Cass. pen., sez. II, sentenza 08/02/2021, n. 04838
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ARCERI NICOLO' nato a ERICE il 04/12/1977 avverso la sentenza del 14/01/2019 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere M M M;udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ETTORE PEDICINI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;udito l'avv. VINCENZO ESPOSITO che, in difesa di ARCERI NICOLO', chiede l'accoglimento dei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO La CORTE di APPELLO di PALERMO, con sentenza in data 14/1/2019, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di TRAPANI il 28/5/2015, ha dichiarato non doversi procedere in ordine al reato ascritto al capo A) della rubrica limitatamente alle condotte commesse in danno di E L, V A e S H per difetto di querela e, rideterminata la pena, ha confermato nel resto la condanna nei confronti di ARCERI NICOLO' in relazione ai reati di cui agli artt. 640 e 646 cod. pen.1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 1.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 1175, 1375 e 1273 cod. civ. con riferimento alla sussistenza degli elementi costitutivi della truffa contrattuale. 1.2. Vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità 1.3. Vizio di motivazione per mancanza della stessa "con riferimento alla provata registrazione contabile dei pagamenti eseguiti dall'imputato a favore della Egatour Viaggi di Busacca Nicolò - Insussistenza dell'ingiusto profitto quale elemento oggettivo del reato contestato". 1.4. Vizio di motivazione per mancanza della stessa "per i fatti di reato contestati all'imputato con riferimento alla posizione dei coniugi Ra/lo/Lucido - Acquisto del pacchetto vacanze Disneyland Paris - Inefficienza polizza assicurativa ai sensi dell'art. 1325 e 1418 cod. civ. - Illegittimità del recesso ai sensi dell'art. 41 D.Lgs. 79/2011". 1.5. Vizio di motivazione per mancanza della stessa "in ordine all'idoneità dell'inganno ad indurre alla disposizione patrimoniale, altrimenti non voluta, le pp.00. secondo lo schema normativo di cui all'art. 640 cod. pen.". 1.6. Vizio di motivazione per travisamento della prova in violazione degli artt. 192 e 546, lett. e) cod. proc. pen. 1.7. Vizio di motivazione per mancanza della stessa "con riferimento agli elementi di valutazione presi in considerazione per escludere l'applicabilità alla fattispecie dell'art. 131 bis cod. pen.". 2. In data 3 dicembre 2020 è pervenuta in cancelleria la requisitoria scritta con la quale il Procuratore Generale, Sost. PG dott. Ettore Pedicini, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. La difesa nei motivi di ricorso deduce, sotto vari profili, il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato di truffa. Ciò anche nel primo motivo, formulato nei termini della violazione di legge in relazione agli articoli 1175, 1375 e 1273 cod. civ. ma che in effetti si riferisce alla illogicità della conclusione cui sono pervenuti i giudici di merito in ordine alla consapevolezza del ricorrente dell'illiceità della propria condotta. Le doglianze, reiterative delle censure già devolute in appello, sono manifestamente infondate. La Corte, la cui motivazione si salda ed integra con quella del giudice di primo grado, ha infatti fornito congrua risposta alle critiche contenute nell'atto di appello ed ha esposto gli argomenti per cui queste non erano in alcun modo coerenti con quanto emerso nel corso dell'istruttoria dibattimentale. Alla Corte di cassazione, d'altro canto, è precluso, e quindi i motivi in tal senso formulati non sono consentiti, sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito. Il controllo che la Corte è chiamata ad operare, e le parti a richiedere ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., è esclusivamente quello di verificare e stabilire se i giudici di merito abbiano o meno esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (così Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428;per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019 - dep. 08/05/2019, Furlan, Rv. 276062;Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, Rv 269217;Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Rv. 265482;Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, Rv 235507). Tanto in estrema sintesi premesso, a fronte della motivazione della Corte territoriale, nella quale si dà conto della consapevolezza dell'imputato (fondata sulle ammissioni dello stesso nel corso dell'esame dibattimentale e sulla predisposizione in un caso di una falsa mail) e delle modalità della condotta (caratterizzate dalla fraudolenta simulazione di poter emettere i biglietti) ogni ulteriore critica, risulta inconferente (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv 269217). La coscienza che il biglietto non sarebbe stato emesso e che in realtà quello che veniva consegnata era esclusivamente la prenotazione e non il titolo valido per il viaggio che il cliente si aspettava di ricevere, infatti, rendono adeguata e coerente la conclusione, criticata nei primi due motivi di ricorso, circa la sussistenza dell'elemento psicologico e dell'impossibilità di qualificare i fatti nei termini del mero inadempimento contrattuale.
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