Cass. civ., sez. II, sentenza 28/02/2019, n. 06011

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 28/02/2019, n. 06011
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 06011
Data del deposito : 28 febbraio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso 7907-2015 proposto da: B VENZO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

SILVESTRO II

21, presso lo studio dell'avvocato P T, rappresentato e difeso dall'avvocato C D M;

- ricorrente -

contro

C S, CILENTO TOMMASO COSTITUITO CON C/RICORSO, CILENTO ANTONIO COSTITUITO CON C/RICORSO, CILENTO CARMELA COSTITUITA CON C/RICORSO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

LUDOVISI

35, presso lo studio dell'avvocato M L, rappresentati e difesi dall'avvocato P L;

- controricorrenti -

nonché

contro

S D;

- intimato -

avverso la sentenza n. 4454/2014 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 10/11/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/09/2018 dal Consigliere A S;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. A P che ha concluso per l'accoglimento del quarto e del quinto motivo del ricorso;
udito l'Avvocato DE M C, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RG. 7907 del 2015 B - C Fatti di causa Con atto di citazione, notificato il 16.3.1995, C S conveniva B V, innanzi al Tribunale di Torre Annunziata, chiedendo, ai sensi dell'art. 2932 c.c., l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto definitivo. a seguito del preliminare di vendita, stipulato il 3.2.1994, avente ad oggetto la cessione, da parte del B, di un piccolo appartamento sito in Meta di Sorrento al prezzo di L. 65.000.000. Esponeva, l'attore, che al momento della stipula del preliminare, era stato pattuito il versamento contestuale della somma di L. 10.000.000 e che la restante parte del prezzo sarebbe stata versata al momento del contratto definitivo, la cui stipula era stata sottoposta alla condizione della previa cancellazione delle iscrizioni ipotecarie e dei pignoramenti gravanti sul predetto immobile. Non avendo il promittente venditore adempiuto all'obbligo su di lui gravante, sussistevano i presupposti per una pronuncia di trasferimento della proprietà, che tenesse luogo del contratto definitivo non concluso. Costituitosi, il B chiedeva il rigetto della domanda, in quanto la condizione cui era stato sottoposto il contratto preliminare si era verificata e lo stesso doveva ritenersi risolto: con l'unico obbligo, per esso convenuto, di restituire all'attore l'acconto di prezzo da questi versato. In corso di causa, interveniva S Donato, quale acquirente dal B - RG. 7907 del 2015 B - C con contratto stipulato il 7.3.1995 e trascritto il 21.3.1995 - del medesimo immobile oggetto di causa. L'intervenuto chiedeva il rigetto della domanda attrice. Con sentenza in data 20.1.1998 l'adito Tribunale accoglieva la domanda del Co, ritenendo di dovere qualificare come sospensiva ed unilaterale (e, come tale, validamente rinunciabile dal contraente nel cui interesse era stata prevista) la condizione apposta nel contratto preliminare. La sentenza veniva gravata di appello dal B, con atto di citazione, notificato il 27-30/10/1998. L'appellante deduceva l'erroneità della decisione di prime cure. Anzitutto, quanto alla avvenuta qualificazione della condizione come sospensiva e unilaterale, anziché come risolutiva. Inoltre, quanto alla ritenuta desumibilità, dall'atto di citazione introduttivo del giudizio, dell'intento del Co di rinunciare alla condizione. Infine, per non avere il Tribunale, comunque, considerato che, avendo esso B solo a seguito della notifica della citazione appreso della volontà dell'acquirente di rinunciare alla condizione, non era più possibile addivenire ad una sentenza di trasferimento della proprietà dell'immobile ai sensi dell'art. 2932 c.c., perché lo stesso bene era stato trasferito in data 7.3.1995, al S (e senza la cancellazione dei pesi gravanti sull'immobile medesimo). Costituitosi, il Co chiedeva il rigetto del gravame, insistendo sul carattere unilaterale della condizione apposta al preliminare RG. 7907 del 2015 B - C ed eccependo, comunque, l'anteriorità della trascrizione della domanda ex art. 2932 c.c., rispetto a quella della compravendita intervenuta fra il B ed il S. Il S, non costituitosi nel grado, veniva