Cass. civ., sez. III, sentenza 12/07/1943, n. 1795

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L'inosservanza delle Disposizioni fiscali da parte del giudice non comportano la nullità della sentenza, che non è pertanto, denunciabile in Cassazione. L'art. 1641 cod.civ. abrogato contiene una disposizione eccezionale che ha per suo presupposto l'adempienza dell'appaltatore, ma, se l'imprenditore è inadempiente, tornano in vigore i principi regolatori sull'adempimento delle obbligazioni, secondo i quali la parte adempiente può chiedere la risoluzione del contratto verso l'altro inadempiente. Non viola la legge il giudice che dia piena fede in giudizio agli Atti della pubblica amministrazione, dato il carattere di pubblica fede che ad essi si accompagna.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 12/07/1943, n. 1795
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1795
Data del deposito : 12 luglio 1943

Testo completo

L'inosservanza delle Disposizioni fiscali da parte del giudice non comportano la nullità della sentenza, che non è pertanto, denunciabile in Cassazione. L'art. 1641 cod.civ. abrogato contiene una
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