Cass. civ., sez. II, ordinanza 25/09/2019, n. 23946

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, ordinanza 25/09/2019, n. 23946
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 23946
Data del deposito : 25 settembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 11425-2014 proposto da: CRESTINI ANTONIO, CRESTINI VINCENZO, CRESTINI GABRIELLA, elettivamente domiciliati in ROMA, Salita San Nicola da Tolentino 1/B, presso lo studio dell'avvocato D N, rappresentati e difesi dagli avvocati PIETRO COSTA E GIANFRANCO DALMASO;

- ricorrenti -

contro 2019 CRESTINI ALESSIO, CRESTINI EDMONDO, GRANA PAOLA, 607 elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA DELLA LIBERTA' 13, presso lo studio dell'avvocato A G, che li rappresenta e difende;
- ricorrenti incidentali - PICCARI LOREDANA, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIALE TIZIANO

80, presso lo studio dell'avvocato P E T, rappresentata e difesa dagli avvocati ANTONIO AQUINO, GIACINTO BUFO;
-controricorrente e ricorrente incidentale - nonchè

contro

CRESTINI DANIELE, CRESTINI MAURIZIO, CRESTINI ANNA MARIA, CRESTINI MICHELE, CRESTINI ALESSANDRO, CRESTINI FERNANDO;

- intimati -

avverso la sentenza n. 1551/2013 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 19/03/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/03/2019 dal Consigliere A S. Rg. 11425 del 2014 Cini - G - P Fatti di causa Cini Ottorino, con atto di citazione regolarmente notificato, premesso che, in data 26/4/88, era deceduto ab intestato il fratello Cini Pio e che egli era l'erede legittimo, unitamente ai figli e nipoti degli altri loro due fratelli premorti ( A e G), conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Velletri Cini Iole ( figlia di G), Cini A, Cini V, Cini G, Cini F ( figli di A), Cini Michele, Cini A, Cini Fernando ( figli di Cini Fernando nipote del de cuius), al fine di ottenere la divisione dei beni ereditari. Si costituivano Cini Iole che assumeva di essere creditrice della massa ereditaria e Cini F, A, V e G, sollevando varie contestazioni in ordine ai beni facenti parte dell'asse ereditario da dividere. Due dei tre immobili facenti parte dell'asse ereditario, uno sito in Ariccia e l'altro in Albano Laziale (Via Pompeo Magno) venivano sottoposti a sequestro giudiziario. All'esito dell' istruttoria il Tribunale di Velletri con sentenza n. 493/07 disponeva la divisione dei beni ereditari, assegnando a Cini Ottorino in proprietà l'appartamento sito in Albano Laziale, Via Pompeo Magno n. 13;
a Cini Iole (figlia ed unica erede del fratello G, poi deceduta e alla quale è subentrata P Loredana) quello sito in Albano Laziale, Via delle Scalette i Rg. 11425 del 2014 Cini - G - P n. 5 ed agli altri coeredi (gli eredi del premorto fratello A) in comproprietà il villino sito in Ariccia;
condannava Cini Ottorino a corrispondere a Cini Iole, a titolo di conguaglio, la somma di euro 16.945,00, ed a Cini A, Cini V, Cini G, Cini F, Cini Michele, Cini A e Cini Fernando la somma di euro 255.330,00 oltre interessi dalla data di decesso del de cuius;
condannava Cini Ottorino a pagare, in favore di Cini Iole, la somma di euro 31.539,00 e gli altri coeredi la somma di euro 52.563,00 a titolo di frutti;
distribuiva la somma depositata presso il c/c intestato al de cuius in tre parti, in favore di ciascuna stirpe, revocava il. sequestro giudiziario degli immobili e compensava le spese tra le 1,, e , Avversa detta sentenza proponevano appello Cini A, Cini V, Cini G e Cini F (eredi di Cini A), sostanzialmente per due motivi: contestando il criterio adottato dal Giudice di primo grado nell'attribuzione dei beni immobili ed, in secondo luogo, assumendo che la valutazione economica del villino di Ariccia loro assegnato effettuata dal c.t.u. era eccessiva. Chiedevano, pertanto che, previa rinnovazione della c.t.u., si procedesse ad una diversa attribuzione dei beni immobili tra i coeredi. Rg. 11425 del 2014 Cini - G - P Si costituiva Cini Iole, chiedendo il rigetto dell'appello e proponeva appello incidentale in ordine ai capi della sentenza che avevano rigettato le domande già formulate in primo grado. Cini A e Cini Fernando (eredi di Cini Ferdinando) rimanevano contumaci. Si costituiva, anche, Cini Michele (uno degli eredi di Cini Ferdinando) che censurava la sentenza per avere attribuito al bene immobile sito in Ariccia un valore superiore a quello di mercato e chiedeva di rinnovare la c.t.u. Con autonomo atto di appello, Cini Ottorino chiedeva la riforma della sentenza per i seguenti motivi: 1) perché contestava di aver goduto in via esclusiva e nel proprio interesse l'immobile sito in Albano, di cui era stato nominato custode giudiziario;
2) per non avere la sentenza disposto nulla circa i beni mobili, altri crediti né in ordine alla gestione ed alle spese del custode, limitandosi a disporne la revoca. Concludeva chiedendo un accertamento tecnico-contabile sui beni mobili, previa richiesta di rendiconto da parte del custode giudiziario nominato per l'immobile di Ariccia, geom. N. Si costituiva, anche, in questo procedimento Cini Iole, instando per il rigetto del primo motivo di appello proposto da Cini Ottorino e chiedendo la stima e la divisione dei beni mobili facenti parte della massa ereditaria, nonché, proponendo appello incidentale nei termini sopra indicati.Rg. 11425 del 2014 Cini - G - P Cini Michele si costituiva, anche, in questo giudizio assumendo le stesse conclusioni. Cini A e Cini Fernando rimanevano contumaci. I due appelli venivano riuniti. Nel corso del processo decedeva Cini Iole e si costituiva, come sua unica erede universale P Loredana, che faceva proprie le conclusioni già rassegnate dalla propria madre. A seguito della morte di Cini Ottorino il processo veniva riassunto nei confronti degli eredi di quest'ultimo, Cini Daniele, Cini Maurizio e Cini Anna Maria. La Corte di Appello di Roma con sentenza n. 1551 del 2013, rigettava l'appello principale e gli appelli incidentali, compensava interamente le spese del giudizio. Secondo la Corte distrettuale, il Tribunale aveva operato correttamente avendo provveduto all'assegnazione dei beni immobili, facente parte dell'asse ereditario, tenendo conto di due elementi: dell'assegnazione per stirpe e dello stato di fatto preesistente. Corretta era la decisione del Tribunale, anche in ordine ai beni mobili, crediti e compenso al custode. La cassazione di questa sentenza è stata chiesta: 1) da Cini A, Cini V e Cini G (Eredi di Cini A) con ricorso notificato il 24 aprile 2014 e affidato ad un motivo. 2) e da P G, Alessia Cini ed E Cini (eredi di Cini F a sua volta erede di Cini A), Rg. 11425 del 2014 Cini - G - P con ricorso notificato il 28 aprile 2014 e affidato a due motivi. P Loredana ha resistito con controricorso e proponendo ricorso incidentale condizionato affidato a due motivi. P G, Cini Alessio e Cini E hanno resistito con controricorso al ricorso incidentale di P Loredana. All'udienza del 3 ottobre 2018 questa Corte con ordinanza rimetteva la causa sul ruolo per integrazione del contraddittorio nei confronti di M C con termine di sessanta giorni dalla comunicazione. L P e P G unitamente ai sigg. Cini Alessio ed E hanno chiesto con istanza la remissione in termini per la notifica nei confronti degli eredi di Michele Cini (G D F. Stefano Cini, Andrea Cini) essendo, questi, risultato morto alla data del 19 gennaio 2019. La notifica del ricorso per integrazione del contraddittorio nei confronti di Michele Cini è stata effettuata in data 9 novembre 2018, presso lo studio dell'avv. M M difensore costituito nel giudizio di secondo grado e presso il quale Michele Cini aveva eletto domicilio, ed essendo tale notifica effettuata prima della morte di quest'ultimo, non occorre effettuare altra notifica nei confronti degli eredi dello stesso. Il contraddittorio deve pertanto ritenersi integro. Ragioni della decisione.Rg. 11425 del 2014 Cini - G - P A) In via preliminare vanno riuniti i ricorsi dei sigg. Cini (A, V e G) e il ricorso di P G, Alessia Cini ed E Cini, perché rivolti avverso la stessa sentenza. Posto che il ricorso dei sigg. P G, Alessia Cini ed E Cini risulta depositato prima del ricorso dei sigg. Cini, il primo va considerato quale ricorso principale e il secondo quale ricorso incidentale. B ) Sempre in via preliminare il Collegio osserva che la notifica del ricorso per integrazione del contraddittorio nei confronti di Michele Cini è stata effettuata in data 9 novembre 2018, presso lo studio dell'avv. M M difensore costituito nel giudizio di secondo grado e presso il quale Michele Cini aveva eletto domicilio, ed essendo tale notifica effettuata prima della sua morte, non occorre effettuare altra notifica nei confronti degli eredi dello stesso. Il contraddittorio deve pertanto ritenersi integro. A.= Ricorso principale proposto dai sigg. P G, Alessia Cini ed E Cini (eredi di Cini A). 1.= Con il primo motivo i ricorrenti lamentano violazione e falsa applicazione degli artt. 720 e 727 cod. civ. Difetto di motivazione. Secondo i ricorrenti, la Corte distrettuale nell'assegnare il villino di Ariccia alla stirpe di Cini A fratello del de cuius non avrebbe tenuto presente che avrebbe potuto assegnarlo soltanto Rg. 11425 del 2014 Cini - G - P se effettivamente richiesto, e gli eredi di A non avevano effettuato alcuna richiesta. E di più, l'assegnazione effettuata violerebbe la normativa di cui all'art. 727 cod. civ, perché l'ingente conguaglio previsto creerebbe una disomogeneità tra le quote. 1.1.= Il motivo è infondato Va qui osservato che in tema di divisione ereditaria, nel caso in cui uno o più immobili non risultino comodamente divisibili, il giudice ha il potere discrezionale di derogare al criterio, indicato nell'art. 720 c.c., della "preferenziale" assegnazione al condividente titolare della quota maggiore, purché assolva all'obbligo di fornire adeguata e logica motivazione della diversa valutazione di opportunità adottata (Cass. n. 22857 del 28 ottobre 2009) Ora, come emerge dalla sentenza impugnata la Corte distrettuale ha proceduto all'assegnazione dei beni immobili facenti parte dell'asse ereditario di cui si dice, tenendo conto di due elementi: dell'assegnazione per stirpe e dello stato di fatto preesistente. Sicché, considerando che F, uno dei sette coeredi della stirpe di A Cini, possedeva il villino di Ariccia ha proceduto all'assegnazione dello stesso alla stirpe di cui si dice. Come afferma la sentenza impugnata: "(...) La circostanza di assegnare il villino di Ariccia (che costituisce l'immobile di maggior valore) in comproprietà ai rimanenti coeredi non può costituire alcun danno- Rg. 11425 del 2014 Cini - G - P come sostenuto nell'appello principale- rappresentando, al contrario, una soluzione logica, anche tenendo conto che il villino era in possesso di uno dei sette coeredi (F) appartenenti alla stirpe degli aventi, causa dal fratello premorto A. Il fatto poi che l'entità del conguaglio complessivo da corrispondere in favore di Cini Iole ammonti ad euro 255.330,00 è giustificato dal valore del villino stimato in euro 626.330,00 e dalla possibilità che, ove il possessore intenda acquistarne la proprietà esclusiva potrà versare la dovuta differenza agli altri comproprietari e corrispondere il prescritto conguaglio all' avente diritto, ovvero, in caso contrario, gli appellanti potranno procedere alla vendita dell'immobile e soddisfare con una parte del ricavato le ragioni di Cini Iole (...)". È questa una valutazione ed una scelta compiuta dalla Corte distrettuale, consentita dall'art. 720 cod. civ. dovendosi considerare che tale normativa esprime semplicemente una preferenza, come è detto "preferibilmente", ma non un vincolo per il Giudice di ricondurre il bene indivisibile nella porzione di uno dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore (o anche nella porzione di più coeredi se questi ne richiedono congiuntamente l'attribuzione), e quale valutazione di merito razionalmente e giuridicamente condivisibile non è suscettibile di un sindacato di legittimità. 