dichiarato contumace. La Corte di Appello di Napoli, con sentenza n. 859/2002, rigettava l'appello e condannava l'appellante al pagamento delle spese dei gravame. I Giudici di appello ritenevano, in primo luogo, che la condizione apposta al preliminare fosse da qualificare come sospensiva - poiché dall'avvenimento futuro ed incerto dipendeva la produzione degli effetti del contratto - e come unilaterale, in quanto l'interesse tutelato era soltanto quello del Co, promissario acquirente, al quale l'evento previsto (cancellazione dei pesi gravanti sull'immobile) avrebbe arrecato un vantaggio. Ciò posto, la Corte napoletana, osservava che nella specie la condizione doveva ritenersi avveratasi ai sensi dell'art. 1359 c.c., poiché la mancata cancellazione delle ipoteche e dei pignoramenti sull'immobile era dovuta a causa imputabile alla parte (il B) che aveva interesse contrario a tale avveramento;
mentre la parte (il Co) nel cui interesse la condizione era stata prevista, avendo la facoltà di rinunciare liberamente alla stessa sia prima che dopo l'avveramento o il (ycy non avveramento di essa, correttamente aveva esercitato tale RG. 7907 del 2015 B - C facoltà con la notifica dell'atto di citazione (non essendo in contratto previsto al riguardo alcun termine) al B. Pertanto, quest'ultimo - cui era addebitabile il mancato avveramento della condizione - non poteva ritenersi, in mancanza del consenso del Co, sciolto da ogni obbligazione nei suoi confronti e, quindi, libero di cedere a terzi il medesimo immobile. In ogni caso, poi, la vendita di tale immobile al S, intanto sarebbe stata opponibile al Co in quanto ne fosse stata dimostrata la trascrizione in epoca anteriore, mentre tale prova non era stata offerta. Il B, avverso tale sentenza, proponeva ricorso per Cassazione - notificato il 16.7.2002 al Co ed il 17.7.2002 al S - sostenuto da tre mezzi di doglianza. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 7261 del 2006, accoglieva il primo motivo del ricorso e dichiarava assorbiti gli altri, cassava la sentenza impugnata e rinviava la causa alla Corte di appello di Napoli. Secondo la Suprema Corte "(....) nel caso in esame, il convincimento della Corte di merito circa la natura sospensiva ed unilaterale (nell'interesse del solo Co) della condizione risulta basato su un'interpretazione della menzionata clausola n. 4 del preliminare stesso che non tiene conto all'evidenza dell'intero tenore letterale di tale clausola, pur esplicitamente richiamato dall'appellante B (...) Nella specie, la clausola in questione non prevedeva, soltanto, che il RG. 7907 del 2015 B - C contratto fosse condizionato all'ottenimento da parte di B V, entro il termine essenziale del 04.08.1994, dei documenti dimostrativi della liberazione dell'immobile dai vincoli (ipoteche e pignoramento, come prima si è posto in evidenza) sullo stesso gravanti, ma, altresì - che "nel caso in cui B V non riuscisse ad esibire i detti documenti entro il detto termine del 4 agosto 1994, il presente contratto si intenderà risolto e B V dovrà restituire a C S la somma di L. dieci milioni (L. 10.000.000) senza interessi (....)". Riassunto il giudizio la Corte di Appello di Napoli, con sentenza n. 4454 del 2014, rigettava l'appello e confermava la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata;
dichiarava compensate le spese dell'intero giudizio, ivi compreso il giudizio di cassazione. Secondo la Corte distrettuale, l'art. 4 del contratto preliminare oggetto di causa identificava una clausola risolutiva espressa la quale non avrebbe prodotto la risoluzione del contratto perché il promissario acquirente aveva rinunciato ad avvalersi di detta clausola, tanto è vero che aveva instaurato il presente giudizio chiedendo l'adempimento coattivo dell'obbligo di concludere il contratto definitivo. La Corte distrettuale ha escluso, altresì, che la pattuizione di cui all'art. 4 già richiamato integrasse gli estremi di un termine essenziale, RG. 7907 del 2015 B - C La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da Vincenzo B, con ricorso affidato a sei motivi. Co Carmela, Co Antonio e Co Tommaso eredi di C S hanno resistito con controricorso, illustrato con memoria. Ragioni della decisione 1.