Cass. civ., sez. I, sentenza 12/06/2020, n. 11352

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 12/06/2020, n. 11352
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11352
Data del deposito : 12 giugno 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 26154/2016 R.G. proposto da A.C. INVESTIMENTI S.R.L., in persona del presidente p.t. M D L, rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. M P e dall'Avv. L M, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via F. Confalonieri, n. 5;

- ricorrente -

contro

A.G.M. S.R.L., in persona dell'amministratore unico p.t. Mariano Dalla Poz- za, rappresentata e difesa dagli Avv. G S, A V e Mas- simo Lotti, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via di Ripetta, n. 70;

- controricorrente -

e M C, in qualità di liquidatore giudiziale della EDILFURLAN S.A.S. IN CONCORDATO PREVENTIVO, e M T, in qualità di commissario giudiziale della EDILFURLAN S.A.S. IN CONCORDATO PREVEN- TIVO;
- li?t;f11,:q1 avverso il decreto del Tribunale di Padova depositato il 13 settembre 2016. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 20 febbraio 2020 dal Consigliere G M;
uditi l'Avv. C A per delega dell'Avv. L M e l'Avv. A B per delega dell'Avv. G S;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale A M S, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. Nella procedura di concordato preventivo a carico dell'Edifurlan S.a.s., a seguito di un'offerta irrevocabile di acquisto presentata dall'A.C. Investimenti S.r.l., il Giudice delegato indisse una procedura competitiva per la vendita di un compendio immobiliare sito in Padova, alla via Brasile, n. 1, nell'ambito della quale, all'asta del 18 luglio 2016, dispose l'aggiudica- zione in favore dell'A.G.M. S.r.l., per il prezzo offerto di Euro 1.500.000,00. In data 27 luglio 2016, l'AC Investimenti presentò un'offerta irrevocabi- le d'acquisto migliorativa per il prezzo di Euro 1.650.000,00, chiedendo con- testualmente la sospensione delle operazioni di vendita, ai sensi dell'art. 108 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, e l'assegnazione del compendio immo- biliare al prezzo offerto, ovvero l'indizione di una nuova gara.

1.1. Con decreto del 29 luglio 2016, il Giudice delegato rigettò l'istanza.

2. Il reclamo proposto dall'AC Investimenti è stato rigettato dal Tribuna- le di Padova con decreto del 13 settembre 2016. Premesso che l'art. 108 della legge fall. disciplina lo stesso potere di so- spensione previsto dall'art. 586 cod. proc. civ., come modificato dall'art. 19- bis del d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ancorandolo al comune presupposto costituito dalla notevole inferiorità del prezzo di acquisto rispetto a quello giusto, il Tribuna- le ha richiamato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la scqeensione può essere disposta soltanto nel caso in cui lo svolgimen- to dee prcic (.:rnentnie ebe condotto ad u, n.rr male che non cc re O a conseguire qualora si tosse svolta secondo io schema tipico immaginato dal legislatore. Esclusa la configurabilità di tale presupposto in presenza di un'offerta in aumento, riconducibile alla disciplina dettata dall'art. 584 cod. proc. civ., ha rilevato comunque che il prezzo offerto dall'AC Investimenti risultava supe- riore soltanto del 10% rispetto a quello di aggiudicazione ed anch'esso no- tevolmente inferiore rispetto a quello di stima (Euro 2.980.000,00), qualifi- cando come una mera ipotesi l'eventualità di un ulteriore aumento all'esito della gara. Precisato poi che la procedura, articolatasi in quattro esperimenti d'asta, era stata indetta a seguito di unì'offerta d'acquisto presentata dalla stessa reclamante, la quale non aveva partecipato alla prima gara, presen- tando successivamente l'offerta in aumento, ha affermato che l'asserita in- giustizia del prezzo non era riconducibile a circostanze oggettive, ma ad una diversa valutazione di interesse all'acquisto della reclamante, la quale si era volontariamente esposta al rischio di non aggiudicarsi l'immobile, o con l'in- tento speculativo di scontare il miglior prezzo possibile o nella convinzione della corrispondenza del prezzo originariamente offerto a quello di mercato. Ha infine escluso che la soluzione adottata fosse contraria all'interesse dei creditori al miglior realizzo, osservando che quest'ultimo è garantito dallo svolgimento di procedure competitive idonee ad assicurare ai partecipanti la stabilità delle vendite e la chiarezza delle regole del gioco, il cui stravolgi- mento scoraggerebbe la partecipazione alle gare e favorirebbe manovre speculative al ribasso.
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