Cass. civ., sez. I, ordinanza 17/11/2022, n. 33957
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Testo completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso n. 22990/2016 proposto da: Gruppo Argenta s.p.a. e Sipal s.r.I., in persona dei rispettivi amministratori dotati dei poteri di rappresentanza di ciascuna società, elettivamente domiciliate in Roma, Via A. Bertoloni n. 26/b, presso lo studio dell'avvocato M d C che le rappresenta e difende unitamente all'avvocato M R per procure speciali estese in calce al ricorso ricorrenti
contro
M G, elettivamente domiciliato in Roma, Via della Giuliana n.101, presso lo studio dell'avvocato M P che lo rappresenta e difende, unitamente agli avvocati G B e M P, per procura speciale estesa a margine del controricorso controricorrente nonché
contro
A U intimato avverso la sentenza n. 1464/2015 della Corte di appello di Bologna, pubblicata il 24 agosto 2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 novembre 2020 dal consigliere M V.
FATTI DI CAUSA
1. Dal contenuto della sentenza impugnata e degli atti di parte (ricorso e controricorso) risulta che: a mezzo di scrittura privata, non autenticata, del 21 giugno 2006, la Ctel Refresh s.p.a. (di seguito indicata come "Ctel"), al tempo socia della Risto Services s.r.l. in quanto proprietaria di quota di partecipazione al relativo capitale pari alla metà dell'intero, cedette a G M (che all'epoca era anche amministratore unico di Risto Services), al prezzo di euro 140.734,51, credito verso Risto Services, "a titolo di finanziamento soci", pari a euro 140.734,51, prestando espressa garanzia di esistenza del credito medesimo;
F B garantì espressamente a Ctel il pagamento del prezzo di cessione da parte del cessionario M, prestando fideiussione;
in calce alla scrittura figura anche la seguente dichiarazione, sottoscritta da M "quale Amministratore Unico e Legale Rappresentante Della Risto Services S.r.l.": "per accettazione della cessione e riconoscimento dell'esistenza del credito Di Ctel oggetto della cessione";
con separata scrittura privata, non autenticata, del 21 giugno 2006, Ctel vendette a F B la proprietà della quota di partecipazione al capitale di Risto Services (pari alla metà dell'intero) di cui essa era al tempo titolare.
2. G M e F B convennero la Ctel avanti il Tribunale di Rimini chiedendo: l'accertamento di inesistenza (ovvero la "incedibilità") del credito oggetto della sopra indicata cessione a titolo oneroso;
di conseguenza, l'accertamento della nullità ovvero l'inefficacia ovvero la risoluzione di tale contratto di cessione di credito;
in ogni caso, l'accertamento di insussistenza di debiti verso Ctel, rispettivamente, derivanti dalla cessione e dalla fideiussione.
2.1 Costituitasi, Ctel chiese: il rigetto delle domande degli attori;
in via riconvenzionale, sul presupposto che il prezzo pattuito per la cessione del credito non era stato pagato dal cessionario M e neppure dal fideiussore B, la condanna di costoro (in quanto, rispettivamente, debitore principale e fideiussore) al pagamento, con il vincolo della solidarietà passiva, di euro 140.734,51, oltre interessi e, in subordine, nel caso di accertata invalidità del contratto di cessione di credito, la condanna del cessionario M al risarcimento del danno ex art.1388 cod. civ., avendo costui taciuto l'esistenza, a lui nota, della causa di invalidità del contratto.
2.3 Nel corso del processo: in conseguenza del decesso di F B venne dichiarata l'interruzione del processo che venne da Ctel riassunto nei confronti dei relativi eredi che non si costituirono;
la società Ctel venne incorporata nella Gruppo Argenta s.p.a.;
intervenne la Sipal s.p.a. (poi trasformatasi in società a responsabilità limitata) quale cessionaria del credito fatto valere nel processo da Ctel, che chiese che la domanda riconvenzionale di questa fosse accolta nei confronti di essa intervenuta.