= Vincenzo B lamenta: a) Con il primo motivo la violazione e falsa applicazione articoli 384 c.c., 394 c.p.c., 2909 c.c. e 324 c.p.c. Secondo il ricorrente, la Corte territoriale, non solo non avrebbe correttamente interpretato la clausola n. 4 del contratto preliminare, oggetto del presente giudizio, ma, e soprattutto, non avrebbe rispettato la precedente decisione della Cassazione, avendo reinterpretato la clausola come clausola risolutiva espressa e ritenuto il termine come non essenziale. Epperò, la Corte di Cassazione con la sentenza di rinvio, secondo il ricorrente, aveva ben delimitato l'ambito entro il quale la Corte distrettuale avrebbe dovuto effettuare le sue valutazioni. E, tale ambito si concretizzava solo ed esclusivamente nella corretta individuazione della natura giuridica della condizione alla luce del tenore letterale dell'art. 4 del preliminare, considerato nella sua integralità. b) Con il secondo motivo la violazione e falsa applicazione articoli 345, 383 e 394 c.p.c., Secondo il ricorrente, la Corte territoriale non avrebbe dichiarato inammissibile la domanda nuova di controparte avanzata nell'atto di riassunzione finalizzata ad RG. 7907 del 2015 B - C ottenere che la clausola in questione fosse qualificata come clausola risolutiva espressa. c) Con il terzo motivo, la violazione e falsa applicazione articolo 112 c.p.c., nullità della sentenza per avere pronunciato in violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, in quanto la corte territoriale, nel qualificare la clausola come risolutiva espressa, si era pronunciata su una domanda mai espressa. d) Con il quarto motivo: omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, nonché violazione e falsa applicazione articoli 1353, 1359, 1362 e 1457 c.c., in quanto la qualificazione del termine come essenziale non teneva conto né delle disposizioni in tema di interpretazione, in particolare, del tenore letterale del contratto, né del successivo comportamento delle parti. e) Con il quinto motivo: omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, nonché violazione e falsa applicazione articoli 1353, 1360, 1362, 1363 e 1456 c.c., in quanto dal tenore letterale dell'articolo 4 emergeva che le parti non avevano voluto inserire nel contratto una clausola risolutiva espressa, in quanto l'evento dedotto non dipendeva dal comportamento della parte, ma dalla definizione di pendenze con terzi creditori e nel corso del giudizio si era sempre discusso di una condizione e non di una clausola risolutiva espressa. RG. 7907 del 2015 B - C f) Con il sesto motivo: omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, nonché violazione e falsa applicazione articoli 2932 c.c. e 99 c.p.c., in quanto la parte non aveva mai rinunciato ad avvalersi della clausola in questione dato che aveva condizionato il pagamento alla liberazione dei pesi gravanti sull'immobile. 1.1.= Il primo motivo è fondato. Giova premettere che il sindacato di questa S.C. sulla sentenza del giudice di rinvio, gravata di ricorso per infedele esecuzione dei compiti affidati con la precedente pronunzia di annullamento, si risolve nel controllo dei poteri propri di detto giudice per effetto di tale affidamento, e dell'osservanza dei relativi limiti, la cui estensione varia a seconda che l'annullamento stesso sia avvenuto per violazione di norme di diritto, ovvero per vizi della motivazione in ordine a punti decisivi della controversia. Nella prima ipotesi, infatti, egli è tenuto soltanto ad uniformarsi, ai sensi dell'art.384 c.p.c., comma 1, al principio di diritto enunciato nella sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo;
solo nella seconda - invece - la sentenza rescindente, indicando i punti specifici di carenza o di contraddittorietà, non limita il potere del giudice di rinvio all'esame dei soli punti specificati, da considerarsi come isolati dal restante materiale probatorio, ma conserva al giudice stesso tutte le facoltà che gli competevano originariamente quale giudice di merito, relative ai RG. 7907 del 2015 B - C poteri di indagine e di valutazione della prova, nell'ambito dello specifico capo della sentenza di annullamento, anche se, nel rinnovare il giudizio, egli è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema esplicitamente o implicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, in sede di esame della coerenza logica del discorso giustificativo, evitando di fondare la decisione sugli stessi elementi del provvedimento annullato, ritenuti illogici, e con necessità, a seconda dei casi, di eliminare le contraddizioni e sopperire ai difetti argomentativi riscontrati (Cass. sez. un., 28/10/1997, n. 10598 Cass. 14/06/2000, n. 8125;
