Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/08/2018, n. 20494

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/08/2018, n. 20494
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20494
Data del deposito : 3 agosto 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso 29982-2014 proposto da: AGNELLO A, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall' Avvocato MARIA TRAINA, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA C.E. 80185250588, in persona del Ministro pro tempore, UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE BO, in persona del Dirigente pro tempore, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE VETO, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI

12, presso L'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 684/2014 della CORTE D'APPELLO di VEZIA, depositata il 29/10/2014 R.G.N. 216/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/11/2017 dal Consigliere Dott. A D F;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. A C che ha concluso per il rigetto del primo motivo del ricorso assorbito il secondo;
udito l'Avvocato M I per delega Avvocato TRAINA MARIA. R.G.29982/2014

FATTI DI CAUSA

La Corte d'Appello di Venezia con la decisione in epigrafe ha accolto l'appello proposto da A A nei confronti della pronuncia di prime cure, dichiarando la nullità della stessa per non essersi pronunciata sull'eccezione di integrazione del contraddittorio proposta dal convenuto. Ha, pertanto rimesso la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354, co.1 cod. proc. civ. per l'adempimento dell'obbligo di cui all'art.102 cod. proc. civ. nei confronti di L P e R T, concorrenti all'unico posto di educatore di convitto della Provincia di Belluno, rispettivamente, il primo, non riservatario, assegnatario del posto, la seconda appartenente alla categoria dei riservatari disabili di cui all'art. 3 I. n.68/1999, e collocata, in ordine di graduatoria, in posizione precedente rispetto all'appellante. La controversa vicenda riguarda la domanda di assunzione a tempo indeterminato di Audenzio presso la Provincia di Belluno con la qualifica di educatore di convitto, avente diritto come riservatario appartenente alla categoria protetta degli orfani per causa di servizio ed equiparati, ai sensi dell'art. 18, co.2, I. n.68/1999, nonché, al risarcimento del danno in via equitativa per il comportamento tenuto dall'amministrazione. Secondo l'appellante l'ufficio scolastico, autorizzato a stipulare un unico contratto a tempo indeterminato, aveva erroneamente proceduto all'assegnazione nei confronti di un componente della graduatoria non riservatario. Audenzio, appartenente alla categoria protetta degli orfani per causa di servizio, chiedeva allora che fosse dichiarata l'esistenza di una quota di scopertura, deducendo di avere diritto all'assegnazione quale primo dei riservatari appartenenti alla categoria protetta degli orfani di servizio. In seguito a ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, le Sezioni Unite di questa Corte dichiaravano la giurisdizione del G.O., attenendo la controversia non alla procedura concorsuaie, bensì all'accertamento della sussistenza di un diritto soggettivo all'assunzione in capo al ricorrente. Il giudizio era riassunto davanti al Tribunale di Belluno, il quale, omettendo di pronunciare sulla richiesta d'integrazione del contraddittorio formulata dal Miur, rigettava il ricorso, facendo propria la tesi del Ministero circa l'impossibilità di nominare un riservatario qualora il posto da ricoprire sia unico, sul presupposto che, prevedendo l'art. 7, co.2 della I. n.68/1999, l'assegnazione al riservista in misura pari al 50% dei posti disponibili, nel caso controverso tale ipotesi non fosse realizzabile non essendo, l'unico posto, suscettibile di frazionamento. Il Miur si costituiva nel giudizio d'Appello, proponendo altresì ricorso incidentale, con cui insisteva sulla necessità d'integrazione del contraddittorio nei confronti sia dell'assunto non riservatario, sia dell'altra concorrente, appartenente a categoria protetta diversa da quella dell'appellante principale, collocata in posizione precedente nell'ordine di graduatoria. La Corte d'Appello, ha accolto il ricorso incidentale, e ha dichiarato la nullità della sentenza ritenendo erronea la mancata pronuncia del primo giudice sulla richiesta d'integrazione del contraddittorio ritualmente formulata dall'Amministrazione ai sensi dell'art.102 cod. proc. civ., richiamandosi alla nozione di litisconsorte necessario riferita al concorrente nei cui confronti la decisione è destinata a produrre effetti diretti, in ragione della situazione giuridica - complessa ma unitaria - che ne accomuna la posizione soggettiva a quella degli altri vincitori della procedura concorsuale. Avverso tale decisione interpone ricorso per cassazione A A affidato a due censure illustrate da memoria, cui resiste con tempestivo controricorso il Ministero dell'Istruzione. Il P.G. si è pronunciato per il rigetto del ricorso.
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