Cass. civ., SS.UU., sentenza 23/03/2009, n. 6951

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Massime1

In sede di ammissione di domanda di concessione della derivazione d'acqua pubblica, la preferenza di cui all'art. 9 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 alla domanda presentata tempestivamente deve a maggior ragione essere accordata qualora le opere - come nella specie - siano state considerate di "pubblica utilità nonchè indifferibili ed urgenti" (art. 1, ultimo comma, della legge 9 gennaio 1991, n. 190 e art. 12, comma 1, del d.lgs. 29 gennaio 2003, n. 387), con la conseguenza che la loro esecuzione non può subire ritardi o dilazioni che non siano giustificati da un concreto ed effettivo interesse della collettività.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 23/03/2009, n. 6951
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6951
Data del deposito : 23 marzo 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. C V - Primo Presidente -
Dott. M S - Presidente di sezione -
Dott. P E - Presidente di sezione -
Dott. V G - rel. Consigliere -
Dott. D'ALONZO Michele - Consigliere -
Dott. S G - Consigliere -
Dott. S A - Consigliere -
Dott. R R - Consigliere -
Dott. A A - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VERDALPE IMMOBILIARE COSTRUZIONI S.R.L. (01803330305), in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA E.Q. VISCONTI 99, presso lo studio dell'avvocato C E, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati G FANCESCO, COMAND OLIVIERO, giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (80014930327) in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA COLONNA 355, presso l'Ufficio Distaccato della Regione stessa, rappresentata e difesa dall'avvocato M G, giusta delega a margine del controricorso;
SOCIETÀ IDROELETTRICA. VAL GLERIS S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. PAISIELLO 55, presso lo Studio dell'avvocato SCOCÀ FRANCO GAETANO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato LONGO FRANCESCO, giusta delega a margine del controricorso;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 35/2007 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata il 05/03/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica, udienza del 03/03/2009 dal Consigliere Dott. VIDIRI GUIDO;

uditi gli avvocati GALGANO Francesco, LONGO Francesco, CONTE Ernesto;

udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. IANNELLI DOMENICO, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La s.r.l. Verdalpe Immobiliare Costruzioni il 26 agosto 2004 presentava alla Direzione Provinciale dei Lavori Pubblici di Udine della Regione Friuli - Venezia Giulia una domanda tendente ad ottenere la concessione di una derivazione di acqua pubblica dal fiume Fella, nel Comune di Pontebba, e chiedeva che tale domanda fosse ammessa ad istruttoria in concorrenza eccezionale, ai sensi del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 10, con quella incompatibile presentata il 12 settembre 2002 dalla Idroelettrica Val Gleris s.r.l..
Con nota del 27 dicembre 2004 diretta alla società Verdalpe la Direzione Generale Ambiente e Lavori Pubblici della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia rigettava la richiesta dalla stessa società avanzata non ravvisando la sussistenza di un vantaggio per la collettività. Il suddetto provvedimento veniva dalla Verdalpe impugnato davanti al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche con tre motivi. Dopo che nel giudizio si erano costituiti la Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia e la controinteressata Idroelettrica Val Gleris, il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche con sentenza del 5 marzo 2007 rigettava il ricorso, compensando le spese. Nel pervenire a tale decisione il summenzionato Tribunale Superiore evidenziava che, a seguito della L. 25 maggio 2001, n. 265, era stata trasferita alla Regione Friuli - Venezia Giulia ogni competenza in materia di concessioni di acque pubbliche, sicché la L.R. 3 luglio 2002, n. 16, art. 27, (Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico) aveva attribuito - nei casi in cui il R.D. n. 1775 del 1933, (e successive modifiche) prevede il pronunciamento del
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici - all'ufficio procedente una semplice facoltà (e non un obbligo) di "richiedere il parere di apposito nucleo di valutazione, istituito con deliberazione della Giunta regionale". Facoltà che però nel caso di specie l'ufficio procedente aveva reputato di non dovere esercitare nella ritenuta assenza di uno speciale e prevalente motivo di interesse pubblico, idoneo a giustificare l'ammissione in concorrenza eccezionale di cui si discuteva. Interesse non rinvenibile neppure nella comprovata maggiore produttività dell'impianto successivamente proposto, per doversi - in casi simili a quello in controversia - preferire ai sensi del R.D. n. 1775 del 1933, art. 9, comma 3, l'accoglimento della prima istanza. Tali considerazioni toglievano fondamento alle questioni di costituzionalità sollevate dalla ricorrente in ordine alla L.R. n. 16 del 2002, art. 27, tanto più in ragione della specialità dello Statuto della Regione Friuli Venezia Giulia, in presenza della quale non poteva neanche addursi il principio di uguaglianza perché non applicabile a situazioni differenziate. L'opzione, poi, di non avvalersi della facoltà di acquisire il parere rientrava nell'ambito di quella discrezionalità tecnico amministrativa che, se congruamente e logicamente motivata, si sottrae ad ogni sindacato in sede giurisdizionale.
Avverso tale sentenza la s.r.l. Verdalpe Immobiliare Costruzioni propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Resistono con controricorso la s.r.l. Idoroelettrica Val Gleris e la Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia.
MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso - in conclusione del quale formula apposito quesito di diritto ex art. 366 bis c.p.c., la società Verdalpe deduce violazione dell'art. 112 c.p.c., e del principio generale di diritto processuale ad esso sotteso nonché omessa pronunzia sul terzo dei motivi di impugnazione del provvedimento amministrativo proposto dinanzi al Tribunale Superiore delle Acque pubbliche. Rimarca al riguardo la ricorrente - sul presupposto che a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006, anche le sentenze del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche sono ricorribili per vizio di motivazione alla stregua del disposto dell'art. 360 c.p.c., n. 5, che la sentenza impugnata aveva dedicato solo poche parole al primo e secondo motivo del ricorso da essa proposto davanti al suddetto Tribunale, mentre aveva omesso completamente di esaminare il terzo motivo con il quale essa ricorrente aveva criticato la motivazione del provvedimento amministrativo impugnato nei punti in cui esso aveva preso in esame gli aspetti della sua domanda "diversi da quello concernente la producibilità dell'impianto progettato" (assenza di particolari problemi di espropriazione e di

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi