Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/02/2023, n. 05406
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PRORARE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI CATANZAROnel procedimento a carico di: SI SE nato a [...] il [...] TT AN nato a [...] il [...] TT MA OR nato a [...] il [...] TT IE DO nato il [...] TT LU ST nato il [...] AN IE nato a [...] il [...] TO DR nato a [...] il [...] LO ER nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 26/01/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCA COSTANTINI che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza, limitatamente alle posizioni di LO e AN, inammissibile nel resto. L'avv. BELCASTRO GI conclude chiedendo sia dichiarato inammissibile il ricorso del PG;
L'AVV.
ZAGARESE
Ettore RA conclude per l'inammissibilità del ricorso del PG;
L'avv.
ZAGARESE
Maria Teresa conclude chiedendo sia dichiarato inammissibile il ricorso del PG;
L'avv. NICOLETTI FRANCESCO conclude per l'inammissibilità del ricorso del PG.
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di Appello di Catanzaro giudicando in sede di rinvio a seguito di annullamento della Corte di Cassazione della sentenza di appello limitatamente al riconoscimento della responsabilità di SI GI, TT LO, TT MA AL, TT RI DO, TT IG VO, AN RI, TO DR e LO PI in relazione al delitto associativo di cui all'art.74 Dpr 309/90, a fronte delle criticità evidenziate dal giudice di legittimità sia in relazione alla valutazione della prova dichiarativa proveniente dai collaboratori di giustizia SO e RA, sia in relazione alla sufficienza degli elementi di riscontro rappresentati dalla realizzazione dei reati fine, pronunciava sentenza assolutoria nei confronti di tutti i suddetti imputati per non avere commesso il fatto.
2.Ribardita sotto il profilo istruttorio la superfluità della rinnovazione della istruttoria dibattimentale richiesta dall'accusa onde acquisire integrazioni e precisazioni alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia SO, in quanto già compiutamente acquisite e valutate nei giudizi di merito e ritenuta l'irrilevanza dell'assunzione della testimonianza di RI OL, in quanto le dichiarazioni di questi, sulle quali avrebbe dovuto vertere l'esame del teste, non presentavano rilievo ai fini dell'affermazione della responsabilità degli imputati, escludeva la ricorrenza di un panorama probatorio che fosse in grado di sostenere il giudizio di responsabilità di ciascuno degli imputati in relazione alla fattispecie associativa. Con riferimento alle posizioni dei fratelli TT, cui accedeva altresì quella di TO DR come fornitore dello stupefacente, il giudice di rinvio evidenziava l'insufficienza degli elementi indiziari derivanti dalle intercettazioni telefoniche, dalle dichiarazioni dei soggetti riforniti e, più in generale, dalla sinergica attività di spaccio in assenza di un elemento unificante che attestasse una comune matrice di collegamento con un gruppo organizzato. A tale proposito evidenziava la genericità e insufficienza del propalato dei collaboratori di giustizia SO e RA le cui dichiarazioni oltre a pretermettere completamente la veste del TO, non erano in grado di porre in collegamento tale gruppo di soggetti con la realtà criminale associativa del Rossanese che, secondo le dichiarazioni dei collaboratori, era rappresentata dal nucleo di soggetti facenti capo a AL AL e, successivamente alla sua cattura, a ER IA, laddove i fratelli TT al massimo si erano limitati a rifornirsi dal AL, ma in assenza della prova di una stabile collaborazione. Escludeva altresì la responsabilità penale di LO PI, la cui posizione era stata rimessa al vaglio del giudice di rinvio per valutare l'eventuale inserimento nella struttura associativa sulla base dei reati fine allo stesso riconosciuti, sebbene dichiarati prescritti, in quanto, richiamando i principi dettati dal giudice di legittimità non era risultato alcun rapporto tra il suddetto imputato e AN ER, né in via diretta, né in termini enucleabili dall'esame dei reati fine. Quanto infine alle posizioni deli imputati SI GI e AN RI, accomunate dal giudice di legittimità dalla esigenza di una più puntuale verifica inerente alla sussistenza dei reati fini contestati (capi C e D della imputazione con riferimento a condotte di custodia dello stupefacente, dichiarati estinti per prescrizione), il giudice del rinvio assumeva che la eventuale partecipazione alle singole cessioni, in assenza di elementi rilevanti da cui desumere che queste fossero finalizzate, o comunque sintomo di partecipazione alla struttura associativa, non consentiva di ritenere esistente la responsabilità per il delitto associativo.
