Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/07/2004, n. 13485

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L'art. 9, quinto comma, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (recante disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, legge finanziaria 1988) ha previsto che, a decorrere dal primo gennaio 1988, i premi e i contributi relativi alle gestioni previdenziali ed assistenziali sono dovuti nella misura del 15 per cento dai datori di lavoro agricolo "per il proprio personale dipendente" occupato a tempo indeterminato e a tempo determinato nei territori montani di cui all'art. 9 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601. Tale dizione letterale si riempie di contenuto con la disposizione contenuta nell'art. 6, primo comma, della legge 31 marzo 1979, n. 92, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto - legge 30 gennaio 1979, n. 20 la quale considera "lavoratori agricoli dipendenti" solo gli "operai" assunti a tempo determinato o indeterminato, ad essi solo riconoscendo detta qualificazione formale, per il solo fatto che il rapporto di lavoro intercorra con uno dei soggetti elencati nella disposizione medesima [ a) amministrazioni pubbliche per i lavori di forestazione nonché imprese singole o associate appaltatrici o concessionarie dei lavori medesimi; b) consorzi di irrigazione e di miglioramento fondiario, nonché consorzi di bonifica, di sistemazione montana e di rimboschimento, per le attività di manutenzione degli impianti irrigui, di scolo e di somministrazione delle acque ad uso irriguo o per lavori di forestazione; c) imprese che, in forma singola o associata, si dedicano alla cura e protezione della fauna selvatica ed allo esercizio controllato della caccia; d) imprese non agricole singole ed associate, se addetti ad attività di raccolta di prodotti agricoli]. Peraltro, il successivo intervento del legislatore che ha introdotto all'art. 9, della legge n. 67 del 1988, il comma 5 - ter (art. 11, comma ventisettesimo, legge n. 537 del 1993), con la precisazione che le agevolazioni in questione sono applicabili alla sola quota a carico del datore di lavoro e non alla quota a carico del lavoratore, ha specificamente configurato l'agevolazione in esame come sgravio in favore dell'impresa agricola (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, in mancanza di alcuna indagine in fatto in ordine all'attività in concreto svolta dall'Azienda foreste demaniali della Sardegna, aveva esteso lo sgravio in questione al personale impiegatizio).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/07/2004, n. 13485
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13485
Data del deposito : 20 luglio 2004
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. P G - Presidente -
Dott. C P - Consigliere -
Dott. D R A - Consigliere -
Dott. L T M - Consigliere -
Dott. A G - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA VIA DELLA FREZZA

17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, difeso dagli avvocati A S, F F, giusta delega in atti;



- ricorrente -


contro
C P, SECHI CATERINA ANNUNZIATA, GOLOSIO DAVIDE, S C, elettivamente domiciliati in ROMA V.LE

DELLE MILIZIE

76, presso lo studio dell'avvocato G R, difesi dagli avvocati A G, R R, giusta delega in atti;



- controricorrenti -


e contro
ENTE FORESTE SARDEGNA (già AZIENDA FORESTE DEMANIALI REGIONE SARDA), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA VIA DEI PORTOGHESI

12, difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, giusta delega in atti;



- controricorrente -


e contro
CONTU GIOVANNI MARIA, GARAU ANTONELLA MARIA FATIMA, MARCHISIO ROMILDA, ARMINO RINO, MURA FABIO, MAZZA SALVATORICA, TUCCONI NUCCIO, BRIANDA SALVATORE, PROFILI MASSIMO, CANU GESUINO;



- intimati -


avverso la sentenza n. 138/01 della Corte d'Appello di CAGLIARI, depositata il 30/03/01 - R.G.N. 967/2000;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 26/03/04 dal Consigliere Dott. Giovanni AMOROSO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso per l'inammissibilità o in subordine rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


1. Con distinti ricorsi Chischizzu Pietro e gli altri odierni intimati in epigrafe, tutti dipendenti dell'Azienda Foreste Demaniali della Regione Sardegna, convenivano in giudizio la stessa Azienda al fine di ottenere la restituzione di somme di vario importo corrispondenti alla quota di contributi indebitamente trattenuti a loro carico e versati all'INPS negli anni 1988-1995. Esponevano a sostegno del ricorso: 1) che in forza dell'art. 1 della L.R. 21.8.1980 n. 26 l'Azienda Foreste Demaniali era stata iscritta dall'INPS di Sassari nel ramo agricoltura e successivamente ammessa a godere delle agevolazioni contributive previste in favore dei datori di lavoro agricoli operanti in tenitori montani dall'art 9 della legge 11.3.1988 n. 67 (nella specie comportanti il diritto allo
sgravio dell'85% sia per la quota contributiva a carico del datore di lavoro che per quella posta a carico del lavoratore);
2) che, in data 12.9.1989, l'INPS comunicava all'Azienda di aver provveduto, sulla base di un più attento esame della legge 31.3.1979 n. 92, a chiudere la posizione assicurativa a suo tempo attribuitale con riguardo agli impiegati agricoli addetti ai cantieri di sistemazione idraulico- forestale, precisando che per tali categorie di dipendenti avrebbero dovuto trovare applicazione le "norme proprie del settore di appartenenza del datore di lavoro" e contestualmente invitando l'Azienda a regolarizzare le differenze contributive conseguenti a tale determinazione;
3) che l'Azienda aveva provveduto a ricalcolare nella misura piena l'importo dei contributi da versare all'Istituto per gli anni precedenti ed a recuperare le relative differenze contributive a carico dei lavoratori mediante trattenute sullo stipendio. Tanto premesso deducevano l'illegittimità degli atti con cui l'INPS aveva in un secondo momento limitato ai soli operai l'applicazione delle agevolazioni prima estese anche agli impiegati, sulla base dell'erronea interpretazione dell'art. 6 della legge n. 92 dei 1979 che, nel definire i lavoratori dipendenti, faceva
riferimento alla sola categoria degli operai assunti dalle amministrazioni pubbliche per i lavori di forestazione. Sostenevano i ricorrenti che con tale disposizione il legislatore non intendeva affatto limitare la nozione di lavoratore agricolo alla sola categoria degli operai, ma piuttosto introdurre una norma di carattere eccezionale volta ad estendere le agevolazioni contributive, proprie del solo settore agricolo, anche nei confronti dei lavoratori dipendenti che, diversamente, sarebbero stati inquadratoli in settori diversi in considerazione dell'attività svolta dal datore di lavoro, mentre, per quanto riguarda l'Azienda, considerati i compiti istituzionali assegnatile e l'attività concretamente esercitata, non vi era alcuna ragione di invocare siffatta disposizione.
Concludevano perché, previa dichiarazione di illegittimità e conseguente disapplicazione degli atti con cui l'INPS aveva disposto l'inquadramento degli impiegati dell'Azienda in settori diversi da quello agricolo, venisse accertato il loro diritto all'applicazione degli sgravi contributivi con conseguente condanna, attesa l'indebita trattenuta effettuata dalla datrice di lavoro, dell'Azienda alla restituzione degli importi trattenuti e versati all'INPS, oltre interessi legali e maggior danno.
L'Azienda Foreste Demaniali, ritualmente costituitasi, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva perché, a suo dire, l'INPS, quale beneficiario finale dei contributi trattenuti dal datore di lavoro, era l'unico legittimato passivo della controversia e chiedeva di chiamare in causa l'Istituto, in primo luogo quale legittimato passivo e, secondariamente, quale soggetto tenuto a mantenerla indenne da tutte le conseguenze pregiudizievoli del giudizio.
Veniva autorizzata la chiamata in causa dell'INPS, che si costituiva ed eccepiva l'improponibilità ed improcedibilità della domanda per difetto del ricorso amministrativo avverso il provvedimento di inquadramento;
eccepiva altresì il proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, chiedeva, in via principale che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere sulla base dell'art. 1, comma 14, del D.L.

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