINI ELISABETTA per delega;
udito l'Avvocato LUISA RANUCCI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per l'inammissibilità in subordine rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel 2001 Colombo Guido conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, Gerakis Lukas, l'Assitalia S.p.A. in qualità di impresa designata per il F.G.V.S., Bertucelli Giuliano, Bertucelli Claudio e la Meie Assicurazioni S.p.A., chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'investimento di cui era stato vittima ad opera della autovettura condotta dal proprietario Gerakis, priva di assicurazione, che aveva deviato la sua corsa dopo essere venuta in collisione con altro veicolo di proprietà di B C, condotto da B G e assicurato con la Meie Assicurazioni S.p.A.. A tale giudizio venivano riuniti poi altri due/promossi rispettivamente da ulteriori due pedoni investiti nella medesima circostanza, Di Benedetto Salvatore e Nascio E. Il Tribunale adito, con sentenza del 1 marzo 2006, dichiarava Gerakis Lukas e B G corresponsabili nella causazione dell'evento e, per quanto ancora rileva in questa sede, condannava il Gerakis e TAssitalia S.p.A., in qualità di impresa designata per il F.G.V.S., al pagamento, in favore di Nascio E, della somma di Euro 6.066,00, oltre interessi come indicato in motivazione.
Avverso tale decisione il Nascio proponeva appello, cui resistevano il Colombo, Ina Assitalia S.p.A. (già Assitalia - Le Assicurazioni d'Italia S.p.A.), UGF Assicurazioni S.p.A. (già Aurora Assicurazioni S.p.A.), mentre restavano contumaci il Gerakis, entrambi i Bertuccelli e il Di Benedetto.
La Corte di appello di Roma, con sentenza del 14 giugno 2011, accoglieva parzialmente l'appello e, in riforma parziale della sentenza impugnata, condannava B G, B C e Aurora Assicurazioni S.p.A., in solido con Gerakis Lukas e Assitalia Assicurazioni S.p.A., al pagamento, io favore dell'appellante, della somma di Euro 9.432,00, detratte le somme già corrisposte in corso di causa, e compensava per intero tra le parti le spese del secondo grado di giudizio.
Avverso la sentenza della Corte di merito Nascio E ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.
Hanno resistito con distinti controricorsi INA Assitalia S.p.A., quale impresa designata alla gestione del F.G.V.S., e l'Unipol Assicurazioni S.p.A., già UGF Assicurazioni S.p.A.. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede II ricorrente e l'INA Assitalia S.p.A., nella predetta qualità, hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE