Cass. pen., sez. III, sentenza 06/06/2023, n. 24237

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 06/06/2023, n. 24237
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 24237
Data del deposito : 6 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

uente: SENTENZA sul ricorso proposto da: M R, nato a Barletta il 5 gennaio 1968;
avverso la sentenza n. 9398/2022 del Tribunale di Milano del 14 settembre 2022;
letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;
é•ritità la relaZiOrie fatta dal COrSiglièté Dott. A G;
letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.ssa M F L, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della itena impugnata limitatamente alla confisca.

RITENUTO IN FATTO

Il Tribunale di Milano, con sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. in data 14 settembre 2022, ha applicato a M R, imputato in ordine al reato di cui all'art. 73, commi 1-bis e 4, del dPR n. 309 del 1990 per avere detenuto a fine di spaccio sostanza stupefacente del tipo hashish e marduana, la pena concordata fra le parti e ritenuta adeguata dal giudice;
con la medesima sentenza il Tribunale ha, altresì, disposto la confisca, oltre che della sostanza stupefacente della quale è anche ordinata la distruzione, anche della somma di danaro, pari ad euro 14.690,00, rinvenuta presso l'abitazione del prevenuto. Avverso detta sentenza ha interposto ricorso per cassazione l'imputato, censurando solamente il punto della sentenza afferente all'avvenuta confisca del danaro;
egli ha, in primo luogo, lamentato il fatto che il provvedimento impugnato, essendo stato redatto dal giudice a mano, era illeggibile e, pertanto, da considerarsi nullo, anche in ragione del fatto che lo stesso, non potendo esserne decifrato il contenuto, non consentiva il pieno esercizio del diritto di difesa, stante la impossibilità di articolare avverso di esso una irripLigtia-ZiOriè the riè cOriteStaSSe il meritò. Il ricorrente ha articolato anche un altro motivo di ricorso;
sostenendo, infatti, di essere riuscito a interpretare una parte della motivazione in cui la confisca è giustificata ai sensi degli artt. 73, comma 7-bis, del dPR n. 309 del 1990 e 240-bis cod. pen., ha osservato che la prima delle due disposizioni indicate non sarebbe applicabile alla fattispecie, posto che la condanna applicata è relativa solo alla detenzione della sostanza stupefacente, mentre per quanto concerne la seconda non sarebbe stata dimostrata la sproporzione fra la somma rinvenuta ed i redditi leciti del ricorrente, il quale svolge l'attività di commerciante di abbigliamento e dei suoi familiari conviventi (essendo la moglie commessa in un grande magazzino e la figlia impiegata in qualità di segretaria).
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