Cass. civ., sez. II, ordinanza 16/12/2022, n. 36993
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Testo completo
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12817/2018 R.G. proposto da: SOMMADOSSI OLIMPIA, elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZZA DEL POPOLO, N. 18, presso lo studio dell’avvocato L F (FNTLCU79B06L378F) che la rappresenta e difende;-ricorrente - contro R A, COLLETTI GIACOMINA, elettivamente domiciliato in ROMA,LUNGOTEVERE DEI MELLINI, N. 24, presso lo studio dell’avvocato C C L GTERIA (CNTCRL74B03H501X) rappresentato e difeso dall’avv.to PAOLO DE NARDIS (DNRPLA65P13L378S);-controricorrenti - Ric. 2018n. 12817 sez. S2 - ud. 23/11/2022 avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di TRENTO n. 307/2017 depositata il 22/11/2017;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/11/2022 dal Consigliere Dott. L V;FATTI DI CAUSA 1. O S o d conveniva in giudizio di nanzi il Tribunale di Trento i coniugi A R e G C chiedendo accettarsi l'irrisorietà del prezzo pattuito in una compravenditaimmobiliare tra loro intercorsa, nonché la condanna dei convenuti al versamento della somma di euro 56.800 a titolo di integrazione del suddetto prezzo pattuito o in subordine chiedendo la nullità del contratto ex articolo 1325, 1418 e 1470 del codice civile ovvero la rescindibilità del negozio medesimo per lesione ex articolo 1448 codice civile. L'attrice deduceva di aver concluso con i convenuti l'11ottobre del 2013 un contratto di compravendita avente ad oggetto due depositi, una tettoia ed una parte di cortile per un prezzo di euro 10.000 con contestuale costituzione di una servitù di passaggio a carico della restante proprietà della venditrice. Il prezzo suddetto, regolarmente versato dai convenuti , era soltanto una parte della somma realmente pattuita perché i contraenti si eranoprecedentemente accordati per il versamento di un importo maggiore, peraltr o mai riscosso da parte attrice. L a pattuizione del maggior prezzo sarebbe stata giustificata dal valore di mercato dei beni compravenduti, quantificati dal perito incaricato da parte attrice nell’importo dieuro 66.800 di gran lunga maggiore rispetto a quello effettivamente riscosso. L'attrice precisava di essersi trovata nelle more della contrattazione con i convenuti in Ric. 2018n. 12817 sez. S2 - ud. 23/11/2022 stato di necessità e di aver accettato la somma di euro 10.000 per unimpellente bisogno di liquidità, concordando verbalmente con le controparti il versamento del maggiore importo.Deduceva, infine , che i convenuti, resi edotti della propria gravosa condizione economica, si sa rebbero approfittati del suo stato di bisogno integrando i presupposti applicativi dell'articolo 1848 c.c. 2. I convenuti si costituivano chiedendo il rigetto di tutte le domande. 3. Il Tribunale di Trento nel rigettare le domande formulate dall'attrice r ilevava che la pretesa integrazione del prezzo di compravendita non poteva che fondarsi su di un patto ulteriore, recante forma scritta ad substantiam e , in assenza di un accordo siffatto, la prova orale della diversa volontà negoziale delle parti doveva dichiararsi inammissibile.Il giudice di primo grado rigettava anche la domanda di nullità del contratto atteso che il prezzo pattuito indicato nella stessa misura tanto nel preliminare quanto nel definitivo di compravendita non poteva dirsi privo di valore intrinseco. Del pari rilevava come emergesse dai documenti di causa che la parte venditrice aveva quantificato in maniera del tutto autonoma il prezzo dei beni compravenduti nel pieno esercizio dei propri poteri di autonomia negoziale. Il Tribunale escludeva,infine, che sussistessero i presupposti per l'esercizio dell'azione di cui all'articolo 1448 c.c. atteso il difetto di prova dell'asserito stato di bisogno di parte attrice, nonché della volontà delle controparti di trarne profitto. 4. O S proponeva appello avverso la suddetta sentenza. 5. Iconvenuti si costituivano in appello chiedendone il rigetto Ric. 2018n. 12817 sez. S2 - ud. 23/11/2022 6. La Corte d’Appello di Trento rigettava l'appello. In particolare,il giudice del gravame evidenziava la correttezza della decisione di primo grado circa la necessità della forma scritta dell'accordo di integrazione del prezzo di vendita, tanto più collocandosi tale accordo tra la stipula del contratto preliminare e la sottoscrizione del testo del definitivo.Pertanto, in asse nza di un documento scritto contenente l'indicazione di una diversa volontà negoziale dei contraenti era corretto desumere la volontà delle parti unicamente dal testo del contratto definitivo e andava condivisa anche la valutazione di inammissibilità dellaprova testimoniale, ai sensi dell'articolo 2722 c.c.. Doveva rigettarsi anche il motivo di appello relativo alla nullità del contratto per mancanza di un elemento essenziale in conformità alla giurisprudenza di legittimità il prezzo pattuito di euro 10.000 non poteva dirsi del tutto privo di valore intrinseco. Peraltro,sin dal conferimento dell'incarico all'agenzia immobiliare e nelle successive fasi di contrattazione e stipulazione dei negozi,la venditrice aveva manifestato chiaramente la propria volontà di cedere gli immobili di cui era proprietaria al prezzo di euro 10.000 e simile manifestazione di volontà, espressione del principio di autonomia negoziale, portava ad escludere la ricorrenzadelle condizioni per la dichiarazione di nullità del negozio. Infine, la Corte d’Appello rigettava la domanda di rescissione del contratto per lesione in quanto mancavala prova della volontà dell'acquirente di profittarsi dello stato di bisogno del venditore. N ella specie il fatto che la S aveva manifestato agli acquirent i l'esigenza di procurarsi liquidità non era sufficiente, essendo necessaria la Ric. 2018n. 12817 sez. S2 - ud. 23/11/2022 volontà di questi di trarre profitto dalla situazione di indigenza economica della parte venditrice.
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