Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/05/2023, n. 14744
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PU ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 1388/2021 R.G. proposto da: T D PI S.P.A.,in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliatain ROMA, P C presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentat a e difes a dagli avvocati F V e R V;-ricorrente- contro F R, elettivamente domiciliatain ROMA, VIALE ANGELICO n. 38, presso lo studio dell’avvocato C D M G che l a rappresenta e difende;-controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO DI ROMA n. 1706/2020 , depositata il 04/11/2020, R.G.N. 1637/2017;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/01/2023 dal ConsigliereDott. F G ;udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. M F, che ha concluso per il rigetto ricorso;udito l’avvocato R V. FATTI DI CAUSA 1. R F convenne in giudizio davanti al Tribunale di Viterbo la società Terme dei Papi deducendo di aver lavorato come fisioterapista dal 28 maggio 2002 all' 8 luglio 2014 sulla base di una serie di rapporti di collaborazione (specificatamente contratti di collaborazione coordinata dal 28.5.2002 al 22.10.2004 econtratti autonomi a partita IVA dal 23.10.2004 al 8.7.2014). Chiese perciò che si accertasse la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato, la illegittimità della risoluzione del rapporto ed il ripristino dello stesso con condanna della convenuta al pagamento della retribuzione globale di fatto spettante dalla messa in mora al ripristino. La società Terme di Papi s.p.a. si costituì per resistere al ricorso. 2. Il Tribunale di Viterbo accolse la domanda e, esclusa la subordinazione, qualificò il rapporto come collaborazione coordinata e continuativa regolata dal d.lgs. n. 276 del 2003 ed applicò l’art. 69 del decreto legislativo citato convertendo il rapporto in uno subordinato a tempo indeterminato sul rilievo che le prestazioni riconducibili non fossero riconducibili ad un progetto. Dichiarò, poi,inammissibile la domanda di accertamento della illegittimità della risoluzione del rapporto ed il conseguente diritto al suo ripristino sul rilievo che non era stato attivato il rito Fornero, obbligatorio. 3. Investita dell’appello principale da parte della società e di quello incidentale della lavoratrice,la Corte d'appello di Roma ha rigettatoil primo ein accoglimento di quello incidentale, in parziale riforma della sentenza di primo grado nel resto confermata, ha dichiarato la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a far data dal 28 maggio 2002 ed ha condannato la società Terme dei Papi a ripristinare il rapporto e a pagare alla F un'indennità, ex art 32 comma 5 della legge n. 183 del 2010, liquidata in 10 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto oltre a interessi e rivalutazione monetaria dalla sentenza al saldo. 3.1. Il giudice di appello,pur ritenuto ammissibile il gravame principale , lo ha poi rigettato osservando che era pacifico in atti che tra le parti era intercorso un rapporto di collaborazione dal 28 maggio 2002 all' 8 aprile 2014. Ha quindi ritenuto che,correttamente, il Tribunale ave sse valutato che al rapporto trovasse applicazione l'articolo 61 del d.lgs. n . 276 del 2003, nel testo ratione temporis vigente antecedente le modifiche apportate dalla legge n. 92 del 2012 ed a quelle ancora successive. 3.2. Ha poi ritenuto che correttamente il Tribunale, qualificata l'attività lavorativa come parasubordinata, avesse ritenuto applicabile alla fattispecie il principio in base al quale, a far data dal 24 ottobre 2003, non era possibile instaurare rapporti di parasubordinazione o di collaborazione coordinata e continuativa che non fossero riconducibili ad un progetto, programma di lavoro o fase di esso. 3.3. Ha ribadito che per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa l’art. 69, anche nel testo vigente prima delle modifiche apportate dalla legge n. 92 del 2012, in mancanza di un progetto specifico, prescrive che il rapporto siconverta in uno a tempo indeterminato sin dalla sua costituzione con tutte le conseguenze contributive ed assicurative , senza che sia necessario accertare giudizialmente la natura del rapporto. 3.4. Ha ricordato che in questo senso depone l'articolo 24 della legge 2012 numero 92 che ha interpretato autenticamente l’art. 69 del d.lgs. n. 276 del 2003. 3.5. Ha poi chiarito che la disciplina dettata dall'articolo 25 della legge n. 92 del 2012, si applica ai contratti di collaborazione stipulati successivamente all'entrata in vigore della legge e non interferisce con la disposizione di interpretazione autentica ricordata. 3.6. Ha ritenuto manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale degli articoli 61-69 del d.Lgs. n. 276 del 2003, già esaminata con esito negativo dalla Corte costituzionale, che aveva ritenuto che le novità introdotte a regime nel d.lgs. n. 276 del 2003 attengono al divieto di contratti di collaborazione che , pur avendo ad oggetto genuine prestazioni di lavoro autonomo,siano tuttavia privi di progetto. 3.7. Ha ritenuto inammissibile,perché tardivamente sollevata, la censura con la quale la società aveva denunciato la violazione dell'articolo 61 comma 3 del d.L.gs.n. 276 del 2003 e dell’art. 2239 c.c. 3.8. Inoltre,ha ritenuto inammissibile il richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 399 del 200 8 con riguardo alla disciplina applicabile al rapporto iniziato prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 276 del 2003 perché, ancora una volta , atteneva ad un tema nuovo che non era stato tempestivamente introdotto. In ogni caso ha ritenutopriva di fondamento la censura osservando che nel caso in esame il rapporto di collaborazione era privo di un termine finale. In definitiva, ad avviso del giudice di appello la prosecuzione nell’applicazione della disciplina previgente è limitata ai soli contratti ai quali era stato appostoun termine. 3.9. Ancora, poi, la Corte d'appello ha ritenuto che in mancanza di un documento che ne dimostri l’esistenza non si poteva ritenere sussistente un progetto specifico (che sarebbe consistito nel rendere prestazioni professionali di fisioterapia all'interno della struttura). Nel rammentare che la questione non era stata ritualmente proposta davanti al giudice di primo grado, la Corte di merito ha ricordato che il nuovo tipo contrattuale, introdotto con l’art. 61,richiede che il progetto sia redatto in forma scritta e l’art. 62 prescrive poi una serie di requisiti ulteriori nella specie insussistenti. Conseguentemente ha negato l’ingresso alla prova articolata relativa all’esistenza del progetto che sarebbe stato desumibile, per facta concludentia, dalle modalità concrete di esecuzione delle prestazioni. 3.10. Da ultimo la Corte di merito ha ritenuto che correttamente la sentenzadi primo grado aveva accertato l’esistenza di un rapporto reso in regime di collaborazione coordinata e continuativa tenuto conto delle modalità concrete di svolgimento della prestazione lavorativa. 3.11. Quanto all’appello incidentale lo ha accolto ritenendo che, incontestata l'estromissione della F dal rapporto di lavoro, tra le parti si fosse instaurato un rapporto a tempo indeterminato ancora in corso con obbligo di ripristino da parte della società. Inoltre, ha ritenuto corretta l’applicazione dell'art.32 comma 5 della legge n. 183 del 2010. Pertanto, in considerazione della durata infra decennale del rapporto ha riconosciuto alla lavoratrice 10 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita maggiorata di interessi legali e rivalutazione monetaria dalla sentenza al saldo. 4. Per la Cassazione della sentenza ha proposto ricorso la Terme dei Papi s.p.a. che ha articolato tre motivi. R F ha resistito con tempestivo controricorso.Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso. La società ricorrente che ha chiesto la fissazione della decisione della causa inpubblica udienza ha poi depositato memoria illustrativa ai sensi dell’art.378 c.c. insistendo nelle conclusioni già prese.
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