Cass. civ., sez. VI, ordinanza 30/05/2018, n. 13522

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. VI, ordinanza 30/05/2018, n. 13522
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13522
Data del deposito : 30 maggio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 8189-2017 proposto da: UNICREDIT S.P.A. C.F./P.I.00348170101, in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa quale mandataria la DOBANK S.P.A. C.F.00390840239, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ALBERICO II n.33, presso lo studio dell'avvocato E L, che la rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

S Z F, B C, V NICOLETTA, B P, elettivamente domiciliati in ROMA, XIMENES n.10, presso lo studio dell'avvocato M M, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato P P;

- controricorrenti -

contro

C B, C R;

- intimati -

avverso la sentenza n. 6227/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 20/10/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/03/2018 dal Consigliere Dott. E V.

Ritenuto che

il Tribunale di Roma, con sentenza del 2007 — resa nella causa promossa da

WA

Immobiliare s.r.l. con la (allora) Banca di Roma S.p.A. per sentir riderteminare, in riferimento a tre rapporti di conto corrente con affidamento, il proprio debito nei confronti della convenuta e ottenerne condanna al risarcimento danni per comportamento contrario a buona fede e sulla domanda riconvenzionale della Banca per conseguire un maggior credito, nonché la condanna dei fideiussori della società attrice, B C, R C, F S Z, N V, C B e P B, chiamati in causa — dichiarò inammissibili le domande proposte dai fideiussori con comparsa del 10 novembre 2006 (depositata in corso di giudizio a seguito di nomina di nuovo difensore), condannò la

IKA

Immobiliare s.r.l. al pagamento in favore della banca convenuta della somma di euro 1.526.551,82, oltre accessori, e i fideiussori anzidetti, in solido tra loro e con la IKA, al pagamento, sempre in favore della banca, della somma di euro 805.672,76, oltre accessori;
che proponevano separati gravami, poi riuniti, B C, R C, Franco Sputi Z, N V, C B, P B, da un lato, e la

IKA

Immobiliare s.r.1., Ric. 2017 n. 08189 sez. M3 - ud. 07-03-2018 -2- dall'altro;
in entrambi i giudizi si costituiva Capitalia S.p.A. (già Banca di Roma S.p.A.);
che la Corte di appello di Roma, con sentenza non definitiva del 21 aprile 2014, rigettava il motivo di gravame proposto dai fideiussori circa l'estinzione della fideiussione ex art. 1957 c.c., accoglieva il motivo di gravame degli stessi fideiussori e dell'IKA sulla esclusione della ammissione delle produzione documentali ex art. 345 c.p.c. e sull'anatocismo, disponendo con ordinanza per il prosieguo del giudizio;
che con sentenza definitiva resa pubblica il 20 ottobre 2016, la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza gravata, dichiarava "liberati dalla fideiussione ex art. 1955 c.c. Spuri Z Franco e, anche ex art. 1956 c.c., Bertino Caterina, Clun Bruna, Clun Renata, Valaperta Nicoletta , Bertino Paolo", respingendo così ogni domanda di Capitalia nei loro confronti;
condannava, altresì, la

IKA

Immobiliare al pagamento della minor somma di euro 724.938,97, oltre accessori;
che la Corte territoriale, nel ritenere estinta l'obbligazione dei fideiussori sia ex art. 1956 c.c., che ex art. 1955 c.c. (in particolare, per lo Z), osservava: 1) il 10 luglio 1998 risultavano "aperte nuove linee di fido per il debitore IKA e il riferimento, per gli interessi alla convenzione Fidurcel", operazione, questa che doveva essere portata a conoscenza dei fideiussori, essendo nota al creditore la situazione di difficoltà economica della IKA (come da documentazione in atti e, segnatamente, in base alla lettera del 20 dicembre 1996);
2) la banca creditrice aveva favorito la vendita dell'unico immobile dell'IKA, erogando il mutuo all'acquirente Citiesse e accendendo ipoteca in proprio favore, pur sapendo "della grave situazione di deficienza economica" della stessa IKA;
Rtc. 2017 n. 08189 sez. M3 - ud. 07-03-2018 -3- che avverso tale decisione ricorre, affidandosi a tre motivi, illustrati da memoria, la doBank S.p.A., quale mandataria di Unicredit S.p.A. (incorporante Capitalia S.p.A.);
che resistono con controricorso, illustrato da memoria, Franco Sputi Z, N V, C B e P B, mentre non hanno svolto attività difensiva in questa sede B C, R C e la
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