2.4 Con sentenza emessa il 11 agosto 2009 il Tribunale di Rimini: rigettò le domande proposte dagli attori;
accolse la domanda riconvenzionale principale e condannò M e gli eredi di B a pagare, col vincolo della solidarietà passiva, alla Sipal s.p.a. euro 140.734,51, aumentati di interessi in misura legale.
3. Adita da M e da U A, quali eredi di F B, e da M anche in proprio, la Corte di appello di Bologna, con sentenza emessa il 24 agosto 2015, in riforma della sentenza di primo grado: accertò la nullità, per inesistenza del relativo oggetto, del contratto di cessione di credito sopra indicato;
condannò Sipal a restituire a M euro 160.057,24, da costui pagati alla prima in esecuzione della sentenza di primo grado, aumentati di interessi in misura legale decorrenti dal 3 novembre 2010. 3.1 I motivi di tale decisione possono così sintetizzarsi: al contrario di quanto affermato dalla sentenza appellata, la dichiarazione apposta da M, quale amministratore unico di Risto Services, "di riconoscimento dell'esistenza del credito di Ctel oggetto di cessione", non costituisce confessione stragiudiziale di esistenza del credito (art. 2730 cod. civ.) in quanto proveniente da Risto Services, estranea al giudizio, e non avente per oggetto fatti;
in esecuzione della deliberazione assunta dall'assemblea dei soci di Risto Services il 11 marzo 1998, con cui venne chiesto ai soci "un versamento in conto capitale, quindi infruttifero, (....) in proporzione alle quote possedute", di £. 370.000.000, Ctel versò nelle casse di Risto Services una somma di danaro pari a euro 140.734,51;
dai bilanci relativi agli esercizi compresi fra il 1997 e il 2005, approvati dal socio Ctel, risulta che il danaro versato dai soci in esecuzione della delibera non venne iscritto fra i debiti della società, bensì tra le "altre riserve", concorrenti alla formazione del patrimonio netto;
infine, l'amministratore unico di Risto Services registrò presso l'amministrazione finanziaria dello Stato i versamenti di danaro come conferimenti, con pagamento della relativa imposta, senza che il socio Ctel abbia sollevato obiezioni di sorta;
si trattò dunque di un versamento in conto capitale alla società e non di un finanziamento in suo favore;
il contratto di cessione di credito è quindi nullo per inesistenza del credito;da rigettare è la domanda, subordinata, delle società appellate di condanna di M al risarcimento del danno subito dalla cedente Ctel ex art. 1388 cod. civ., risultando quest'ultima a conoscenza della natura del versamento da essa eseguito nella casse della società partecipata alla luce del contenuto delle deliberazioni dell'assemblea di Risto Services del 16 settembre 1997 e del 11 marzo 1998, assunte col voto favorevole della stessa Ctel.
4. Per la cassazione di tale sentenza le società Gruppo Argenta e Sipal hanno proposto ricorso contenente cinque motivi di impugnazione, assistiti da memoria.
5. Resiste con controricorso il solo G M che non dichiara di costituirsi anche quale coerede di F B.
6. L'intimato U A (costituito nel giudizio di appello quale coerede di F B) non si è costituito.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo le ricorrenti deducono che la sentenza è caratterizzata da violazione ovvero falsa applicazione delle norme contenute negli artt. 1266, 1325, n. 3), 1418, secondo comma, cod. civ., in quanto: anche a voler qualificare il versamento di danaro fatto da Ctel a Risto Services quale conferimento di capitale, il contratto di cessione di tale, in tesi inesistente, credito non è nullo, costituendo il precetto sulla garanzia di esistenza del credito di cui all'art. 1266 cod. civ. eccezione alla regola generale secondo cui l'inesistenza dell'oggetto dell'obbligazione dedotta in contratto ne determina la nullità (a sostegno dell'affermazione viene citata Cass. 29 luglio 2015, n. 16049). Secondo le ricorrenti, dunque, la domanda di accertamento della nullità del contratto non avrebbe potuto essere accolta, al pari di quelle di accertamento negativo proposte dalle controparti, dal momento che costoro: non hanno mai esercitato l'azione di garanzia di cui all'art. 1266 cod. civ.;
al momento della conclusione del contratto il cessionario M era in malafede, avendo egli, quale amministratore unico di Risto Services, espressamente dichiarato, in calce al contratto, che il credito che ne costituiva l'oggetto era esistente.
