Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 09/03/2023, n. 06993

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 09/03/2023, n. 06993
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 06993
Data del deposito : 9 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22514/2014 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

- ricorrente -

contro

CO.FtA. srl , rappresentata e difesa dall'avv. G I in forza di procura speciale in calce al controricorso con elezione di domicilio presso il suo studio in Latina via Malta n.

7 - pec giuseppeibello@puntopec.it;

- controricorrente -

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 786/14/14 depositata il 12.02.2014 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14.12.2014 dal Consigliere G L R. RILEVATO CHE: Con la sentenza n. 786/14/14 la Commissione tributaria regionale del Lazio rigettava l'appello erariale contro la sentenza della Commissione tribunale provinciale di Roma che aveva parzialmente accolto il ricorso proposto dalla CO.RA. srl avverso l'atto di contestazione e irrogazione di sanzioni per imposte dirette ed Iva 2005, escludendo le sanzioni irrogate per le violazioni in materia di acquisti intracomunitari. La CTR osservava, in particolare, che la violazione ascritta alla società contribuente, consistente nella irregolare fatturazione di operazioni infracomunitarie, doveva considerarsi «meramente formale» - e come tale non sanzionabile in considerazione del principio generale di cui all'art. 10 legge n. 212 del 2000. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate deducendo un unico motivo. La CO.RA. srl è inizialmente rimasta intimata. Con ordinanza interlocutoria si è disposta la rinnovazione della notifica del ricorso, ai sensi dell'art. 291 cp.c. e all'esito si è costituita la CO.RA. srl che ha resistito con controricorso.

CONSIDERATO CHE:

Con l'unico motivo, ex art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., l'Agenzia lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli art. 6 d.lgs. n. 471 del 1007, 10 legge n. 212 del 2000, perchè la CTR ha affermato la natura «meramente formale» - e quindi la non sanzionabilità - delle irregolarità contestate alla società contribuente nella fatturazione di operazioni infracomunitarie che, invece, minano alla base l'applicazione dell'imposta non consentendo la verifica della corrispondenza tra operazioni a monte e operazioni a valle. La censura è fondata. Va precisato che, come emerge dalla sentenza impugnata e dal ricorso dell'Ufficio, nel caso di specie sono state contestate alla società contribuente le violazioni di cui agli artt. 46 e 47 d.l. n. 331 del 1993 per l'omessa/inesatta annotazione nei registri IVA di fatture per operazioni infracomunitarie e quindi l'irregolare tenuta di quei registri: in particolare, la società avrebbe dovuto provvedere a numerare e integrare le fatture ricevute, indicandovi l'ammontare di imposta, calcolata secondo le rispettive aliquote, nonché registrare le stesse fatture sul registro IVA degli acquisti e su quello delle fatture emesse nei termini di cui all'art. 47 cit. Tali condotte sono state considerate dalla CTR come «mera violazione formale senza alcun debito di imposta» ai sensi dell'art. 10 comma 3 legge n. 212 del 2000. Va osservato, però, che, secondo questa Corte, la violazione meramente formale, esclusa dall'area della sanzionabilità, è solo quella che non influisce sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo, né arreca pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo (tra le ultime, Cass. n. 143 del 2022;
Cass. n. 1690 del 2022;
Cass. n. 33093 del 2022), che va tenuta distinta da quella capace di incidere sull'esercizio delle attività di controllo e di determinare l'impossibilità per l'Amministrazione finanziaria di verificare il rispetto degli obblighi di legge. Va dato atto, sul punto, che la distinzione tra le diverse situazioni, già oggetto di reiterati interventi di questa Corte (v. anche, tra le ultime, Cass. n. 16450 del 2021;
Cass. n. 28938 del 2020), deve ritenersi ancorata alle seguenti caratteristiche: - le violazioni sono sostanziali se incidono sulla base imponibile o sull'imposta o sul versamento;
- le violazioni sono formali se pregiudicano l'esercizio delle azioni di controllo pur non incidendo sulla base imponibile, sull'imposta o sul versamento;
- le violazioni sono meramente formali se non influiscono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo, né arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo (v. anche Cass. n. 143 del 2022). Si è poi precisato, ai fini della concreta distinzione tra diverse ipotesi, che tra violazioni formali e violazioni meramente formali la valutazione «deve essere eseguita alla stregua dell'idoneità ex ante della condotta a recare il detto pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo, previo inquadramento della condotta stessa nel paradigma normativo di riferimento» (Cass. n. 28938/2020) e, dunque, deve essere operato un giudizio in astratto che pone in relazione il bene giuridico tutelato e la fattispecie giuridica alla quale va ricondotta la specifica trasgressione. La stessa Corte di Giustizia, del resto, avverte che l'inosservanza «degli obblighi di contabilità, di fatturazione e di dichiarazione», può essere sanzionata, pur senza rimettere in discussione la detrazione IVA (Corte di giustizia, 28 luglio 2016, C-332/15, G A, par. 47- 49;
v. anche Corte di giustizia, 8 maggio 2008, C-95/07 e 96/07, Ecotrade). Nel caso di specie, è mancato qualunque accertamento sulla potenzialità di pregiudicare l'esercizio delle azioni di controllo e si è dato valore decisivo al fatto che nel verbale di constatazione si era affermato che le violazioni accertate rientravano nel «comparto violazioni formali». Come sopra osservato, però, la categoria delle violazioni formali è assai composita e l'affermazione dei verbalizzanti, se può esser sufficiente per escludere la sottrazione di materia imponibile, non dimostra che si era trattato di violazioni meramente formali. In conclusione, accolto il ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
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