Cass. civ., SS.UU., sentenza 09/05/2008, n. 11501

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Massime1

Ai fini dell'interpretazione di provvedimenti giurisdizionali - nella specie del decreto di liquidazione dei compensi al C.T.U. - si deve fare applicazione, in via analogica, dei canoni ermeneutici prescritti dagli artt.12 e seguenti disp. prel. cod. civ., in ragione dell'assimilabilità per natura ed effetti agli atti normativi, secondo l'esegesi delle norme (e non già degli atti e dei negozi giuridici), al pari del giudicato interno ed esterno e della sentenza rescindente, in quanto dotati di "vis imperativa" e indisponibilità per le parti; ne consegue che la predetta interpretazione si risolve nella ricerca del significato oggettivo della regola o del comando di cui il provvedimento è portatore.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 09/05/2008, n. 11501
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11501
Data del deposito : 9 maggio 2008
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Primo Presidente -
Dott. IANNIRUBERTO Giuseppe - Pres. di sezione -
Dott. DI NANNI Luigi Francesco - Consigliere -
Dott. MORELLI Mario Rosario - rel. Consigliere -
Dott. CICALA Mario - Consigliere -
Dott. FINOCCHIARO Mario - Consigliere -
Dott. SEGRETO Antonio - Consigliere -
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere -
Dott. TIRELLI Francesco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IL FE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIULIO CESARE CORDARA 36, presso lo studio dell'avvocato MENNELLA MONICA, rappresentato e difeso dall'avvocato CIANCI STEFANO, giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro
ON MM, elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE A. DA BRESCIA 9, presso lo studio dell'avvocato COLAVINCENZO ANTONIO, rappresentato e difeso dagli avvocati SPADARO CIRO, GRANATA RUGGIERO, giusta delega a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 2232/05 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 11/07/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/04/08 dal Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI;

udito l'Avvocato Stefano CIANCI;

udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. IANNELLI Domenico, che ha concluso per il rigetto del ricorso. FATTO E DIRITTO

1. Con ricorso illustrato anche con memoria, LE PE impugna per cassazione la sentenza in data 9 febbraio 2005, con la quale la Corte di appello di Napoli ha accolto (in riforma della statuizione di primo grado) l'opposizione ex art. 617 c.p.c., proposta da TO ER avverso l'ordinanza esecutiva del Giudice di pace di SAIA ,con cui era stato in suo favore liquidato il compenso per una C.T.U. (da lui effettuata (per l'accertamento di danni biologici) sulle persone di MI ER e di RA MB, intervenuti (il secondo per rappresentanza legale del padre) nel giudizio risarcitorio promosso dal ER TO contro l'asserito responsabile di incidente stradale in cui era stata coinvolta una vettura di sua proprietà, a bordo della quale si trovavano i due periziati.
L'ordinanza liquidatoria era stata, infatti, azionata dal PE nei confronti del ER TO, in quanto il compenso in questione vi risultava testualmente posto "a carico dell'attore", e tale era appunto l'intimato nel giudizio a quo.
La Corte di merito - nell'interpretare il suddetto provvedimento, con formale richiamo anche dei canoni dell'ermeneutica, negoziale - ha, però, ritenuto che la parola "attore", inserita nel suo dispositivo, non stesse in realtà ad indicare il ER TO (che aveva adito il Giudice di pace esclusivamente per il risarcimento di danni alla vettura), bensì i richiedenti l'accertamento peritale personale.
Ciò, quei giudici, desumendo dal fatto che, nell'intestazione dell'ordinanza di liquidazione, risultavano indicati (ex parte actoris), appunto, il ER MI e l'MB e non ER TO;
che nello stampato utilizzato per la redazione del suddetto provvedimento, il Giudice di pace aveva inserito a penna la precisazione che "trattavasi di due consulenze";
che ai medesimi interventori era stato in precedenza fatto carico di versare l'anticipo del compenso del C.T.U., e che in loro favore, infine, la sentenza aveva condannato i convenuti a rifondere le spese dell'accertamento peritale.

2. Con l'odierna impugnazione - per resistere alla quale il ER ha proposto controricorso, che va previamente, però, dichiarato inammissibile in ragione della tardiva sua notifica, ampiamente oltre il termine di cui all'art. 370 c.p.c. - lamenta il

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi