Cass. civ., SS.UU., sentenza 11/09/2007, n. 19013

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 11/09/2007, n. 19013
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19013
Data del deposito : 11 settembre 2007
Fonte ufficiale :

Testo completo

19013/07 CENTE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONI UNITE CIVILI siffe prens' Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Valore della controuge Presidente aggiunto Dott. Vincenzo CARBONE R.G.N. 3787/03 Dott. Gaetano NICASTRO Presidente di sezione Cron. 19013 - Dott. Salvatore SENESE - Presidente di sezione Rep. Dott. Mario Rosario MORELLI Consigliere Ud. 03/07/07 Dott. Massimo BONOMO Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI - Consigliere Dott. Emilio MALPICA Consigliere Dott. Giovanni AMOROSO Rel. Consigliere Dott. Francesco TIRELLI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTEN ZA sul ricorso proposto da: NO EP, D'IO CA D'RI , elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CONCETTA, ARCHIMEDE 132, presso lo studio dell'avvocato ANTONINO PELLICANO', che li rappresenta e difende, giusta delega in calce al ricorso;
ricorrenti 2007 contro 717 I.N.P.S., ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, -1- in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, ⠀ presso l'Ufficio legale dell'Istituto stesso, GIUSEPPErappresentato e difeso dagli avvocati FABIANI, GIOVANNA BIONDI, giusta delega in atti;
resistente avversO la sentenza n. 17/02 del Tribunale di PALMI, depositata il 07/01/02;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica 'udienza del 03/07/07 dal Consigliere Dott. Giovanni AMOROSO;
udito l'Avvocato Antonino PELLICANO';
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per il rigetto del secondo motivo del ricorso, rinvio per il resto ad una sezione semplice. -2- 3787/2003 r.g.n. OGGETTO: Tariffe forensi - Valore della ud.3 luglio 2007 controversia (composizione di contrasto di giurisprudenza) SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con ricorso iscritto al n.r.g. 1899 del 1994 SE SC, CA D'IO, NC D'AR e EL IA convenivano l'INPS davanti al Pretore di Palmi per ottenere l'adeguamento dell'indennità ordinaria di disoccupazione dovuta a seguito della sentenza n. 497 del 1988 della Corte costituzionale che aveva dichiarato illegittimo, per violazione degli artt. 2 e 38, secondo comma, Cost., l'art. 13, d.l. 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, in 1. 16 aprile 1974, n. 114, nella parte in cui fissava in lire ottocento al giorno la misura dell'indennità di disoccupazione «ordinaria», senza prevedere un meccanismo di adeguamento del valore monetario ivi Il Pretore adito accoglieva parzialmente le domande delle ricorrenti indicato. limitatamente agli anni dal 1983 al 1987 e, compensate per due terzi le spese processuali, poneva la quota residua a carico dell'INPS applicando gli onorari previsti per lo scaglione fino a £ 250.000 quale valore della causa. L'appello delle lavoratrici, fondato sulla contestazione del provvedimento di compensazione delle spese processuali e dell'ammontare della liquidazione della quota posta a carico dell'INPS, veniva rigettato dal Tribunale di Palmi con sentenza 29 novembre 2001 7 gennaio 2002, che riteneva giustificata la compensazione e ud. 3 luglio 2007 3 3787/2003 r.g.n. comunque superiore ai minimi tariffari la determinazione degli onorari in una causa di modesto valore e minima complessità. Il tribunale ha anche compensato le spese del grado.

3. Ricorrono per cassazione SC SE, D'IO CA e D'AR NC – ma non anche IA EL - con tre motivi ritenendo errata la decisione sia relativamente alla compensazione che alla liquidazione delle spese processuali. L'istituto intimato non ha svolto alcuna difesa. Fissata la trattazione della causa, all'udienza dell'8 febbraio 2006 questa Corte, Sezione Lavoro, ha pronunciato ordinanza di trasmissione del ricorso al Primo Presidente per l'eventuale rimessione alle

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