Cass. pen., sez. VII, ordinanza 04/06/2019, n. 24783
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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: A A nato il 03/03/1993 C M nato il 23/09/1976 avverso la sentenza del 27/09/2018 del GIP TRIBUNALE di MONZAdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere A R;FATTO E DIRITTO A A e C M hanno presentato ricorsi per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata che ha applicato ai medesimi la pena concordata fra le parti ex art. 444 cod. proc. pen., deducendo la mancanza di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. I ricorsi vanno dichiarati inammissibili per indeducibilità della descritta censura, che non rientra fra quelle consentite dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 23.6.2017, in vigore dal 3.8.2017), in quanto non riguardante motivi specifici attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La declaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (come parimenti introdotto dalla citata legge n. 103/2017). All'inammissibilità dei ricorsi segue per legge la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma per ciascuno in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio dei ricorsi e all'elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.