Cass. civ., SS.UU., sentenza 11/10/1988, n. 5470

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Il rapporto dei medici "convenzionati esterni" con i soppressi enti mutualistici (ed ora con le unità sanitarie locali) esula dall'ambito del pubblico impiego, difettando il requisito della subordinazione, ed integra un rapporto di prestazione d'opera professionale. Ne consegue che le controversie inerenti ai suddetti rapporti spettano alla cognizione del giudice ordinario, e sono inoltre devolute alla Competenza del pretore, in funzione di giudice del lavoro, ove sussistano, ai sensi dell'art. 409 n. 3 cod. proc. civ., i connotati della collaborazione continuativa e coordinata ed il carattere prevalentemente personale delle prestazioni (prevalenza da presumersi, fino a prova contraria, quando si verta in tema d'attività professionale). ( Conf 5517/87, mass n 454043; ( Conf 1856/86, mass n 445157; ( Conf 1798/86, mass n 445116).*

Con riguardo ai compensi dovuti dai soppressi enti mutualistici ai medici "convenzionati esterni", le Disposizioni degli artt. 8 sesto comma del d.l. 8 luglio 1974 n. 264 (convertito, con modificazioni, in legge 17 agosto 1974 n. 386) ed 11 primo comma della legge 29 giugno 1977 n. 349, autenticamente interpretate dall'art. 6 della legge 27 marzo 1985 n. 103, comportano che le tariffe, fissate dall'ultima convenzione stipulata da ciascun ente con le categorie professionali prima del citato decreto del 1974, restano sottratte od ogni aumento o rivalutazione fino a quando non divengano efficaci le nuove tariffe previste dalle convenzioni nazionali uniche di cui alla suddetta legge n. 349 del 1977. ( V 3848/84, mass n 435801).*

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 11/10/1988, n. 5470
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5470
Data del deposito : 11 ottobre 1988

Testo completo

Con riguardo ai compensi dovuti dai soppressi enti mutualistici ai medici "convenzionati esterni", le Disposizioni degli artt. 8 sesto comma del d.l. 8 luglio 1974 n. 264 (convertito, con modificazioni, in legge 17
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