Cass. civ., SS.UU., sentenza 14/07/2021, n. 20041

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 14/07/2021, n. 20041
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20041
Data del deposito : 14 luglio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

ciato la seguente SENTENZA sul ricorso 15099-2019 proposto da: CANCELMO DONATANGELO, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA EUGENIO CHIESA

55, presso lo studio dell'avvocato R S, rappresentato e difeso dall'avvocato L T;

- ricorrente -

contro

M D'I, in persona del Ministro pro tempore, elettìvamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
COMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato M A V;
- con troricorrenti - nonchè

contro

M D'I - UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI NAPOLI, COMMISSIONE D'ACCESSO AGLI ATTI DEL COMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA, BATTINELLI VINCENZO;

- intimati -

per la risoluzione del conflitto negativo di giurisdizione tra le sentenze nn. 717/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI depositata il 12/02/2019 e la n. 1909/2011 del TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA depositata il 01/04/2011. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/01/2021 dal Consigliere F G;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale A C, il quale conclude nel senso di risolvere il conflitto reale negativo di giurisdizione affermando la giurisdizione del giudice amministrativo.

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso ai sensi dell'art. 700 cod. proc. civ. Donatangelo C adì il Tribunale di Torre Annunziata e chiese, in via cautelare ed urgente, previa disapplicazione dei provvedimenti amministrativi adottati dal Ministero dell'Interno e dal Comune dì Castellammare di Stabia, di essere reintegrato nell'incarico di Ric. 2019 n. 15099 sez. SU - ud. 26-01-2021 -2- Dirigente p.t. del Primo settore Comunale, degli Uffici di Staff e di Vice Segretario Generale con destinazione ad altre funzioni, nel rispetto delle norme e dei regolamenti comunali.

2. Il Tribunale, ritenuta la giurisdizione del giudice ordinario, accolse il ricorso e disposte la reintegrazione, provvedimento poi confermato in sede di reclamo.

3. Medio tempore il C propose analogo ricorso al TAR della Campania chiedendo l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, degli stessi provvedimenti: il decreto del Ministero dell'Interno del 4 maggio 2010 e l'allegata scheda 5, con la quale su proposta del Prefetto di Napoli il Sindaco di Castellamare di Stabia fu invitato a rimuovere il C dall'incarico di Dirigente p.t. del Primo settore Comunale, degli Uffici di Staff e di Vice Segretario Generale destinandolo ad altre funzioni nel rispetto delle norme e dei regolamenti comunali;
la nota con cui il decreto ministeriale è stato notificato al Sindaco di Castellamare di Stabia, della relazione della Commissione di accesso agli atti amministrativi del Comune;
la relazione del Prefetto di Napoli;
il decreto del Sindaco (n. 15 del 10.5.2010 notificato il successivo 11.5.2010) con il quale gli è stato revocato l'incarico dirigenziale ed è stato assegnato all'Ufficio legale quale funzionario responsabile ed è stato disposto l'avvio del procedimento disciplinare;
il provvedimento di nomina dott. Vincenzo Battimeli nell'incarico precedentemente ricoperto dal C;
la delibera del Comune di Castellammare di Stabia del 27.5.2010 n. 59 di rideterminazione della struttura apicale e di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale. Chiese inoltre la condanna del Comune di Castellamare di Stabia, del Ministero dell'Interno, dell'Ufficio territoriale del Governo di Napoli e della Commissione d'accesso agli atti del Comune di Castellammare di Stabia al risarcimento dei danni in suo favore. Ric. 2019 n. 15099 sez, SU - ud. 26-01-2021 -3- 4. Il TAR della Campania, respinta la richiesta di sospensione cautelare, negò la propria giurisdizione sulla domanda formulata, la cui causa petendi e petitum sostanziale riteneva rientrare nel contenzioso proprio del rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni devoluto, ai sensi dell'art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001, al giudice ordinario.

5. La controversia era riassunta davanti al giudice del lavoro ed il Tribunale di Torre Annunziata, disapplicati gli atti amministrativi su ricordati, condannava il Comune di Castellammare di Stabia a reìntegrare il C nell'incarico dirigenziale in precedenza affidatogli ed al pagamento della somma di € 42.058,51 oltre che, in solido con il Ministero dell'Interno al pagamento delle spese del giudizio.

6. La Corte di appello di Napoli, investita del gravame da parte del Ministero dell'Interno, ha invece dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.

6.1. Il giudice di appello ha ritenuto che la domanda, introdotta dal C in sede cautelare e riproposta in via ríconvenzionale a fronte della introduzione del giudizio da parte del Ministero dell'Interno, era volta proprio ad ottenere l'annullamento degli atti amministrativi adottati dal Ministero e sulla cui base il Comune aveva rimosso il C dall' incarico dirigenziale e lo aveva assegnato a funzioni diverse. Ha quindi ritenuto che la revoca dall'incarico dirigenziale e la riassegnazione del ricorrente alle funzioni in precedenza svolte non erano atti gestionali del rapporto in quanto erano stati adottati in conseguenza ed in attuazione di atti autoritativi dell'Amministrazione Centrale.

6.2. Ha ritenuto che la giurisdizione non si fosse definitivamente radicata in capo al giudice ordinario per effetto della mancata Ric. 2019 n. 15099 sez. SU - ud. 26-01-2021 -4- impugnazione della sentenza del TAR che aveva declinato la sua giurisdizione atteso che solo la sentenza sulla giurisdizione delle sezioni unite fa stato nel processo.

6.3. Ha escluso di poter sollevare il conflitto negativo di giurisdizione in quanto anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 59 della legge 18 giugno 2009 n. 69 il giudice adito non può investire direttamente della questione le sezioni unite ma deve statuire sulla giurisdizione ai sensi dell'art. 37 cod. proc. civ.. Solo per effetto della traslatio iudicii il giudice successivamente adito è legittimato a sollevare il conflitto.

6.4. Ha evidenziato poi che l'art. 135 del cod. proc. amm. regola la competenza territoriale tra giudici amministrativi, di cui presuppone la giurisdizione, ed ha rilevato che all'atto dell'introduzione del giudizio la disposizione era vigente.

6.5. Infine ha escluso che, anche con riguardo alla revoca dell'incarico dirigenziale attinente a settori diversi da quello del personale, sussistesse la giurisdizione del giudice ordinario atteso che il provvedimento impugnato era chiaro nel disporre la revoca del C da tutti gli incarichi. Inoltre l'incarico dirigenziale, sia pure afferente a settori diversi era unico.
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