Cass. 16/05/2003, n. 7635;
Cass. 1507/2005 n. 15027;
Cass. 23/02/2006 n. 4018;
Cass.22/04/2009 n. 9617). 1.2. = Ora, sulla base di tali principi, deve rilevarsi che il giudice di rinvio è venuto meno al proprio mandato. Invero, il Giudice del rinvio aveva specificato "(...) nel caso in esame il convincimento della Corte di merito circa la natura sospensiva ed unilaterale (nell'interesse del solo Co) della condizione risulta basato su una interpretazione della menzionata clausola n. 4 del preliminare stesso che non tiene conto all'evidenza dell'intero tenore letterale di tale clausola, pur esplicitamente richiamato dall'appellante B (ed altresì riprodotto nel ricorso per Cassazione). (....) Nella specie, la clausola in questione non prevedeva soltanto che il contratto RG. 7907 del 2015 B - C fosse condizionato all'ottenimento da parte di B V entro il termine essenziale del 04.08.1994 dei documenti dimostrativi della liberazione dell'immobile dai vincoli (ipoteche e pignoramento, come prima si è posto in evidenza) sullo stesso gravanti, ma altresì - che "nel caso in cui B V non riuscisse ad esibire i detti documenti entro il detto termine del 4 agosto 1994, il presente contratto si intenderà risolto e B V dovrà restituire a C S la somma di L. dieci milioni (L. 10.000.000) senza interessi". Invece, la pur inequivoca previsione della risoluzione del contratto per la mancata documentazione della liberazione dell'immobile dagli indicati vincoli pregiudizievoli nel previsto termine essenziale (del 4.8.1994: poi prorogato dalle parti - consensualmente, come è pacifico - al 20.9.1994) non risulta essere stata tenuta presente e valutata dai Giudici del gravame nella prospettiva della individuazione della natura giuridica della condizione e degli interessi che la stessa, così come formulata, andava in effetti a tutelare. Sul punto, deve quindi riconoscersi che la motivazione - laddove non prende in considerazione una circostanza suscettibile di portare ad un ben diverso finale convincimento - si appalesa del tutto insufficiente e quindi inidonea a sorreggere la decisione della Corte napoletana (...)". Sicché appare del tutto evidente che la Corte di Cassazione rinviava il giudizio innanzi alla Corte di Appello riscontrando un RG. 7907 del 2015 B - C vizio di motivazione sul presupposto che non fosse stata esattamente valutata dal Giudice di secondo grado la natura giuridica della condizione la cui esistenza doveva ritenersi pacifica. 1.3. = La Corte di rinvio, in verità, pur muovendo da una premessa corretta, avendo evidenziato che "(...) Occorre pertanto procedere all'esame dell'art. 4 nella sua interezza secondo le indicazioni della Corte di Cassazione al fine di individuare la natura giuridica della condizione e degli interessi che con la stessa, così come formulata, le parti intendevano tutelare (....)" o . v • - e. -, ha finito con il L ritenere che "(...) deve escludersi che tale pattuizione possa esser qualificata come condizione risolutiva ior~ (....)I .. Pertanto, non vi è dubbio che si è in presenza di una clausola risolutiva espressa (...)". È evidente che tale conclusione si discosta palesemente dai limiti fissati dalla sentenza di annullamento proprio perché disconosce l'esistenza di una condizione la cui esistenza, invece, era stata chiaramente affermata dalla Corte di cassazione. 1.4. = Il motivo va accolto, la sentenza impugnata va annullata e la causa rinviata ad altra Sezione della Corte di Appello di Napoli perché dia esatta esecuzione alla sentenza di questa Corte di Cassazione n. 7261 del 2006.RG. 7907 del 2015 B - C 2.= L'accoglimento del primo motivo assorbe ogni altro motivo del ricorso. In definitiva, va accolto il primo motivo del ricorso e dichiarati assorbiti gli altri la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata ad altra sezione della Corte di appello di Napoli, la quale provvederà alla liquidazione delle spese anche del presente giudizio di cassazione.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi