Cass. pen., sez. I, sentenza 03/02/2023, n. 36866

CASS
Sentenza
3 febbraio 2023
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3 febbraio 2023

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In tema di revoca dell'indulto di cui alla legge 31 luglio 2006, n. 241, per la sussistenza di un delitto non colposo commesso nel quinquennio successivo alla data di entrata in vigore di tale legge, è sufficiente che, in caso di reato permanente, sia caduto nel quinquennio in oggetto un qualsiasi segmento del reato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi l'ordinanza di revoca del beneficio a seguito dell'intervenuta condanna per il reato di associazione di tipo mafioso accertato nell'anno 2003 fino alla data del 30 novembre 2007).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 03/02/2023, n. 36866
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 36866
Data del deposito : 3 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

36 866-23 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: Presidente - Sent. n. sez. 376/2023 VINCENZO SIANI CC 03/02/2023 FRANCESCO CENTOFANTI R.G.N. 33905/2022 BARBARA CALASELICE GIORGIO POSCIA Relatore - MARIA ELENA MELE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CA AN nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 26/11/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA ELENA MELE;
lette le conclusioni del PG FULVIO BALDI il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza 26 luglio 2022 la Corte d'appello di Napoli, pronunciando quale giudice dell'esecuzione su istanza del Procuratore generale, ha revocato il beneficio dell'indulto concesso a TO CA con ordinanza della medesima Corte territoriale in data 25.10.2013, nella misura di 9 mesi di reclusione, nonché il beneficio applicato dal GIP del Tribunale di Nola con ordinanza in data 4.12.2006, 1 relativo alla condanna di cui alla sentenza della Corte d'appello di Napoli in data 14.3.2005 (irrevocabile il 26.1.2006). A fondamento della decisione, la Corte territoriale ha rilevato che, con sentenza della Corte d'appello di Napoli in data 16.7.2013, irrevocabile il 19.5.2015, il CA era stato condannato, tra l'altro, per il reato di cui all'art. 416- bis cod. pen., accertato nell'anno 2003 fino alla data del 30.11.2007, alla pena di anni 21, mesi 11 e giorni 15 di reclusione. Pertanto, avendo riportato una condanna superiore a 5 anni alla data di entrata in vigore della legge 31.7.2006, n. 241, il beneficio doveva essere revocato.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso l'interessato, a mezzo del difensore di fiducia, avv. Dario Vannetiello, il quale ne ha chiesto l'annullamento per violazione di legge in relazione all'art. 1, I. n. 241 del 2006 e omessa ovvero illogica motivazione. La Corte d'appello avrebbe omesso di motivare con riguardo al profilo evidenziato dalla difesa, secondo la quale la medesima Corte territoriale, decidendo sull'istanza di revoca della pena sospesa avanzata dalla Procura nei confronti della moglie del CA, SO PA, coimputata nel medesimo reato, aveva accolto i rilievi difensivi rilevando che le prove, costituite dalle intercettazioni delle conversazioni, si arrestavano all'8.7.2006 e pertanto aveva dichiarato interamente condonata la pena inflitta. L'ordinanza impugnata avrebbe altresì violato il principio di unicità della giurisdizione, essendo pervenuta per CA TO ad una decisione diversa rispetto a quella assunta nei confronti della coimputata SO. La Corte territoriale, inoltre, non avrebbe adeguatamente approfondito ai fini della concessione del beneficio, la distinzione tra commissione del reato di partecipazione all'associazione a delinquere, che risultava già perfezionato prima dell'entrata in vigore della legge n. 241 del 2006, e consumazione dello stesso. La difesa aveva infatti rilevato che, seppure l'associazione a delinquere era stata operante dal 2003 al 2007, la partecipazione ad essa del CA si arrestava al

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