Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/09/2003, n. 12786
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Aula 'A' IN 1 2 7 86 / 0 3 DEI POPOL ITAL O LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. V M Presidente R.G.N. 728/01 Dott. A S' Consigliere Cron. 26668 Dott. L V Rel. Consigliere Rep. Dott. A D M Consigliere Ud. 26/02/03 ConsigliereDott. S T ha pronunciato la seguente SEN TENZA 1 sul ricorso proposto da: R C, R R, R DO, TRAPANI FRANCESCA, M MA, TRIPODI GNNA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA ARCHIMEDE 132, presso lo studio dell'avvocato A P', che li rappresenta e difende, giusta delega in atti; - ricorrenti - contro ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;INPS - - intimato avverso la sentenza n. 846/00 del Tribunale di PALMI, 2003 emessa il 04/05/00 - R.G.N. 553/98; 1223 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 26/02/03 dal Consigliere Dott. Luciano VIGOLO; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni D'ANGELO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. t -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. Con sentenza in data 26 gennaio 1994, il Pretore di Reggio Calabria, pronunciando sulla domanda proposta dai sig.ri Carmelo Romeo, R R, D R, F T, Maria Malgeri e G T (ed altri non più in giudizio) nei confronti dell'I.N.P.S. per l'adeguamento monetario dell'indennità di disoccupazione agricola per gli anni dal 1982 al 1987, condannava l'Istituto al pagamento della 'rivalutazione' secondo indici ISTAT dell'indennità percepita per il solo anno 1987, essendo prescritto il diritto per gli anni anteriori;lo condannava altresì a corrispondere gli interessi legali dal 120° giorno dalla domanda e compensava per i due terzi le spese, ponendo il terzo rimanente a carico dell'I.N.P.S.. L'appello principale dell'Istituto di previdenza veniva dichiarato inammissibile dal Tribunale della stessa sede, mentre quello incidentale degli assicurati veniva rigettato. Le spese erano compensate. Accogliendo il ricorso dei lavoratori, la Corte di cassazione, con sentenza del 20 ottobre 1997, n.10296, affermava che il diritto all'adeguamento monetario dell'indennità era soggetto all'ordinaria prescrizione decennale, cassava la sentenza impugnata anche per difetto di motivazione per omesso esame dei prospetti contributivi prodotti dai lavoratori e rinviava la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Palmi. Il giudice del rinvio, avanti al quale la causa era stata riassunta ÷ dagli assicurati, provvedeva, in contumacia dell'I.N.P.S., alla determinazione degli anni per i quali ciascuno dei ricorrenti aveva 72801.doc 3 conseguito l'indennità, condannava l'Istituto a pagare per quegli anni l'adeguamento monetario della stessa, oltre la rivalutazione sui rispettivi importi dalla data di maturazione sino al 31 dicembre 1991 ed oltre interessi legali dal 120° giorno dalla domanda amministrativa o, in mancanza, da quella giudiziale;rigettava, invece, la domanda volta al pagamento della rivalutazione monetaria decorrente dal 1° gennaio 1992 e degli interessi anatocistici. In ragione della complessità della materia e del contrasto di giurisprudenza risolto dalle Sezioni unite in epoca successiva alla decisione cassata, compensava integralmente le spese del giudizio di appello e di quello di cassazione, “confermava" la statuizione sulle spese del Pretore e condannava l'1.N.P.S. elle spese del giudizio di rinvio. + Per la cassazione di questa sentenza ricorrono gli assicurati indicati in epigrafe con due motivi. L'I.N.P.S. è intimato. MOTIVI DELLA DECISIONE. Col primo motivo i ricorrenti deducono la “illegittimità per violazione ed errata applicazione dell'art. 16, comma 6, legge n.412/1991 Carenza - assoluta di motivazione in relazione all'art.360 n.ri 3 e 5 c.p.c." e sostengono che il divieto di cumulo di rivalutazione monetaria e interessi, sancito dall'art. 16, comma sesto, della legge n.412 del 1991 non opera per i crediti maturati anteriormente all'entrata in vigore della legge predetta. Il motivo è fondato. 