2. La sentenza impugnata accerta la nullità, per inesistenza del relativo oggetto (artt. 1325, n. 3), 1346 e 1418, secondo
contro
M G, elettivamente domiciliato in Roma, Via della Giuliana n.101, presso lo studio dell'avvocato M P che lo rappresenta e difende, unitamente agli avvocati G B e M P, per procura speciale estesa a margine del controricorso controricorrente nonché
contro
A U intimato avverso la sentenza n. 1464/2015 della Corte di appello di Bologna, pubblicata il 24 agosto 2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 novembre 2020 dal consigliere M V.
FATTI DI CAUSA
1. Dal contenuto della sentenza impugnata e degli atti di parte (ricorso e controricorso) risulta che: a mezzo di scrittura privata, non autenticata, del 21 giugno 2006, la Ctel Refresh s.p.a. (di seguito indicata come "Ctel"), al tempo socia della Risto Services s.r.l. in quanto proprietaria di quota di partecipazione al relativo capitale pari alla metà dell'intero, cedette a G M (che all'epoca era anche amministratore unico di Risto Services), al prezzo di euro 140.734,51, credito verso Risto Services, "a titolo di finanziamento soci", pari a euro 140.734,51, prestando espressa garanzia di esistenza del credito medesimo;
F B garantì espressamente a Ctel il pagamento del prezzo di cessione da parte del cessionario M, prestando fideiussione;
in calce alla scrittura figura anche la seguente dichiarazione, sottoscritta da M "quale Amministratore Unico e Legale Rappresentante Della Risto Services S.r.l.": "per accettazione della cessione e riconoscimento dell'esistenza del credito Di Ctel oggetto della cessione";
con separata scrittura privata, non autenticata, del 21 giugno 2006, Ctel vendette a F B la proprietà della quota di partecipazione al capitale di Risto Services (pari alla metà dell'intero) di cui essa era al tempo titolare.
2. G M e F B convennero la Ctel avanti il Tribunale di Rimini chiedendo: l'accertamento di inesistenza (ovvero la "incedibilità") del credito oggetto della sopra indicata cessione a titolo oneroso;
di conseguenza, l'accertamento della nullità ovvero l'inefficacia ovvero la risoluzione di tale contratto di cessione di credito;
in ogni caso, l'accertamento di insussistenza di debiti verso Ctel, rispettivamente, derivanti dalla cessione e dalla fideiussione.
2.1 Costituitasi, Ctel chiese: il rigetto delle domande degli attori;
in via riconvenzionale, sul presupposto che il prezzo pattuito per la cessione del credito non era stato pagato dal cessionario M e neppure dal fideiussore B, la condanna di costoro (in quanto, rispettivamente, debitore principale e fideiussore) al pagamento, con il vincolo della solidarietà passiva, di euro 140.734,51, oltre interessi e, in subordine, nel caso di accertata invalidità del contratto di cessione di credito, la condanna del cessionario M al risarcimento del danno ex art.1388 cod. civ., avendo costui taciuto l'esistenza, a lui nota, della causa di invalidità del contratto.
2.3 Nel corso del processo: in conseguenza del decesso di F B venne dichiarata l'interruzione del processo che venne da Ctel riassunto nei confronti dei relativi eredi che non si costituirono;
la società Ctel venne incorporata nella Gruppo Argenta s.p.a.;
intervenne la Sipal s.p.a. (poi trasformatasi in società a responsabilità limitata) quale cessionaria del credito fatto valere nel processo da Ctel, che chiese che la domanda riconvenzionale di questa fosse accolta nei confronti di essa intervenuta.
2.4 Con sentenza emessa il 11 agosto 2009 il Tribunale di Rimini: rigettò le domande proposte dagli attori;
accolse la domanda riconvenzionale principale e condannò M e gli eredi di B a pagare, col vincolo della solidarietà passiva, alla Sipal s.p.a. euro 140.734,51, aumentati di interessi in misura legale.
