Cass. civ., sez. V trib., sentenza 20/05/2024, n. 13995

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La copia analogica dell'avviso di accertamento, sottoscritta digitalmente dal funzionario incaricato e dichiarata conforme all'originale informatico nel rispetto della previsione dell'art. 23 del d.lgs. n. 82 del 2005, tiene luogo del menzionato originale ed è validamente notificata al contribuente oltre che a mezzo posta elettronica certificata, anche a mezzo del servizio postale.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 20/05/2024, n. 13995
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13995
Data del deposito : 20 maggio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Numero registro generale 6537/2020 Numero sezionale 726/2024 Numero di raccolta generale 13995/2024 Data pubblicazione 20/05/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREM DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Oggetto: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: TRIBUTI - AVVISO DI ENRICO MNZON Presidente ACCERTAMENTO - SOTTOSCRIZIONE LUCIO LUCIOTTI Consigliere DIGITALE - GIACOMO MRIA NONNO Consigliere-Rel. NOTIFICAZIONE A MEZZO POSTA - MRIA GIULIA PUTATURO Consigliere QUESTIONE. Ud.16/05/2024 PU DONATI VISCIDO DI NOCERA ANDREA ANTONIO SALEMME Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 6537/2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROM VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende -ricorrente-

contro

MIN SRL IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliata in Roma, piazza della Libertà n. 10, presso lo studio dell'avv. G B, rappresentata e difesa dall'avv. G M M D B, giusta procura speciale in calce al controricorso -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELLA BASILICATA n. 501/02/19 depositata il 06/12/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/05/2024 dal Consigliere GIACOMO MRIA NONNO. Numero registro generale 6537/2020 Numero sezionale 726/2024 Numero di raccolta generale 13995/2024 Data pubblicazione 20/05/2024 Udita la requisitoria del P.G., in persona del sostituto procuratore generale dott. Mauro Vitiello, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Sentito l'avv. Eva Ferretti per la parte ricorrente.

FATTI DI CAUSA

1. Con la sentenza n. 501/02/19 del 06/12/2019, la Commissione tributaria regionale della Basilicata (di seguito CTR) rigettava l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate (di seguito AE) avverso la sentenza n. 80/03/19 della Commissione tributaria provinciale di Potenza (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso proposto da M s.r.l. in liquidazione (di seguito M) nei confronti di un atto di recupero di un credito d'imposta per investimenti nelle aree svantaggiate, credito utilizzato in compensazione nell'anno d'imposta 2012. 1.1. La CTR respingeva l'appello di AE, evidenziando che: a) l'atto impositivo firmato digitalmente non poteva essere spedito a mezzo del servizio postale ma unicamente a mezzo posta elettronica certificata a pena di nullità;
b) l'art. 2, comma 6, del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale - CAD), che prevedeva la firma digitale, non si applicava agli avvisi di accertamento;
c) la notifica a mezzo posta di un atto impositivo necessitava di firma autografa e non già digitale.

2. Avverso la sentenza di appello AE proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

3. M resisteva con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso di AE è affidato a tre motivi, di seguito brevemente riassunti.

1.1. Con il primo ed il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità 2 di 10 Numero registro generale 6537/2020 Numero sezionale 726/2024 Numero di raccolta generale 13995/2024 Data pubblicazione 20/05/2024 della sentenza e del procedimento in violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., nonché degli artt. 18, 21, 32, 24 e 57 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per avere la CTR pronunciato su di una questione non tempestivamente dedotta dalla società contribuente (la nullità della sottoscrizione digitale dell'avviso di accertamento). Invero, M avrebbe formulato detta eccezione senza proporre motivi aggiunti e con una memoria, definita illustrativa, peraltro depositata tardivamente, non potendo ritenersi che la eccepita violazione dell'art. 2, comma 6, del CAD sia stata già dedotta con il ricorso originario.

1.2. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 bis, 3 bis, comma 4 bis e 4 ter, e 23, comma 1, del CAD, per avere la CTR erroneamente ritenuto la nullità dell'avviso di accertamento regolarmente sottoscritto con firma digitale e spedito in copia conforme a mezzo posta, non applicandosi le disposizioni di cui all'art. 2, comma 6, del CAD all'attività di accertamento posta in essere dall'Ufficio.

2. In applicazione del principio della ragione più liquida, va esaminato prioritariamente il terzo motivo, che è fondato e assorbente dei primi due, in ordine ai quali la ricorrente perde ogni interesse alla decisione.

2.1. Nella versione applicabile alla fattispecie, relativa ad un avviso di accertamento notificato il 21/11/2016 (così a pag. 35 del controricorso) – e, pertanto, con le modifiche apportate dall'art. 2, comma 1, lett. c), del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 179, entrato in vigore a decorrere dal 14 settembre 2016 – l'art. 2, comma 6, del CAD prevedeva, nella prima parte, che «Le disposizioni del presente Codice non si applicano limitatamente all'esercizio delle attività e funzioni ispettive e di controllo fiscale (…)». 3 di 10 Numero registro generale 6537/2020 Numero sezionale 726/2024 Numero di raccolta generale 13995/2024 Data pubblicazione 20/05/2024 2.2. Orbene, secondo la giurisprudenza di questa Corte, «L'avviso di accertamento firmato digitalmente nel regime di cui all'art. 2, comma 6, d.lgs. n. 82 del 2005 ("ratione temporis" vigente dal 14

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