Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/07/2009, n. 15495

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Massime1

L'onere di depositare i contratti e gli accordi collettivi su cui il ricorso si fonda - imposto, a pena di improcedibilità, dall'art. 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., nella nuova formulazione di cui al d.lgs. 2 febbraio 2006 n. 40 - non può dirsi soddisfatto con la trascrizione nel ricorso delle sole disposizioni della cui violazione il ricorrente si duole attraverso le censure alla sentenza impugnata, dovendosi ritenere che la produzione parziale di un documento sia non solamente incompatibile con i principi generali dell'ordinamento e con i criteri di fondo dell'intervento legislativo di cui al citato d.lgs. n. 40 del 2006, intesi a potenziare la funzione nomofilattica della Corte di cassazione, ma contrasti con i canoni di ermeneutica contrattuale dettati dagli artt. 1362 cod. civ. e seguenti e, in ispecie, con la regola prevista dall'art. 1363 cod. civ., atteso che la mancanza del testo integrale del contratto collettivo non consente di escludere che in altre parti dello stesso vi siano disposizioni indirettamente rilevanti per l'interpretazione esaustiva della questione che interessa.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/07/2009, n. 15495
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15495
Data del deposito : 2 luglio 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. L A - Presidente -
Dott. D'

AGOSTINO

Giancarlo - Consigliere -
Dott. L T M - rel. Consigliere -
Dott. T S - Consigliere -
Dott. C P - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 26726/2006 proposto da:
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. (già FERROVIE DELLO STATO - SOCIETÀ DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE U.

TUPINI

113, presso lo studio dell'avvocato C N, che la rappresenta e difende, giusta mandato a margine del ricorso;



- ricorrente -


contro
L M , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

AGRI

1, presso lo studio dell'avvocato N P, che lo rappresenta e difende, giusta mandato a margine del controricorso;



- controricorrente -


avverso la sentenza n. 1239/2006 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 21/07/2006 R.G.N. 2456/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/04/2009 dal Consigliere Dott. L T M;

udito l'Avvocato C N;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. L V F, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d'appello di Lecce confermava la statuizione di primo grado, con cui la Rete Ferroviaria Italiana era stata condannata a corrispondere al dipendente

LITTERIO

Michele - dirigente movimento presso la stazione di *Polignano a Mare* impegnato in turni rotativi - n. 1088 tickets restaurant;
la Corte territoriale - premesso che per il personale dei turni rotativi, l'art. 27, lett. C) del CCNL dispone che in caso di adibizione al primo (dalle 6 alle 14) e al terzo turno (dalle 22 alle 6) con intervallo del secondo, il pranzo e la cena possono essere consumati se il dipendente sia impossibilitato a raggiungere l'abitazione e consumare i pasti nelle fasce orarie 12/14,19/21 prima di tornare in servizio, ponendo come presunzione in base alla quale deve escludersi la possibilità di rientro quando o il tempo occorrente per i viaggi di andata e ritorno dal posto alla dimora sia superiore a due ore, oppure, alternativamente, quando detta distanza sia superiore a 20 km. - affermava che in questi casi il dipendente, impossibilito al rientro, non può oggettivamente consumare il pasto nelle fasce orarie previste in contratto perché il termine del primo turno, ore 14, coincide con la fine della fascia oraria del pasto. Nella specie, poiché la lunghezza del percorso andata e ritorno e viceversa era superiore ai 20 km., come pacifico tra le parti, il dipendente non era in condizione di consumare neppure la - prima di iniziare il turno notturno dalle 22 alle 6, proprio in virtù della presunzione posta dalla norma, per cui competevano al ricorrente due buoni pasto. Invece, in caso di svolgimento del primo o del secondo turno, sicuramente meno gravosi del turni mattina e notte, il n. 2, lett. C), dell'art. 27 del CCNL ha riguardo solo al tempo di percorrenza, tale da non permettere la fruizione del pasto presso la propria abitazione nelle fasce orarie concordate, per cui nel turno pomeridiano 14/22 al Litterio trovandosi nella impossibilità di consumare il pasto nella fascia oraria prevista 19/21, competeva solo un buono pasto e parimenti un solo buono pasto gli competeva in caso di espletamento del turno di mattina 6/14, che termina alla fine della fascia oraria stabilita per il pranzo. Avverso detta sentenza la Rete Ferroviaria Italiana propone ricorso con due motivi. Resiste il Litterio con controricorso, illustrato da memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE

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