3. Adita da M e da U A, quali eredi di F B, e da M anche in proprio, la Corte di appello di Bologna, con sentenza emessa il 24 agosto 2015, in riforma della sentenza di primo grado: accertò la nullità, per inesistenza del relativo oggetto, del contratto di cessione di credito sopra indicato;
condannò Sipal a restituire a M euro 160.057,24, da costui pagati alla prima in esecuzione della sentenza di primo grado, aumentati di interessi in misura legale decorrenti dal 3 novembre 2010. 3.1 I motivi di tale decisione possono così sintetizzarsi: al contrario di quanto affermato dalla sentenza appellata, la dichiarazione apposta da M, quale amministratore unico di Risto Services, "di riconoscimento dell'esistenza del credito di Ctel oggetto di cessione", non costituisce confessione stragiudiziale di esistenza del credito (art. 2730 cod. civ.) in quanto proveniente da Risto Services, estranea al giudizio, e non avente per oggetto fatti;
in esecuzione della deliberazione assunta dall'assemblea dei soci di Risto Services il 11 marzo 1998, con cui venne chiesto ai soci "un versamento in conto capitale, quindi infruttifero, (....) in proporzione alle quote possedute", di £. 370.000.000, Ctel versò nelle casse di Risto Services una somma di danaro pari a euro 140.734,51;
dai bilanci relativi agli esercizi compresi fra il 1997 e il 2005, approvati dal socio Ctel, risulta che il danaro versato dai soci in esecuzione della delibera non venne iscritto fra i debiti della società, bensì tra le "altre riserve", concorrenti alla formazione del patrimonio netto;
infine, l'amministratore unico di Risto Services registrò presso l'amministrazione finanziaria dello Stato i versamenti di danaro come conferimenti, con pagamento della relativa imposta, senza che il socio Ctel abbia sollevato obiezioni di sorta;
si trattò dunque di un versamento in conto capitale alla società e non di un finanziamento in suo favore;
il contratto di cessione di credito è quindi nullo per inesistenza del credito;da rigettare è la domanda, subordinata, delle società appellate di condanna di M al risarcimento del danno subito dalla cedente Ctel ex art. 1388 cod. civ., risultando quest'ultima a conoscenza della natura del versamento da essa eseguito nella casse della società partecipata alla luce del contenuto delle deliberazioni dell'assemblea di Risto Services del 16 settembre 1997 e del 11 marzo 1998, assunte col voto favorevole della stessa Ctel.
4. Per la cassazione di tale sentenza le società Gruppo Argenta e Sipal hanno proposto ricorso contenente cinque motivi di impugnazione, assistiti da memoria.
5. Resiste con controricorso il solo G M che non dichiara di costituirsi anche quale coerede di F B.
6. L'intimato U A (costituito nel giudizio di appello quale coerede di F B) non si è costituito.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo le ricorrenti deducono che la sentenza è caratterizzata da violazione ovvero falsa applicazione delle norme contenute negli artt. 1266, 1325, n. 3), 1418, secondo comma, cod. civ., in quanto: anche a voler qualificare il versamento di danaro fatto da Ctel a Risto Services quale conferimento di capitale, il contratto di cessione di tale, in tesi inesistente, credito non è nullo, costituendo il precetto sulla garanzia di esistenza del credito di cui all'art. 1266 cod. civ. eccezione alla regola generale secondo cui l'inesistenza dell'oggetto dell'obbligazione dedotta in contratto ne determina la nullità (a sostegno dell'affermazione viene citata Cass. 29 luglio 2015, n. 16049). Secondo le ricorrenti, dunque, la domanda di accertamento della nullità del contratto non avrebbe potuto essere accolta, al pari di quelle di accertamento negativo proposte dalle controparti, dal momento che costoro: non hanno mai esercitato l'azione di garanzia di cui all'art. 1266 cod. civ.;
al momento della conclusione del contratto il cessionario M era in malafede, avendo egli, quale amministratore unico di Risto Services, espressamente dichiarato, in calce al contratto, che il credito che ne costituiva l'oggetto era esistente.
2. La sentenza impugnata accerta la nullità, per inesistenza del relativo oggetto (artt. 1325, n. 3), 1346 e 1418, secondo
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