3. Avverso la sentenza del giudice del rinvio ha proposto ricorso per la cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Catanzaro. Con un primo motivo di ricorso denuncia violazione di legge in relazione all'art.627 cod.proc.pen. anche in riferimento alla mancata rinnovazione della istruttoria dibattimentale. Con riferimento alla posizione dei fratelli TT e dell'imputato TO, richiamate le considerazioni della corte regolatrice in ordine alla genericità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, per il carattere generale e suscettibile di maggiori specificazioni delle propalazioni dei dichiaranti SO e RA, assume la illegittimità, in quanto contrastante con il dictum della S.C., della decisione del giudice del rinvio, anticipata con ordinanza assunta alla udienza del 26 Gennaio 2022 e ribadita in sentenza di non ammettere la escussione del teste SO GA, non ricorrendo alcun divieto legale. Parimenti decisiva doveva ritenersi la testimonianza richiesta di RI OL il quale, nella prospettazione accusatoria e come riportato nella sentenza di annullamento veniva indicato dal SO quale il soggetto che controllava l'attività di spaccio delle sostanze stupefacenti in Rossano, il quale nel frattempo era divenuto un collaboratore di giustizia e aveva riferito della vicinanza dei fratelli TT a AL AL che li riforniva di stupefacente.
3.1 Con una seconda articolazione deduce violazione di legge per inosservanza dell'art.521 cod.proc.pen. in relazione all'art.597 cod.pen. In relazione alle posizioni degli imputati TT e TO il giudice del rinvio aveva omesso di verificare se i fatti accertati nelle intercettazioni telefoniche, utilizzati ai fini della contestazione del reato associativo di cui al capo A) potessero essere riqualificati ai sensi dell'art.73 Dpr 309/90 non ravvisandosi sul punto alcuna immutazione della fattispecie ai sensi dell'art.521 cod.proc.pen., trattandosi di fatti noti e comunque la diversa qualificazione non avrebbe determinato alcuna lesione del diritto di difesa derivante da profili di novità che da quel mutamento scaturiscono in quanto tali condotte di cessione risultano contemplate nel capo A) della rubrica, quali episodi di vendita al dettaglio sula piazza di Rosarno. Con una terza articolazione lamenta violazione dell'art.74 Dpr 309/90 con riferimento alla posizione dell'imputato NE PI laddove nella decisione del giudice del rinvio si assume che manca la prova agli atti del processo di un collegamento tra l'imputato e la persona di ER AN esponente rossanese di attività illecita nel settore degli stupefacenti, ignorando invece della ricorrenza di una serie di intercettazioni telefoniche e di reperti fotografici dai quali tale relazione risultava palese, mediante una triangolazione con il coimputato LA SE relativamente ai fatti di cui ai capi K, L, M, N, O della rubrica. Invero a fronte dell'accertamento, anche in separato giudizio, della intraneità del AN alla struttura associativa di stanza nel Rossanese, cui era altresì riconosciuta la partecipazione del LA SE anche sulla base dei contatti del medesimo con il AN e del coinvolgimento nei numerosi reati fine al medesimo contestati e dichiarati prescritti, parimenti in relazione alla posizione dell'imputato LO, i cui rapporti con il LA SE e AN risultavano documentati, il giudice del rinvio, secondo le indicazioni forniti nella sentenza di annullamento avrebbe dovuto verificare l'eventuale coinvolgimento nella struttura associativa dell'imputato sulla base dell'esame dei singoli reati fine, seppure dichiarati