Cass. pen., sez. III, sentenza 29/11/2021, n. 43916
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Testo completo
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI CALTANISSETTAdalla parte civile DI GESU ANTONIO nato a GAGLIANO CASTELFERRATO il 07/08/1961 dalla parte civile D'AGOSTINO VINCENZO nato a GELA il 18/05/1962 dalla parte civile ASCIA GASPARE nato a GELA il 14/08/1966 dalla parte civile DI FEDE FILIPPO nato a GELA il 10/09/1966 dalla parte civile CAUCHI CARMELO nato a GELA il 18/04/1956 dalla parte civile MARCHESE TIZIANO SALVATORE nato a GELA il 08/07/1965 dalla parte civile COCCHIARA SALVATORE nato a GELA il 29/05/1963 dalla parte civile FERRARA SALVATORE nato a GELA il 03/11/1964 dalla parte civile SULTANO FRANCESCO nato a GELA il 16/10/1959 dalla parte civile IUDICA ANTONIO GAETANO nato a GELA il 26/11/1964 dalla parte civile PELLEGRINO ANGELO nato a GELA il 24/04/1948 dalla parte civile TORREGROSSA CALOGERO nato a GELA il 16/07/1957 dalla parte civile PEPE GRAZIO nato a GELA il 09/07/1959 dalla parte civile CAMPAILLA GIUSEPPE nato a GELA il 25/05/1957 dalla parte civile PALMERI EMANUELE nato a GELA il 28/07/1966 dalla parte civile GRANVILLANO SALVATORE nato a GELA il 20/02/1947 dalla parte civile MARINO GIUSEPPE nato a GELA il 14/12/1967 nel procedimento a carico di: CASA BERNARDO nato a LICATA il 16/07/1970 GENNA BIAGIO nato a PARTANNA il 15/05/1959 ANANIA ARTURO nato a CROTONE il 23/01/1976 PARTI CIVILI avverso la sentenza del 29/01/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PASQUALE FIMIANI che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata uditi i difensori delle parti private quali di seguito indicati Per le PARTI CIVILI RICORRENTI: L'avvocato CASANO ALESSANDRO si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento, in particolare chiede che venga annullata la sentenza con ogni conseguenza di legge e che gli imputati e il responsabile civile vengano condannati alla rifusione delle spese, competenze e onorari sostenuti dalle costituite parti civili per il presente grado di giudizio. Deposita conclusioni, nota spese e originali delle nomine a difensore di fiducia delle parti civili. Per l'avvocato MACRI' SALVATORE deposita comparsa conclusionale e nota spese. Per l'avvocato DONEGANI JOSEPH CARLO deposta nomina a sostituto processuale, comparsa conclusionale e nota spese. L'avvocato GRANOZIO LUANA chiede annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza con ogni conseguenza di legge, deposita nomina a sostituto processuale, conclusioni e nota spese. Per gli IMPUTATI: L'avvocato VOLO GRAZIA si riporta alla memoria in precedenza depositata. L'avvocato CATALDO GUALTIERO si riporta alla memoria e si associa alle conclusioni dell'avvocato VOLO.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 29 gennaio 2020, la Corte d'appello di Caltanissetta, in totale riforma della sentenza impugnata dagli imputati - in primo grado condannati alle pene di legge per il reato di cui all'art. 6, d.l. 6 novembre 2008, n. 172, conv., con modiff., dalla I. 30 dicembre 2008, n. 210, per inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione per l'esercizio di una discarica - ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione. Ritenendo che il reato si fosse prescritto prima della pronuncia della sentenza di primo grado, la Corte territoriale ha altresì revocato le statuizioni nella stessa contenute in favore delle parti civili costituite.
2. Avverso la sentenza di appello, con tre distinti atti, hanno proposto ricorso per cassazione alcune delle parti civili costituite in giudizio ed il Procuratore generale.
3. Con ricorso del 29 giugno 2020, sedici parti civili hanno dedotto, con un primo motivo, la violazione della norma incriminatrice e dell'art. 157 cod. pen. per essere stata erroneamente dichiarata la prescrizione del reato. Si lamenta, in particolare, che il dies a quo ritenuto per il calcolo della prescrizione sia stato individuato nel 3 agosto 2011 solo perché così indicato nel capo di imputazione per essere stato in tale data riposizionato, sui rifiuti contenenti amianto depositati in discarica, in forza di prescrizioni stabilite dall'autorità giudiziaria a seguito dell'intervenuto sequestro, un telo di copertura che, anche per la sua provvisorietà, era tuttavia inidoneo a rimuovere la situazione illecita. Trattandosi di reato permanente che cessa con il venir meno della situazione di antigiuridicità - si allega - il termine di prescrizione si sarebbe dovuto computare a far data dal 2018, quando vi fu il tombamento definitivo della vasca contenente i rifiuti in questione. Con il secondo motivo di tale ricorso si lamenta comunque il vizio di motivazione della sentenza impugnata, poiché la ricopertura dei rifiuti avvenuta il 3 agosto 2011 risultava provvisoria ed inadeguata, come dimostrato nel corso del processo dalle prove che in
udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PASQUALE FIMIANI che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata uditi i difensori delle parti private quali di seguito indicati Per le PARTI CIVILI RICORRENTI: L'avvocato CASANO ALESSANDRO si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento, in particolare chiede che venga annullata la sentenza con ogni conseguenza di legge e che gli imputati e il responsabile civile vengano condannati alla rifusione delle spese, competenze e onorari sostenuti dalle costituite parti civili per il presente grado di giudizio. Deposita conclusioni, nota spese e originali delle nomine a difensore di fiducia delle parti civili. Per l'avvocato MACRI' SALVATORE deposita comparsa conclusionale e nota spese. Per l'avvocato DONEGANI JOSEPH CARLO deposta nomina a sostituto processuale, comparsa conclusionale e nota spese. L'avvocato GRANOZIO LUANA chiede annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza con ogni conseguenza di legge, deposita nomina a sostituto processuale, conclusioni e nota spese. Per gli IMPUTATI: L'avvocato VOLO GRAZIA si riporta alla memoria in precedenza depositata. L'avvocato CATALDO GUALTIERO si riporta alla memoria e si associa alle conclusioni dell'avvocato VOLO.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 29 gennaio 2020, la Corte d'appello di Caltanissetta, in totale riforma della sentenza impugnata dagli imputati - in primo grado condannati alle pene di legge per il reato di cui all'art. 6, d.l. 6 novembre 2008, n. 172, conv., con modiff., dalla I. 30 dicembre 2008, n. 210, per inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione per l'esercizio di una discarica - ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione. Ritenendo che il reato si fosse prescritto prima della pronuncia della sentenza di primo grado, la Corte territoriale ha altresì revocato le statuizioni nella stessa contenute in favore delle parti civili costituite.
2. Avverso la sentenza di appello, con tre distinti atti, hanno proposto ricorso per cassazione alcune delle parti civili costituite in giudizio ed il Procuratore generale.
3. Con ricorso del 29 giugno 2020, sedici parti civili hanno dedotto, con un primo motivo, la violazione della norma incriminatrice e dell'art. 157 cod. pen. per essere stata erroneamente dichiarata la prescrizione del reato. Si lamenta, in particolare, che il dies a quo ritenuto per il calcolo della prescrizione sia stato individuato nel 3 agosto 2011 solo perché così indicato nel capo di imputazione per essere stato in tale data riposizionato, sui rifiuti contenenti amianto depositati in discarica, in forza di prescrizioni stabilite dall'autorità giudiziaria a seguito dell'intervenuto sequestro, un telo di copertura che, anche per la sua provvisorietà, era tuttavia inidoneo a rimuovere la situazione illecita. Trattandosi di reato permanente che cessa con il venir meno della situazione di antigiuridicità - si allega - il termine di prescrizione si sarebbe dovuto computare a far data dal 2018, quando vi fu il tombamento definitivo della vasca contenente i rifiuti in questione. Con il secondo motivo di tale ricorso si lamenta comunque il vizio di motivazione della sentenza impugnata, poiché la ricopertura dei rifiuti avvenuta il 3 agosto 2011 risultava provvisoria ed inadeguata, come dimostrato nel corso del processo dalle prove che in
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