1.2.= Ovviamente, e appare opportuno specificare che, nel caso in esame, non ricorre l'ipotesi, di cui all'ultima parte dell'art. 720 Rg. 11425 del 2014 Cini - G - P cod. civ., cioè di ricondurre il bene immobile, non comodamente divisibile, nella porzione ereditaria spettante a più coeredi (ove questi ne avessero fatto richiesta) perché i coeredi sarebbero le tre stirpi, partecipanti all'assegnazione e non sembra che più coeredi (cioè più stirp4), ammesso pure che ciò fosse possibile, abbiano fatto richiesta di assegnazione. 1.3. = Infondato è anche il richiamo alla normativa di cui all'art.727 cod. civ., dovendosi considerare che l'art. 727 cod. civ., esplicitamente, fa salvo quanto disposto dall'art. 720 e 722 cod. civ. per cui, in presenza di immobile non comodamente divisibile, non insorge un problema di omogeneità delle quote. Senza dire che, nel caso in esame, essendo le quote, di cui si dice, costituite da beni immobili e, in particolare, da fabbricatii l'omogeneità deve ritenersi rispettata. 2.= Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano Violazione e falsa applicazione degli artt. 726 e 728 cod. civ. omesso esame su un punto decisivo della controversia, difetto di motivazione. Secondo i ricorrenti, la Corte distrettuale, preso atto delle contestazioni degli appellanti in merito alla consulenza espletata e, soprattutto, la richiesta della parte di un rinnovo della CTU, avrebbe dovuto disporre una nuova consulenza aggiornata ai valori degli immobili al momento della decisione della causa. D'altra parte, il notorio crollo del valore degli immobili e il conguaglio di notevole importo Rg. 11425 del 2014 Cini - G - P posto a carico degli attuali ricorrenti renderebbe ingiusta la sentenza della Corte di Appello di Roma. 2.1.= Il motivo è infondato. Il ricorrente ripropone una questione esaminata e decisa, dalla Corte distrettuale, correttamente, comunque, non valutazione di merito, non sindacabile in questa sede. Infatti, come afferma la sentenza impugnata "(...) quanto alle censure mosse alla c.t.u. estimativa esse appaiono palesemente infondate, considerato che in primo grado non furono sollevate obiezioni e che, comunque, le critiche sono del tutto generiche, limitandosi gli appellanti a sostenere che la valutazione effettuata dal perito d'ufficio è eccessiva, senza supportare tali apodittiche affermazioni con concreti elementi (...)". E, il ricorrente non offre, neppure in questa sede, elementi utili a superare la valutazione specifica effettuata dalla Corte distrettuale, per quanto è affermazione assolutamente generica quella relativa al cc. dd. "crollo" del valore degli immobili. A.= Ricorso incidentale proposto dai sigg. Cini (A V e G). 3.= Con l'unico motivo di ricorso i sigg. Cini lamentano violazione ed errata applicazione di norme di diritto ex art. 485, 486, 713, 720 cod. civ. I ricorrenti ritengono che la Corte distrettuale avrebbe errato nell'aver fondato l'assegnazione dei cespiti esclusivamente sul possesso di alcuni beni da parte di Rg. 11425 del 2014 Cini - G - P alcuni soltanto dei coeredi. Ciò avrebbe comportato, secondo i ricorrenti, la assoluta impossibilità per gli altri tra cui gli odierni ricorrenti (componenti la stirpe del premorto A) di essere posti nella condizione di poter materialmente acquisire e beneficiare della loro quota ereditaria composta dal solo immobile di via Uccelleria in Ariccia. Per altro ,la indivisibilità del bene attribuito alla stirpe dei ricorrenti, villino unico non frazionabile in lotti, ha determinato l'impossibilità per i sigg. Cini A, V e G di poter, eventualmente, adempiere, anche volendo, alle obbligazioni nascenti a loro carico. 3.1.