Cass. pen., sez. VII, ordinanza 27/08/2021, n. 32353

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VII, ordinanza 27/08/2021, n. 32353
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 32353
Data del deposito : 27 agosto 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONOUN HAMZA nato il 22/05/1967 avverso l'ordinanza del 04/06/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVApato avviso alle part.2 udita la relazione svolta dal Consigliere R M;

IN FATTO E IN DIRITTO

1. Il ricorso in esame è stato proposto personalmente dall'interessato M H. Sia il provvedimento impugnato (del 4 giugno 2020) che il ricorso (del 23 giugno 2020) sono successivi al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n.103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere - in ogni caso - sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione (artt. 571 comma 1, e 613 comma 1, cod.proc.pen.;
Sez. U. 21.12.2017, Aiello). Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610 comma 5bis cod.proc.pen., introdotto dalla medesima legge n.103 del 2017. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi