Cass. pen., sez. I, sentenza 14/06/2023, n. 25605

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 14/06/2023, n. 25605
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25605
Data del deposito : 14 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LOMBARDO GIUSEPPE nato a REGGIO CALABRIA il 15/06/1966 avverso l'ordinanza del 22/06/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere M E M;
lette le conclusioni del PG FRANCESCA CERONI che ha chiesto l'annullamento con rinvio. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza emessa il 22.06.2022 il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato la richiesta di liberazione condizionale presentata da L G, sottoposto al regime della detenzione domiciliare in espiazione pena, quale collaboratore di giustizia, per i reati di omicidio plurimo aggravato, violazione della legge sulle armi ed altro, commessi negli anni 1985-1991 per conto della cosca Imerti-Condello-Serraino, per i quali era stato condannato alla pena dell'ergastolo. Il rigetto del ricorso è stato motivato dal Tribunale di sorveglianza sull'assunto che il ricorrente, pur essendo stato ammesso alla misura della detenzione domiciliare dal 2003 sulla base degli elementi favorevoli emersi in sede penitenziaria e che avevano evidenziato la seria volontà del L di abbandonare il pregresso stile di vita e di dissociarsi dal sodalizio di appartenenza, avendo intrapreso un percorso di collaborazione con la giustizia, non vi erano elementi sufficientemente rassicuranti circa il definitivo e stabile orientamento verso valori socialmente condivisi. In particolare, il L non aveva manifestato interesse per iniziative risarcitorie nei confronti delle persone offese dai reati commessi, né di serio impegno verso la comunità.

2. Avverso tale ordinanza il L, a mezzo dell'avv. S F, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 176 cod. pen. e art. 16-nonies, d.l. n. 8 del 1991, nonché per manifesta contraddittorietà, illogicità della motivazione e travisamento del fatto. Deduce il ricorrente che la decisione impugnata risulta illogica e incongrua in quanto, dopo aver dato della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa speciale per accedere al beneficio richiesto, hanno rigettato la domanda unicamente in ragione del mancato risarcimento del danno. Nell'operare tale contradittoria valutazione, il Tribunale non avrebbe tenuto conto dei progressi comportamentali del ricorrente, del suo reinserimento sociale e lavorativo attestato dal fatto che egli è già stato ammesso alla detenzione domiciliare da oltre vent'anni. La sussistenza del requisito del ravvedimento è stata esclusa senza tenere conto del comportamento del ricorrente, che traeva origine dalla sua condizione di collaboratore di giustizia, e che si era ulteriormente sviluppato attraverso una partecipazione proficua al programma trattamentale attivato nei suoi confronti dopo l'apertura alla collaborazione che dimostrava il consolidamento del percorso rieducativo del ricorrente, e che era attestata dalle autorità penitenziarie. Ne discendeva che il provvedimento impugnato aveva omesso di considerare la complessiva peculiare posizione del ricorrente, e di applicare i principi stabiliti dalla normativa speciale di cui
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