Cass. pen., sez. II, sentenza 16/05/2024, n. 25419

CASS
Sentenza
16 maggio 2024
0
0
05:06:40
CASS
Sentenza
16 maggio 2024

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Massime1

In tema di impugnazioni, non trova applicazione il disposto dell'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., che onera il ricorrente di rilasciare uno specifico mandato a impugnare dopo la pronuncia del provvedimento impugnato, nel caso in cui sia presentato ricorso per cassazione proposto avverso l'ordinanza di inammissibilità pronunciata "de plano" dal giudice di appello ex art. 591, comma 2, cod. proc. pen.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 16/05/2024, n. 25419
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25419
Data del deposito : 16 maggio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

25419-24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 1062 GIOVANNA VERGA Presidente CC 16/05/2024- ANNA MARIA DE SANTIS Relatore IGNAZIO PARDO R.G.N. 7641/2024 GIUSEPPE COSCIONI MASSIMO PERROTTI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TR NT nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 22/01/2024 della CORTE APPELLO di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
lette le conclusioni del PG dott. LUIGI CUOMO che ha chiesto dichiararsi il rigetto del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Roma con ordinanza in data 22 gennaio 2024, dichiarava inammissibile per difetto di mandato ad impugnare, l'appello proposto nell'interesse di TA AN avverso la sentenza del Tribunale di Roma del 4-7-2023. Riteneva il giudice di appello che intervenuta la dichiarazione di assenza nel giudizio di primo grado dovesse farsi applicazione della nuova disciplina dettata dall'art. 581 comma 1 quater cod.proc.pen. introdotto dal D.Lvo 150/2022. 2. Avverso detto provvedimento proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, avv.to Tuffali, deducendo, con unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen., violazione di legge per non avere la corte di appello tenuto conto che l'omesso rilascio del mandato ad impugnare successivamente la pronuncia della sentenza di primo grado era stato causato dallo stato di irreperibilità di fatto dell'imputato. Si rilevava inoltre che, con l'appello, era stata avanzata questione di legittimità costituzionale della disposizione dettata dall'art. 581 comma 1 quater cod. proc.pen. la quale impedisce la proposizione dell'impugnazione da parte dei soggetti privi di fissa dimora. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Va innanzi tutto stabilito che il ricorso per cassazione dell'avv.to Tuffali avverso l'ordinanza di inammissibilità pronunciata dalla corte di appello di Roma è avanzato da soggetto legittimato benché privo di mandato ad impugnare rilasciato dopo la pronuncia del suddetto provvedimento impugnato. Ed invero, devono essere svolte alcune osservazioni in ordine alle formalità del ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di inammissibilità pronunciata de plano ex art. 591 comma cod.proc.pen. e ciò perché, ove si ritenesse necessario munirsi di mandato ad impugnare anche per la proposizione di detta impugnazione, il ricorso sarebbe avanzato da soggetto privo di legittimazione non avendo l'avv.Tuffali allegato alcun mandato a ricorrere per cassazione avverso l'ordinanza della corte di appello di Roma. La premessa si impone poiché nella giurisprudenza di questa corte è uniforme l'orientamento secondo cui in tema di ricorso per cassazione, gli oneri formali stabiliti a pena di inammissibilità - dai commi 1-ter e 1-quater - dell'art. 581 cod. proc. pen., introdotti dall'art. 33, comma 1, lett. d), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 nell'ambito delle norme che regolano in generale il sistema delle impugnazioni, trovano applicazione anche nel giudizio di legittimità, in quanto funzionali a garantire l'effettiva conoscenza della pendenza del processo, con conseguente applicabilità, in mancanza, della procedura "de plano" ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., essendo l'impugnazione proposta da difensore non legittimato (Sez. 6, n. 6264 del 10/01/2024 Rv. 01); sul punto a ribadire tale principio, si è anche affermato come in tema di 285984 - impugnazioni, il disposto di cui all'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, laddove impone all'imputato assente, a pena di inammissibilità dell'impugnazione, di conferire al difensore uno specifico mandato a impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, è applicabile anche al giudizio di cassazione, trattandosi di disposizione funzionale a garantire all'imputato la sicura conoscenza dell'incedere della progressione processuale (Sez. 2, n. 47927 del 20/10/2023, Rv. 285525-01). Ammesso, quindi, che la disciplina dettata dall'art. 581 comma 1 quater cod. proc.pen. trova applicazione anche al ricorso per cassazione, deve analizzarsi il tema della applicabilità della predetta norma anche ai casi di ricorso per cassazione avverso ordinanze di inammissibilità dichiarate dal giudice di appello sempre per violazione della suddetta disciplina, e cioè per mancanza del mandato ad impugnare rilasciato dall'imputato dichiarato assente e giudicato in primo grado. In detti casi il giudice dell'impugnazione, e quindi anche quello di secondo grado, procede con l'osservanza delle forme espressamente stabilite dal secondo comma dell'art. 591 cod.proc.pen. secondo cui la causa di inammissibilità è dichiarata con ordinanza anche di ufficio, e cioè senza citazione preventiva delle parti con procedura, quindi, de plano, applicabile in tal 2 caso anche alla fase di appello in virtù della norma generale sulle impugnazioni contenuta nel già citato art. 591 cod.proc.pen.. 1.1 Ritiene il collegio che un'interpretazione letterale e sistematica della norma debba portare ad escludere la necessità di munirsi di mandato ad impugnare avverso le ordinanze di inammissibilità pronunciate de plano dalla corte di appello;
soccorrono in tale senso alcune considerazioni di ordine letterale e sistematico. In primo luogo, infatti, il dato letterale contenuto nel novellato art. 581 comma 1 quater cod.proc.pen. fa riferimento testuale alle impugnazioni delle sole sentenze affermando con l'atto espressamente che: "Nel caso di

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi