Cass. civ., sez. I, ordinanza 17/10/2019, n. 26528
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Testo completo
ciato la seguente d994). 394 1 Pagina 1 di 9 - RGN 26777/2014 vie) ORDINANZA Sul ricorso proposto da: A M, rappr. e dif. dagli avv. L G i e A G, elett. dom. in Roma, via di Villa Patrizi n.13, presso lo studio del secondo, come da procura a margine dell'atto -ricorrente- Contro FALLIMENTO COUNTRY VILLAGE s.r.I., in persona del cur.fall. p.t.„ rappr. e dif. dagli avv. S S e Daniele Manca-Bit:i, elett. dom. in Roma, presso lo studio del secondo, in viale Luigi Luciani n.1, come da procura a margine dell'atto -controricorrente- per la cassazione della sentenza App. Firenze :_8.6.2014, n. 1035/14, R.G. n. 2087/2012, Rep. n. 1184/14;udita la relazione della causa svolta dal Consic liere relatore dott. M F alla camera di consiglio del 9.10.2019;il Collegio autorizza la redazione de;provvedimento in forma semplificata, giusta decreto 14 settembre 2016, n.136/2016 del Primo Presidente. FATTI DI CAUSA Rilevato che: 1. M A impugna la sentenza App Firenze 18.6.2014, n. 1035/14, R.G. n. 2087/2012, Rep. n. 1134/14 che, in accoglimento dell'appello promosso dal FALLIMENTO COUNTRY VILLAGE s.r.l. avverso la sentenza Trib. Firenze 21.8.2012, ha dichiarato non prcncedibili le domande di condanna già rivolte verso il Fallimento e ciret:e ac ottenere, favore Pagina 2 di 9 - RGN 26777/201 4 estensore co s. m. 'erro dell'attore A (e E B B), la -est tuzione di somme e l'inefficacia della rinuncia ad un credito prcfessiona e;era così anche rigettata l'opposizione a precetto proposta da Agnolon;(e Bertelli) e ogni altra domanda contro il Fallimento, con revoca deVa so ;pensione giudiziale dei titoli esecutivi, nonché delle pronunce stesse e condanna alle spese;2. all'esito del primo giudizio, era stata dichiarata invalida (con richiamo all'art.1973 c.c.) la transazione, conclusa tra A e il fallimento nel dicembre 2007, con cui, a seguito di senter2a di prirr o grado affermativa della responsabilità penale del primo, recante a tresì condanna a provvisionale per 50.000.000 euro, le parti pervenvano ad un complessivo accordo con pagamento alla procedura di 600.900 eurc, rinuncia al credito professionale già ammesso al passivo per 628.528,05 eLro, impegno titolato al pagamento di ulteriori 371.471,95 euro in tre rate cor garanzia ipotecaria rilasciata da Bertelli;la pronuncia di "nullità" della transazione derivava, per il tribunale, dall'assoluzione in sede penale d'appello del 'avvocato A, con ogni revoca delle pronunce di condanna civile e così si giustificava anche l'ordine di restituzione dei 600.000 euro nel frattempo gia versati, l'inefficacia e invalidità della rinuncia al credito concorsuale, la cancelazione dell'ipoteca;la transazione sarebbe stata invero determinata da ur errore sulla prima pronuncia di condanna, inducente le parti a transigere sulla sbagliata previsione di una mancata riforma in appello;3. la corte d'appello, con una prima statu zione, ha ritenuto improcedibili davanti al giudice (fiorentino: , adito con l'opposizione a precetto, la domanda di restituzione della tranche pagata al fallimento di 600.000 euro e parimenti la declaratoria d'inefficacia del a rinuncia al credito professionale insinuato, trattandosi di crediti sorti dopo la dichiarazione di fallimento (resa in Brescia), vantati verso la massa e prededucibiii e la cui sorte andava decisa dal tribunale concorsuale, i sensi dagli artt.52 e 111bis I.f.;era invece appartenente alla cognizione del giudice ordinario e senza riferimento all'art.24 I.f., la stessa causa di opposizione ex art.615 c.p.c. ove diretta alla pronuncia d'invalidità della transazione sottostante il riconoscimento di debito con autorizzazione all'iscrizione d'ipoteca che, come Pagina 3 di 9 - RGN 26777/2014 estensore co s. riLferro titolo esecutivo, "fondava l'azione esecutiva preannunciata con il precetto opposto, ma che non risultava ancora iniziata" e si correlava ad un'iniziativa del curatore, in mera occasionalità con il fallimento e dunque correttamente radicata ex artt.26-27 c.p.c.;4. ha ritenuto la corte insussistente l'invalidita della transazione, cioè del rapporto fontamentale sottostante il più ampio obbligo assunto da A, poiché con l'accordo del dicembre 2007 le parti intendevano "risolvere definitivamente ogni contenzioso in essere", a -ticolato nel giudizio di opposizione allo stato passivo (con A soccombente e condannato alle spese), nella provvisionale per 50.000.000 euro decisa in primo grado dal tribunale penale di Brescia con la condanna, nella costituzione di parte civile del fallimento e comunque prevenire l'insorgenza di ulteriori contenziosi, senza definire qua e sussistente la stessa responsabilità di A e perciò risultando irrilevante la citai:a successiva assoluzione;ha aggiunto la corte che la res dubia era complessivamente data dall'insieme delle cause fra le parti, cioè le questioni risarcitorie collecate al procedimento penale e le posizioni soggettive nascenti dall'attività professionale, entrambe oggetto di contestazione;proprio a seguito della stipulata transazione, la curatela faceva venire meno il proprio contributo accusatorio nel processo penale, in coerenza con il tenore dell'accordo cie ne voleva l'irrilevanza;di qui l'erroneità dei richiami tanto all'art.1974 c.c. (sul giudicato penale ignorato) che all'art.1973 c.c. (sulla scoperta tardiva della falsità documentale);
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