Cass. pen., sez. III, sentenza 21/04/2023, n. 17020

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 21/04/2023, n. 17020
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17020
Data del deposito : 21 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COMUNE DI PRIOLO GARGALLO avverso l'ordinanza del 23/06/2022 del TRIB. LIBERTA di SIRACUSAudita la relazione svolta dal Consigliere A A;
sentite le conclusioni del PG DOMENICO SECCIA che ha chiesto l'annullamento con rinvio udito il difensore, AV. LUCA PARTESANO, che si è riportato ai motivi chiedendone l'accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1.11 Comune di Priolo Gargallo ricorre per l'annullamento dell'ordinanza del 23/06/2022 del Tribunale di Siracusa che ha rigettato la richiesta di riesame del decreto del 13/05/2022 del Gip del medesimo tribunale che aveva ordinato il sequestro preventivo delle quote societarie della società «I.A.S. S.p.a.».

1.1.Con il primo motivo deduce l'assenza del nesso di concreta e attuale pertinenzialità tra la "res" sequestrata (le 50 azioni di proprietà del Comune relative alla propria partecipazione alla IAS) e i reati per i quali si procede e la motivazione apparente sul punto. Dall'esame del provvedimento genetico e di quello impugnato non si ricava alcuna informazione neppure su chi, tra le persone coinvolte nelle indagini, avesse la disponibilità delle azioni ed in che modo tale disponibilità avesse in concreto agevolato la commissione dei reati per i quali si procede. Non vi è alcun collegamento, afferma, tra le gestione delle quota sociale del comune e le attività criminose contestate agli indagati, persone terze rispetto all'ente.

1.2.Con il secondo motivo deduce l'assenza del requisito della disponibilità del bene e della attualità del periculum in mora, nonché la motivazione apparente sul punto. Deduce la novità della gestione e la sua rottura rispetto al passato 1.3.Con il terzo motivo deduce l'inosservanza della legge n. 231/2001 e motivazione apparente perché il comune non ha mai avuto alcuna possibilità concreta di incidere sulla gestione e conduzione del depuratore. Non spetta al Comune la nomina dei consiglieri del CdA il quale per statuto non ha alcun potere di governance che risulta prerogativa di altri soggetti (Consorzio ASI/ Irsap, Comune di Melilli e altri soci privati). Mancanza assoluta di motivazione sul punto.

1.4.Con il quarto motivo deduce la nullità del provvedimento impugnato in conseguenza della difformità tra il dispositivo e la motivazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.11 ricorso è inammissibile.

3.Con decreto del 13/05/2022, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Siracusa aveva ordinato il sequestro preventivo delle quote della società «I.A.S. S.p.a.» di proprietà del Comune di Priolo Gargallo, pari al 2,5% del capitale sociale. Il decreto era stato adottato in considerazione della sussistenza dei sufficienti indizi degli illeciti amministrativi di cui agli artt. 21 e 25 undecies, comma 2, lett. a) e b), d.lgs. n. 231 del 2001. Il vincolo era stato imposto sia per finalità impeditive (art. 321, comma 1, cod. proc. pen.) che in prospettiva della futura confisca obbligatoria, ma il Tribunale del riesame, in parziale accoglimento delle istanze difensive, ha annullato il sequestro finalizzato alla confisca, mantenendolo ai soli fini impeditivi.

3.1.L'indagine, si legge nel provvedimento impugnato, «riguarda la gestione dell'impianto biologico consortile di Priolo Gargallo, da parte dell'I.A.S. S.p.A., servente alcune delle più grandi imprese del polo petrolchimico siracusano, quali Sonatrach S.p.A (già impianto ESSO), lsab IGCC (già

ISAB

Energy Sri), Sa.sol Italy S.p.A. e Priolo Servizi S.c.p.a. (che a sua volta riceve e pretratta i reflui di Versalis e lsab Nord)». La I.A.S. era costituita nelle forme della società per azioni a partecipazione pubblico-privata;
la compagine sociale era composta dal Consorzio ASI in liquidazione (cui era succeduto l'IRSAP) (per un quota pari al 65,5%), dal Comune di Melilli (5%), dal Comune ricorrente (2,5%), dalla Priolo Servizi (14%), da Sonatrach e Isab Energy (5% ciascuno), da Sasol, Versalis e la stessa IAS Spa (1% ciascuno). Le indagini, afferma il Tribunale, avevano consentito «di accertare diversi profili di anomalia in ordine alle autorizzazioni rilasciate ai fini del funzionamento dello stabilimento I.A.S. tanto con riguardo alle emissioni in atmosfera, quanto con riferimento allo scarico in mare dei reflui industriali». L'impianto, in particolare, non era strutturalmente in grado di smaltire gli idrocarburi (nemmeno un grammo, sottolinea il Tribunale): «L'impianto di depurazione esistente, infatti, ha uno schema di processo e di trattamento dei reflui grezzi nella sua globalità analogo a quello degli impianti di depurazione funzionali al trattamento dei reflui urbani, non registrandosi sezioni speciali per il trattamento in continuo di inquinanti contenuti nei reflui industriali specifici (sezioni con trattamento chimico, fisico o altro), che costituivano il principale oggetto dell'attività dello stabilimento I.A.S. In altri termini, l'impianto gestito da /AS S.p.A. per le sue caratteristiche strutturali, e in particolare per il fatto di prevedere esclusivamente un trattamento biologico del refluo in ingresso, non è idoneo neanche in astratto a trattare i reflui provenienti dai grandi utenti del polo petrolchimico, visto il carico di inquinanti industriali che gli stessi immettono, il cui trattamento necessiterebbe di separate sezioni di trattamento chimico, fisico o di altro tipo». Il Tribunale dà poi conto delle elevate quantità di sostanze nocive e cancerogene (benzene) immesse in atmosfera in conseguenza di decisioni dolosamente assunte dai vertici societari: «si è immediatamente riscontrato, già nel corso del collaudo dell'impianto, che i filtri a carboni attivi che, secondo progetto, avrebbero dovuto incamerare e trattenere le sostanze volatili nocive, richiedevano una continua sostituzione in ragione della quantità eccessiva - rispetto a quella considerata in progetto - di benzene. Non essendo economicamente e organizza tivamente sostenibile la continua sostituzione dei filtri, è stato scelto, consapevolmente e dolosamente, al fine di prevenire eventuali controlli che avessero potuto accertare il malfunzionamento dell'impianto e l'incapacità di convogliare e depurare le emissioni di idrocarburi, di staccare l'impianto e proseguire nonostante il suo mancato funzionamento. Ne consegue che l'attività dell'I.A.S. proseguiva regolarmente e noncurante delle conseguenze dannose prodotte in assenza di un sistema di captazione e di abbattimento delle emissioni in atmosfera». Quanto ai reflui, il Tribunale ha evidenziato plurimi profili di illegittimità dell'autorizzazione rilasciata alla IAS (profili che non sono oggetto di contestazione), sia perché, in violazione degli artt. 74,
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