Cass. pen., sez. II, sentenza 08/02/2021, n. 04838
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ARCERI NICOLO' nato a ERICE il 04/12/1977 avverso la sentenza del 14/01/2019 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere M M M;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ETTORE PEDICINI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito l'avv. VINCENZO ESPOSITO che, in difesa di ARCERI NICOLO', chiede l'accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La CORTE di APPELLO di PALERMO, con sentenza in data 14/1/2019, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di TRAPANI il 28/5/2015, ha dichiarato non doversi procedere in ordine al reato ascritto al capo A) della rubrica limitatamente alle condotte commesse in danno di E L, V A e S H per difetto di querela e, rideterminata la pena, ha confermato nel resto la condanna nei confronti di ARCERI NICOLO' in relazione ai reati di cui agli artt. 640 e 646 cod. pen.
1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.
1.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 1175, 1375 e 1273 cod. civ. con riferimento alla sussistenza degli elementi costitutivi della truffa contrattuale.
1.2. Vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità 1.3. Vizio di motivazione per mancanza della stessa "con riferimento alla provata registrazione contabile dei pagamenti eseguiti dall'imputato a favore della Egatour Viaggi di Busacca Nicolò - Insussistenza dell'ingiusto profitto quale elemento oggettivo del reato contestato".
1.4. Vizio di motivazione per mancanza della stessa "per i fatti di reato contestati all'imputato con riferimento alla posizione dei coniugi Ra/lo/Lucido - Acquisto del pacchetto vacanze Disneyland Paris - Inefficienza polizza assicurativa ai sensi dell'art. 1325 e 1418 cod. civ. - Illegittimità del recesso ai sensi dell'art. 41 D.Lgs. 79/2011".
1.5. Vizio di motivazione per mancanza della stessa "in ordine all'idoneità dell'inganno ad indurre alla disposizione patrimoniale, altrimenti non voluta, le pp.00. secondo lo schema normativo di cui all'art. 640 cod. pen.".
1.6. Vizio di motivazione per travisamento della prova in violazione degli artt. 192 e 546, lett. e) cod. proc. pen.
1.7. Vizio di motivazione per mancanza della stessa "con riferimento agli elementi di valutazione presi in considerazione per escludere l'applicabilità alla fattispecie dell'art. 131 bis cod. pen.".
2. In data 3 dicembre 2020 è pervenuta in cancelleria la requisitoria scritta con la quale il Procuratore Generale, Sost. PG dott. Ettore Pedicini, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1. La difesa nei motivi di ricorso deduce, sotto vari profili, il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza degli
udita la relazione svolta dal Consigliere M M M;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ETTORE PEDICINI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito l'avv. VINCENZO ESPOSITO che, in difesa di ARCERI NICOLO', chiede l'accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La CORTE di APPELLO di PALERMO, con sentenza in data 14/1/2019, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di TRAPANI il 28/5/2015, ha dichiarato non doversi procedere in ordine al reato ascritto al capo A) della rubrica limitatamente alle condotte commesse in danno di E L, V A e S H per difetto di querela e, rideterminata la pena, ha confermato nel resto la condanna nei confronti di ARCERI NICOLO' in relazione ai reati di cui agli artt. 640 e 646 cod. pen.
1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.
1.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 1175, 1375 e 1273 cod. civ. con riferimento alla sussistenza degli elementi costitutivi della truffa contrattuale.
1.2. Vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità 1.3. Vizio di motivazione per mancanza della stessa "con riferimento alla provata registrazione contabile dei pagamenti eseguiti dall'imputato a favore della Egatour Viaggi di Busacca Nicolò - Insussistenza dell'ingiusto profitto quale elemento oggettivo del reato contestato".
1.4. Vizio di motivazione per mancanza della stessa "per i fatti di reato contestati all'imputato con riferimento alla posizione dei coniugi Ra/lo/Lucido - Acquisto del pacchetto vacanze Disneyland Paris - Inefficienza polizza assicurativa ai sensi dell'art. 1325 e 1418 cod. civ. - Illegittimità del recesso ai sensi dell'art. 41 D.Lgs. 79/2011".
1.5. Vizio di motivazione per mancanza della stessa "in ordine all'idoneità dell'inganno ad indurre alla disposizione patrimoniale, altrimenti non voluta, le pp.00. secondo lo schema normativo di cui all'art. 640 cod. pen.".
1.6. Vizio di motivazione per travisamento della prova in violazione degli artt. 192 e 546, lett. e) cod. proc. pen.
1.7. Vizio di motivazione per mancanza della stessa "con riferimento agli elementi di valutazione presi in considerazione per escludere l'applicabilità alla fattispecie dell'art. 131 bis cod. pen.".
2. In data 3 dicembre 2020 è pervenuta in cancelleria la requisitoria scritta con la quale il Procuratore Generale, Sost. PG dott. Ettore Pedicini, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1. La difesa nei motivi di ricorso deduce, sotto vari profili, il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza degli
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