= Il motivo per quanto non rimane assorbito dal ricorso principale, è infondato. In via preliminare, va precisato che nel presente giudizio non sembra sia stata avanzata domanda di scioglimento della comunione all'interno della stirpe che fa capo a Cini A, ma il presente giudizio, ha avuto ad oggetto la domanda di scioglimento della comunione ereditaria relativa alla successione di Cino Pio. Si trattava di assegnare a ciascuna delle tre stirpi (Ottorino, A e G) i beni dell'asse ereditario e, in particolare, di assegnare i tre beni immobili (appartamento sito in Albano via Pompeo Magno, altro appartamento in Albano e un villino sito in Ariccia), ciascuno non facilmente (o comodamente) divisibile. E, trattandosi di beni per se stessi non facilmente divisibili, l'assegnazione di cui si dice, Rg. 11425 del 2014 Cini - G - P andava effettuata, secondo il criterio posto dall'art. 720 cod. civ., nella consapevolezza, come già si è detto esaminando il ricorso principale, che quel criterio è derogabile e non vincolante potendo, il Giudice della divisione, tenere conto degli interessi specifici di tutti i coeredi. Ora, la sentenza impugnata, confermando quanto deciso dal Tribunale, ha ritenuto che l'assegnazione dei beni immobili di cui si dice, non facilmente divisibili, andava effettuata, tenendo conto della situazione di fatto esistente ed, in particolare, del possesso esercitato sul bene da uno o da tutti i componenti una stirpe ereditaria. Si tratta, dunque, di una decisione corretta in punto di diritto e, pertanto, va confermata. C.= Ricorso incidentale condizionato presentato da P Loredana 4.= P Loredana lamenta: a) Con il primo motivo di ricorso incidentale, la violazione degli artt. 723, 724, 725, 726, 1104, 2031 cod. civ., artt. 112 e 785 cod. proc. civ. (art. 360, primo comma, nn. 3 e 4 cod. proc. civ.) Secondo la ricorrente, la Corte distrettuale nel rigettare le domande dirette ad ottenere il rimborso delle spese sostenute per le varie cause civili intentate nell'interesse della massa ereditaria, avrebbe errato nel ritenerle domande nuove posto che il giudizio di divisione ereditaria è un giudizio aperto nel quale, pretese, come quelle in esame, sarebbero dovute entrare di diritto.Rg. 11425 del 2014 Cini - G - P b) Con il secondo motivo di ricorso incidentale, violazione dell'art. 345, primo comma, cod. proc. civ. e del giudicato costituita dal capo della sentenza del Tribunale che a Cini Iole aveva riconosciuto il diritto ad una indennità, liquidata a carico di Cini Ottorino e della stirpe degli redi di A, che avevano avuto il godimento dei beni ereditari loro attribuiti, la violazione inoltre dell'art. 112 cod. proc. civ. (art. 360, primo comma nn. 3 e 4 cod. proc. civ.). Secondo la ricorrente, la Corte distrettuale avrebbe omesso la decisione in ordine alla domanda di "liquidare a Cini Iole l'ulteriore danno e le ulteriori indennità per il godimento dei beni ereditari, maturate dopo la sentenza impugnata". 4.1. = Entrambi i motivi proposti in forma condizionata rimangono assorbiti dal rigetto del ricorso principale e del ricorso incidentale dei sigg. Cini (A V e G). In definitiva, va rigettato il ricorso principale ed il ricorso incidentale proposto dai sigg. Cini (A V e G);
va dichiarato assorbito il ricorso incidentale proposto dalla P. I ricorrenti principali ed i ricorrenti incidentali vanno condannati in solido a rimborsare a controparte le spese del presente giudizio di cassazione che vengono liquidate con il dispositivo. Vanno compensate le spese tra i ricorrenti principali ed i ricorrenti incidentali (sigg. Cristini). Il Collegio dà atto che, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002, Rg. 11425 del 2014 Cini - G - P sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e dei ricorrenti incidentali (dei sigg. Cristini A, V e G), dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale ed incidentale a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
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