72801.doc Infatti, con sentenza in data 26 giugno 1996, n.5895, le Sezioni unite di questa Corte hanno affermato che l'inadempimento di ciascun rateo della prestazione determina il diritto al relativo risarcimento da mora sulla base della legislazione vigente al momento della sua maturazione, per cui, nel caso in cui l'inadempimento si verifichi con riguardo ai ratei maturati dopo il primo gennaio 1992, deve applicarsi la norma di cui al'art.16, sesto comma, cit., in base alla quale l'importo dovuto a titolo di interessi è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti al titolare della prestazione a titolo di risarcimento del maggior danno cagionatogli dalla diminuzione di valore del suo credito;con l'ulteriore conseguenza che la nuova disciplina non si applica ai ratei maturati prima del suddetto termine, la cui mora si protragga oltre il 31 dicembre 1991. I ratei in discussione attengono tutti a periodi anteriori al 1987, sicché sugli stessi spetta la rivalutazione cumulativamente con gli interessi e il Collegio, in assenza di argomenti decisivi di segno contrario, non ha ragione di modificare l'indirizzo come sopra espresso dalle Sezioni unite. Resta assorbito il secondo motivo di gravame,col quale il ricorrente denuncia "illegittimità per violazione dell'art.2909 c.c. degli artt.91 e 92 c.p.c. e dell'art.10 L. 11.08.1973 n.533 e dell'art.152 disp. att. c.p.c. - carenza assoluta di motivazione – illogicità e contraddittorietà della stessa - in relazione all'art.360 n.ri 3 e 5 c.p.c.", in relazione alla compensazione if totale delle spese del giudizio di appello e del precedente giudizio di legittimità e alla conferma della sentenza pretorile che aveva disposto la compensazione parziale delle spese. 72801.doc 5 Infatti la decisione relativa al primo motivo impone la cassazione della sentenza impugnata e la necessità di provvedere anche per le spese giudiziali delle fasi precedenti tenendo conto dell'esito finale e complessivo della lite. Annullata, dunque, in relazione al motivo accolto, la sentenza del Tribunale di Palmi, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito con la condanna dell'Istituto a corrispondere agli assicurati ricorrenti, cumulativamente, la rivalutazione e gli interessi sui ratei di prestazione maturati anteriormente al 1° gennaio 1992, di cui alla medesima sentenza, ferme le altre statuizioni della sentenza impugnata. Considerato l'esito globale e complessivo della lite, appare equo decidere in ordine alle spese delle procedenti fasi del giudizio in conformità delle statuizioni adottate dal giudice di rinvio che vengono, quindi, recepite dalla Corte, la quale ritiene, invece, conforme a giustizia attenersi, per le spese del presente giudizio di legittimità, al criterio della soccombenza (art.395 c.p.c.), cosicchè esse, liquidate in dispositivo, vengono poste a carico dell'I.N.P.S., con distrazione in favore del Difensore dei ricorrenti che ne ha fatto motivata richiesta. P. T. M. Vi 72801.doc La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e, decidendo nel merito, condanna l'I.N.P.S. a corrispondere ai ricorrenti, cumulativamente, la rivalutazione e gli interessi sui ratei di prestazione anteriori al 1992. Provvede sulle spese delle precedenti fasi in conformità alle statuizioni del giudice di rinvio. Condanna l'Istituto a pagare a controparti le spese del presente giudizio giudizio complessivamente in €. 10, 20, oltre €.3.000# per onorari. Con distrazione in favore dell'avv. A P. Così deciso in Roma, addì 26 febbraio 2003. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE V M ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI IL CANCELLIERE REGISTRO, E DA OGNI SPESA,