Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/09/2008, n. 22014
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A seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 24 aprile 1997 n. 164 (il cui art. 3, comma 24, prevede la particolare ipotesi della rioccupazione del pensionato di anzianità del Fondo volo con obbligo di reiscrizione al Fondo, contemplando che i periodi di rioccupazione danno luogo ad un supplemento di pensione - di vecchiaia - e non più alla riliquidazione della stessa come in precedenza prevedeva l'art. 28 della legge 13 luglio 1965 n. 859, disposizione, questa, contestualmente ed espressamente abrogata) risulta parimenti abrogato per incompatibilità anche il precedente art. 27 della citata legge n. 859 del 1965, con la conseguenza che a partire dalla data di entrata in vigore del suddetto d.lgs. n. 164 del 1997, in caso di percezione di retribuzione da parte dei predetti pensionati, la disciplina del divieto di cumulo fra trattamento pensionistico e retribuzione è quella ordinaria, con la conseguente necessità di distinguere tra la pensione di anzianità in senso stretto (art. 22, comma primo, n.1, della legge n. 859 del 1965; art. 6, comma primo, lett. a, della legge n. 480 del 1988) e gli altri trattamenti pensionistici che, pur normativamente qualificati come di anzianità, prevedono tra i requisiti anche il raggiungimento di una soglia di età anagrafica e quindi sono maggiormente assimilabili, al fine del suddetto regime del divieto di cumulo, ai trattamenti pensionistici di vecchiaia.
Sul provvedimento
Testo completo
Aula 'A' 22014 .08 ESENTE REGISTRAZIONE-ESENTE BOLLI-ESENTE DIRITTI REPUBBLICA ITALIANA 1 SET. 2008 ང IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Ettore MERCURIO Presidente R.G.N. 27508/05 Dott. Francesco Antonio MAIORANO Consigliere 31343/05 Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Consigliere Cron. 22014 Dott. Maura LA TERZA Consigliere Rep. Dott. Giovanni AMOROSO - Rel. Consigliere Ud. 13/06/08 ha pronunciato la seguente SE NTENZA sul ricorso proposto da: I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, giusta delega in atti;
ricorrente contro 7 SNICHELOTTO GIANFRANCO;
- intimato e sul 2° ricorso n' 31343/05 proposto da:2008 π1 2326 SNICHELOTTO GIANFRANCO, elettivamente domiciliato in -1- ROMA VIA PREMUDA 6, presso lo studio dell'avvocato GRAZIANI ALESSANDRO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati OLIVETTI MAURIZIO, GOBBATO ALDO, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale Honche
contro
I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;
- intimatoparziale N°123/02 e definitive avverso le sentenze n. 565/04 della Corte d'Appello di copet vamente il 21-3·02 e VENEZIA, depositate il 06/11/04 R.G.N. 674/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/06/08 dal Consigliere Dott. Giovanni AMOROSO;
udito l'Avvocato GRAZIANI ALESSANDRO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per il rigetto del ricorse. лее -2- 27508 e 31343/2005 r.g.n. ud.13 giugno 2008 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con ricorso depositato il 17.1.2000 AN EL esponeva di godere dal 1985 di pensione di vecchiaia erogatagli dal Fondo Volo gestito dall'INPS, e di essersi rioccupato alle dipendenze della soc. AVIANOVA-AL ITALIA dal 1989 al 1999. Durante tale periodo il Fondo Volo gli aveva sospeso l'erogazione delle pensione come disposto dall'art. 27 legge n. 859/1965 istitutiva del Fondo, ma ad avviso del ricorrente a decorrere dal 1.1 1994, l'art. 10 del d.lgs. n. 503/92 aveva riconosciuto a tutti i pensionati di vecchiaia, ivi compresi quelli iscritti a fonte di. previdenza esclusive e sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria, il diritto di continuare a percepire la pensione, sia pure decurtata di una quota pari al 50% della parte eccedente il trattamento minimo. Chiedeva pertanto la condanna dell'Istituto al pagamento a suo favore, nei limiti suddetti, della pensione che gli era stata trattenuta. L'IN'PS, costituendosi, eccepiva