Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 10/05/2019, n. 12496

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 10/05/2019, n. 12496
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12496
Data del deposito : 10 maggio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

ente

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al numero 24023 del ruolo generale dell'anno 2014, proposto Da C.N.C. s.a.s. di D M R & C., in persona del socio accomandatario e legale rappresentante pro tempore R D M e, per quanto necessario, R D M in proprio, rappresentata e difesa, giusta procura speciale a margine del ricorso, dall'avv.to E P e dall'avv.to E F, elettivamente domiciliata presso l'avv.to S I, in Roma alla Via Atanasio Kircher n. 7;
AA -ricorrente -

Contro

Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
-resistente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 3279/23/2014, depositata il 2 aprile 2014, non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell'8 marzo 2019 dal Relatore Cons. M G P D V di Nocera. Rilevato che - con sentenza n. 3279/23/2014, depositata il 2 aprile 2014, non notificata, la Commissione tributaria regionale della Campania rigettava l'appello proposto da C.N.C. s.a.s. di D M R & C., in persona del legale rappresentante pro tempore nei confronti della Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del Direttore pro tempore, avverso la sentenza n. 153/21/2012 della Commissione tributaria provinciale di Napoli che aveva rigettato il ricorso della detta società avverso l'avviso di accertamento n. 0005954 con il quale l'Ufficio delle dogane di Napoli 1, previo p.v.c. del 31 ottobre 2008, aveva recuperato nei confronti di quest'ultima8 l'Iva in relazione ad operazioni di importazione di merce extracomunitaria, per l'anno di imposta 2006;
- nell'accertamento impugnato i funzionari della dogana di Napoli avevano contestato l'utilizzo meramente virtuale del deposito fiscale ex art. 50 bis del d.l. 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 con riferimento alle merci extra UE importate- negli anni 2004-2006- attraverso i varchi doganali e avevano invitato la importatrice C.N.C. s.a.s. di D M R & C. in solido con la Saima Avandero s.p.a., quale gestore del deposito fiscale, a corrispondere VIVA all'importazione evasa in relazione all'anno 2006;- la CTR, in punto di diritto, per quanto di interesse, osservava che: 1) quanto all'assunta violazione degli artt. 7 e 12 della legge n. 212 del 2000, per non essere l'atto impositivo adeguatamente motivato, non risultando allegato il richiamato p.v.c., la motivazione per relationem corrispondeva ai rigorosi criteri di cui all'art. 7 cit., essendo "esaustivo" il riferimento al p.v.c. e "ben conosciuto" dalla parte ogni altro atto ivi richiamato;
2)infondata era la censura relativa all'assunta violazione dell'art. 12, comma 7 della legge n. 212 del 2000, trovando applicazione in materia doganale l'art. 11 del d.lgs. n. 374 del 1990;3) l'autofatturazione dell'Iva interna non poteva compensare il mancato pagamento dell'Iva all'importazione in quanto il sistema di accertamento dei tributi era diverso, per essere l'Iva all'importazione un "diritto di confine" correlata, nella specie, alla mancata introduzione della merce nel deposito doganale;
3) dai documenti doganali, di transito e dalle dichiarazioni dei trasportatori si evinceva che il trasporto delle merci era avvenuto direttamente al cliente destinatario della merce senza alcun passaggio presso il deposito Iva di Marcianise della Saima Avandero s.p.a.;
- avverso la sentenza della CTR, la C.N.C. s.a.s. di D M R & C., in persona del legale rappresentante pro tempore, propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi, variamente articolati, cui resiste, con "atto di costituzione", l'Agenzia delle dogane;
- il ricorso è stato fissato in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 375, secondo comma, e dell'art. 380-bis.1 cod. proc. civ., introdotti dall'art.

1 -bis del d.l. 31 agosto 2016, n. 168
, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197.

Considerato che

- preliminarmente va rilevato che l'Agenzia delle dogane ha resistito con "atto di costituzione", non notificato, chiedendo di essere ammesso a partecipare alla discussione orale ex art. 370 c.p.c.;
- va al riguardo, ricordato che, in mancanza di notificazione, l'atto depositato non è qualificabile come controricorso ed il controricorrente, pure in presenza di regolare procura speciale ad litem, non è legittimato neppure a depositare memorie illustrative (Cass. n. 25735 del 2014): principio affermato con riferimento alla trattazione della causa in pubblica udienza, ma che deve essere esteso anche al procedimento in camera di consiglio di cui all'art. 380 bis.1 c.p.c., introdotto dal DL 31 agosto 2016 n. 168 conv. in legge 25 ottobre 2016 n. 197 (Cass. n. 26974 del 2017;
n. 30372 del 2018);
-con il primo motivo, la ricorrente denuncia: 1) in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione della legge n. 212 del 2000, della legge n. 241 del 1990, degli artt. 99, 100, 112 e 115 c.p.c. e dell'art. 24 Cost. per avere la CTR erroneamente a) disatteso il motivo di censura inerente l'assunto difetto di motivazione dell'atto impositivo, ancorché il p.v.c. richiamato per relationem non fosse stato ad esso allegato, non essendo sufficiente che lo stesso fosse conoscibile dalla contribuente, comunque, nella specie, non conosciuto né conoscibile contrariamente a quanto apoditticamente affermato dal giudice di appello;
b) ritenuto infondata la censura concernente l'asserita violazione dell'art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000, per non essere stato rispettato il termine di sessanta giorni- preposto a garantire il diritto di difesa della contribuente- tra la notifica del p.v.c. del 31 ottobre 2008 e l'emissione dell'invito di pagamento;
2) in relazione all'art. 360, comma 5, c.p.c., l'omesso esame circa i fatti decisivi e controversi per il giudizio quali l'asserito difetto di motivazione dell'atto impositivo e il mancato rispetto del termine ex art. 12, comma 7, cit. -il primo sub motivo, variamente articolato, è infondato;
-quanto alla prima doglianza attinente l'assunta violazione dell'obbligo di motivazione dell'atto impositivo, per non essere stato allegato ad esso il richiamato p.v.c. della G.d.F., va ribadito che nel regime introdotto dall'art. 7 1. 27 luglio 2000 n. 212, l'obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto anche per relationem, ovverosia mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, a condizione che questi ultimi siano allegati all'atto notificato, oppure che lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale (fra varie, Cass. n. 6914/11;
n. 13110/12;
ord. n. 9032/13). A tanto si aggiunge la considerazione che un'interpretazione meramente formalistica dell' art. 7 si porrebbe in contrasto con il criterio ermeneutico che impone di dare alle norme procedurali una lettura che, nell'interesse generale, faccia bensì salva la funzione di garanzia loro propria, limitando al massimo le cause d'invalidità o d'inammissibilità chiaramente irragionevoli (in termini, fra varie, Cass. n. 26045/2016;
n. 15327/14;
n. 407/15;
n. 24254/15). In merito, questa Corte ha precisato che «l'obbligo dell'Amministrazione di allegare tutti gli atti citati nell'avviso va inteso, ai sensi dell'art. 3, comma 3, I n. 241 del 1990, in relazione alla finalità "integrativa" delle ragioni che sorreggono l'atto impositivo: il contribuente ha diritto di conoscere tutti gli atti il cui contenuto viene richiamato per integrare la motivazione, ma non anche di tutti quelli cui, comunque, vi sia un riferimento ove la
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