Cass. pen., sez. III, sentenza 29/11/2021, n. 43916
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI CALTANISSETTAdalla parte civile DI SU NT nato a [...] il [...] dalla parte civile D'AG VI nato a [...] il [...] dalla parte civile SC GA nato a [...] il [...] dalla parte civile DI DE IP nato a [...] il [...] dalla parte civile UC AR nato a [...] il [...] dalla parte civile ES IZ AL nato a [...] il [...] dalla parte civile CO AL nato a [...] il [...] dalla parte civile RR AL nato a [...] il [...] dalla parte civile TA FR nato a [...] il [...] dalla parte civile IU NT TA nato a [...] il [...] dalla parte civile EL EL nato a [...] il [...] dalla parte civile EG LO nato a [...] il [...] dalla parte civile EP AZ nato a [...] il [...] dalla parte civile AM GI nato a [...] il [...] dalla parte civile RI MA nato a [...] il [...] dalla parte civile IL AL nato a [...] il [...] dalla parte civile MA GI nato a [...] il [...] nel procedimento a carico di: AS ER nato a [...] il [...] NN BI nato a [...] il [...] NI TU nato a [...] il [...] PARTI CIVILI avverso la sentenza del 29/01/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI IP REYNAUD;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PASQUALE FIMIANI che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata uditi i difensori delle parti private quali di seguito indicati Per le PARTI CIVILI RICORRENTI: L'avvocato ASNO ALESSANDRO si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento, in particolare chiede che venga annullata la sentenza con ogni conseguenza di legge e che gli imputati e il responsabile civile vengano condannati alla rifusione delle spese, competenze e onorari sostenuti dalle costituite parti civili per il presente grado di giudizio. Deposita conclusioni, nota spese e originali delle nomine a difensore di fiducia delle parti civili. Per l'avvocato MACRI' AL deposita comparsa conclusionale e nota spese. Per l'avvocato DONEGANI JOSEPH CARLO deposta nomina a sostituto processuale, comparsa conclusionale e nota spese. L'avvocato GRANOZIO LUANA chiede annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza con ogni conseguenza di legge, deposita nomina a sostituto processuale, conclusioni e nota spese. Per gli IMPUTATI: L'avvocato VOLO GRAZIA si riporta alla memoria in precedenza depositata. L'avvocato CATALDO GUALTIERO si riporta alla memoria e si associa alle conclusioni dell'avvocato VOLO.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 29 gennaio 2020, la Corte d'appello di Caltanissetta, in totale riforma della sentenza impugnata dagli imputati - in primo grado condannati alle pene di legge per il reato di cui all'art. 6, d.l. 6 novembre 2008, n. 172, conv., con modiff., dalla I. 30 dicembre 2008, n. 210, per inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione per l'esercizio di una discarica - ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione. Ritenendo che il reato si fosse prescritto prima della pronuncia della sentenza di primo grado, la Corte territoriale ha altresì revocato le statuizioni nella stessa contenute in favore delle parti civili costituite.
2. Avverso la sentenza di appello, con tre distinti atti, hanno proposto ricorso per cassazione alcune delle parti civili costituite in giudizio ed il Procuratore generale.
3. Con ricorso del 29 giugno 2020, sedici parti civili hanno dedotto, con un primo motivo, la violazione della norma incriminatrice e dell'art. 157 cod. pen. per essere stata erroneamente dichiarata la prescrizione del reato. Si lamenta, in particolare, che il dies a quo ritenuto per il calcolo della prescrizione sia stato individuato nel 3 agosto 2011 solo perché così indicato nel capo di imputazione per essere stato in tale data riposizionato, sui rifiuti contenenti amianto depositati in discarica, in forza di prescrizioni stabilite dall'autorità giudiziaria a seguito dell'intervenuto sequestro, un telo di copertura che, anche per la sua provvisorietà, era tuttavia inidoneo a rimuovere la situazione illecita. Trattandosi di reato permanente che cessa con il venir meno della situazione di antigiuridicità - si allega - il termine di prescrizione si sarebbe dovuto computare a far data dal 2018, quando vi fu il tombamento definitivo della vasca contenente i rifiuti in questione. Con il secondo motivo di tale ricorso si lamenta comunque il vizio di motivazione della sentenza impugnata, poiché la ricopertura dei rifiuti avvenuta il 3 agosto 2011 risultava provvisoria ed inadeguata, come dimostrato nel corso del processo dalle prove che in ricorso vengono richiamate, sicché, in quest'ottica, il dies a quo si sarebbe dovuto far decorrere dal 4 ottobre 2012, allorquando si accertò che la discarica si trovava debitamente ricoperta da doppi teli. Nel disattendere questa ricostruzione -