Cass. civ., sez. III, ordinanza 14/11/2024, n. 29476

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Ordinanza
14 novembre 2024
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Ordinanza
14 novembre 2024

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L'art. 1994 c.c. - il quale prevede che chiunque ha acquistato in buona fede il possesso di un titolo di credito in conformità alle sue leggi di circolazione non è soggetto ad azione di rivendicazione - si applica esclusivamente ad ipotesi in cui un soggetto acquista il titolo da un altro soggetto che non ne era proprietario (un terzo, quindi, rispetto al proprietario spogliato), non potendosi invece applicare ai rapporti diretti inter partes, i quali restano soggetti alle norme generali, perché la norma miira, da un lato, ad impedire la circolazione di un titolo di credito ma non gli incassi avvenuti in forza di esso e, dall'altro, ad evitare che di quel medesimo titolo vi sia un successivo acquisto da parte di terzo con relativo possesso di buona fede. (Nella specie, la S.C. ha escluso l'applicabilità della norma e confermato la sentenza di accoglimento dell'azione di ripetizione di indebito oggettivo in relazione al versamento di una somma, a mezzo assegni bancari, in favore della ricorrente in carenza di causa di giustificazione, non essendo intercorso tra le parti alcun rapporto contrattuale).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, ordinanza 14/11/2024, n. 29476
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 29476
Data del deposito : 14 novembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Numero registro generale 2169/2021 Numero sezionale 2850/2024 Numero di raccolta generale 29476/2024 Data pubblicazione 14/11/2024 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE Oggetto: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: INDEBITO FRANCO DE STEFANO Presidente ARRICCHIMENTO PASQUALE GIANNITI Consigliere Ud.11/09/2024 CC CRISTIANO VALLE Consigliere AUGUSTO TATANGELO Consigliere ANTONELLA PELLECCHIA Relatore ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2169/2021 R.G. proposto da: IR AT SPA, in persona del suo procuratore speciale p.t., elettivamente domiciliata in ROMA VIA PAOLO BENTIVOGLIO 39, presso lo studio dell'avvocato FULCHERI DILETTA, rappresentata e difesa dall'avvocato BARTESAGHI MARIA CLEME;
-ricorrente-

contro

CONDOMINIO VIA MAGNAGHI 1/3 GENOVA, in persona del suo amministratore p.t., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 132, presso lo studio dell'avvocato CIGLIANO FRANCESCO, rappresentato e difeso dagli avvocati AMICIZIA PAOLO MARIA, PAOLESSI CARLO;
-controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di GENOVA n. 1019/2020 depositata il 02/11/2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/09/2024 dalla Consigliera ANTONELLA PELLECCHIA. Numero registro generale 2169/2021 Numero sezionale 2850/2024 Numero di raccolta generale 29476/2024 Data pubblicazione 14/11/2024 FATTI DI CAUSA 1. Nel 2014, il ND di Genova, via Magnaghi 1/3 conveniva in giudizio RE CA per ottenere la condanna alla restituzione della somma di € 81.459, versata in favore di quest'ultima in carenza di causa di giustificazione, non essendo intercorso tra le parti alcun rapporto contrattuale. Il Tribunale di Genova, con la sentenza n. 253/2016, rigettava la domanda.

2. La Corte d'appello di Genova, con la sentenza n. 1019/2020 pubblicata in data 2 novembre 2022, riformava la sentenza impugnata e accoglieva l'appello del ND. La Corte adita così argomentava: a) la ripetizione d'indebito oggettivo rappresenta un'azione di natura restitutoria, a carattere personale, circoscritta tra il solvens ed il destinatario del pagamento e ricorre quando il soggetto che effettua il pagamento si sia erroneamente creduto debitore o paghi ad un creditore sbagliato;
b) il diritto ad ottenere la restituzione di un pagamento ritenuto indebito, ai sensi dell'art. 2033 c.c., sussiste quando risulta allegato e provato che il soggetto che promuove l'azione abbia effettuato un pagamento in favore del soggetto che chiede la restituzione e che il titolo, cui è stato imputato il pagamento effettuato, non sussista o sia venuto meno ovvero sia invalido. Nell'azione di ripetizione di indebito oggettivo, dunque, la legittimazione attiva e passiva spettano al solvens ed all'accipiens: l'articolo 2033 c.c. presuppone che il debito non deve oggettivamente esistere, con riferimento esclusivo a due soggetti, rispettivamente colui che paga e colui che riceve il pagamento indebito. Ai fini della configurazione del diritto di ripetizione ex art. 2033 c.c. gli unici due elementi inderogabili e necessari sono il pagamento e la carenza di causa solvendi. 2 di 10 Numero registro generale 2169/2021 Numero sezionale 2850/2024 Numero di raccolta generale 29476/2024 Data pubblicazione 14/11/2024 Considerato che nel caso di specie entrambi i suddetti elementi sussistevano, il giudice dell'appello condannava RE CA a restituire all'appellante la somma di € 81.459, indebitamente percepita, con gli interessi legali a decorrere dalla data della domanda, non essendo provata la malafede dell'accipiens, fino al saldo.

3. Propone ricorso in cassazione RE CA, sulla base di due motivi.

3.1. Il ND di Genova, via Magnaghi 1/3 resiste con controricorso, contenente ricorso incidentale condizionato e illustrato da memoria. Il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni. RAGIONI DELLA DECISIONE 4.1. Con il primo motivo di ricorso principale, parte ricorrente censura la decisione impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 2033 c.c. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.). La Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto sussistenti i presupposti dell'indebito oggettivo, quando invece in giudizio sarebbe stata raggiunta la prova dell'esecuzione del pagamento al “giusto creditore”, avendo l'amministratore del ND presentato i titoli all'incasso di uno sportello bancario per saldare comunque bollette emesse da RE CA.

4.2. Con il secondo motivo di ricorso principale, parte ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 1994 c.c. e l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti (art. 360, comma 1, n. 3 e 5, c.p.c.). Sostiene che la sentenza impugnata vada cassata per non aver riconosciuto applicabile alla fattispecie de qua l'art. 1994 c.c., in base al quale il possesso degli assegni bancari del ND, da parte di RE CA, essendo in buona fede, non sarebbe soggetto a rivendicazione. 3 di 10 Numero registro generale 2169/2021 Numero sezionale 2850/2024 Numero di raccolta generale 29476/2024 Data pubblicazione 14/11/2024 5.1. Con il ricorso incidentale, evidentemente condizionato, il ND sostiene che nel caso de quo, in subordine, troverebbe comunque applicazione l'art. 2041 c.c., in quanto, non sussistendo tra le parti alcun vincolo contrattuale,

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