Cass. civ., sez. V trib., sentenza 24/02/2012, n. 2825

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Nel processo tributario, con riferimento alle controversie di valore inferiore a lire 5.000.000, la nullità della procura rilasciata ad un praticante procuratore, come tale non abilitato a difendere dinanzi alle commissioni tributarie, non determina di per sé né la nullità del ricorso cui accede, che sia stato sottoscritto congiuntamente anche dalla parte interessata, né l'attività svolta dal praticante procuratore in relazione ad atti che non siano riservati esclusivamente ad un difensore abilitato, sia perché l'art. 12, comma quinto, del d.lgs. n. 31 dicembre 1992, n. 546 prevede che, nelle controversie del valore indicato, le parti possono stare in giudizio senza assistenza tecnica, e sia perché, ai sensi dell'art. 159 cod. proc. civ., la nullità di un atto non comporta la nullità degli atti precedenti o successivi, che ne sono indipendenti, e la nullità di una parte di un atto non colpisce le altre parti dell'atto da essa distinte e dotate di un'esistenza autonoma.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 24/02/2012, n. 2825
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2825
Data del deposito : 24 febbraio 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PIVETTI Marco - Presidente -
Dott. PARMEGGIANI Carlo - Consigliere -
Dott. CAPPABIANCA Aurelio - Consigliere -
Dott. DI IASI Camilla - rel. Consigliere -
Dott. VIRGILIO Biagio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 7677-2007 proposto da:
CONSORZIO BONIFICA VAL D'ERA in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DELLE MILIZIE 22, presso lo studio dell'avvocato BALDASSARI CARLO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in calce;

- ricorrente -

contro
LI NO;

- intimato -

avverso la sentenza n. 107/2005 della COMM.TRIB.REG. di FIRENZE, depositata il 19/01/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/12/2011 dal Consigliere Dott. CAMILLA DI IASI;

udito per il ricorrente l'Avvocato BALDASSARI, che si riporta;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VIOLA Alfredo Pompeo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. IN FATTO E IN DIRITTO

1. VA IG propose ricorso avverso cartella intimante il pagamento, in favore del Consorzio di bonifica Val d'Era, del contributo per l'anno 2002, in relazione ad immobili di sua proprietà insistenti sull'area consortile. A fondamento del ricorso il IG deduceva la mancanza del potere impositivo del Consorzio, non traendo i beni di sua proprietà beneficio diretto dalle opere consortili, nonché il difetto di motivazione del provvedimento impugnato e l'illegittima determinazione del contributo di bonifica sulla base della rendita catastale.
L'adita commissione tributaria accolse il ricorso con decisione confermata, in esito all'appello del Consorzio, dalla commissione regionale. I giudici del gravame in particolare affermavano, in via preliminare, l'ammissibilità del ricorso introduttivo, ancorché proveniente da praticante avvocato abilitato (non legittimato al patrocinio davanti al giudice tributario), perché sottoscritto anche dal contribuente. Nel merito i suddetti giudici (per quanto qui ancora rileva) consideravano che, trattandosi di contributo di manutenzione ordinaria per opere idrauliche di terza categoria e non risultando depositato in atti il ed. "piano di classifica" e i conseguenti riparti, mancava ogni riscontro in merito all'importo globale dei lavori, alla quota gravante sugli altri obbligati, all'elenco dei contribuenti e dei rispettivi benefici nonché quello degli indici specifici di contribuenza per immobile, cosicché la pretesa azionata si rivelava sfornita di prova adeguata. Avverso questa sentenza il Consorzio ha proposto ricorso per cassazione articolato in otto motivi, illustrati da successiva memoria. L'intimato non si è costituito.

2. Col primo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 12 e L. n. 479 del 1999, art. 7, il ricorrente rileva che nel giudizio di primo grado il IG aveva conferito mandato ad un praticante procuratore, come tale non abilitato a difendere dinanzi alle commissioni tributarie, e precisa che, pur potendo la parte difendersi personalmente in relazione al limitato valore della causa, aveva tuttavia rilasciato mandato a farsi rappresentare e difendere ad un diverso soggetto, il quale aveva partecipato alle udienze ed aveva prodotto memorie e documenti, con la conseguenza che doveva ritenersi nullo il ricorso o in ogni caso tutta l'attività posta in essere dal suddetto praticante procuratore.
La censura è inammissibile.
Occorre preliminarmente rilevare che dalla sentenza impugnata risulta che il ricorso introduttivo fu sottoscritto anche dalla parte (affermazione non specificamente censurata in questa sede), che lo stesso ricorrente ammette che, considerato il valore esiguo della controversia, il contribuente non aveva l'obbligo di farsi assistere in giudizio da un difensore abilitato, ed infine che il quinto comma del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 12 prevede che nelle controversie di valore inferiore a L.

5.000.000 i ricorsi possono essere proposti direttamente dalle parti interessate, le quali, nei procedimenti relativi, possono stare in giudizio anche senza assistenza tecnica. Da quanto esposto deve pertanto escludersi nella specie la dedotta nullità (o inammissibilità) del ricorso introduttivo, posto che lo stesso è stato sottoscritto dalla parte, la quale poteva legittimamente proporlo senza assistenza tecnica, con la conseguenza che la procura rilasciata a difensore non abilitato alla difesa dinanzi alle commissioni tributarie è sicuramente nulla ma non comporta necessariamente la nullità del ricorso cui accede. In proposito, è appena il caso di rilevare che a norma del primo comma dell'art. 159 c.p.c. la nullità di un atto non comporta quella degli
atti precedenti o successivi che ne sono indipendenti, e, a norma del secondo comma del suddetto articolo, la nullità di una parte di un atto non colpisce le altre parti che ne sono indipendenti: la normativa processuale ha dunque mutuato il principio "utile per inutile non vitiatur" dalla disciplina sostanziale (v. art. 1419 c.c.), e la giurisprudenza di questo giudice di legittimità ha
spesso fatto concreta applicazione del principio di conservazione degli atti processuali (v. tra le altre cass. n. 5760 del 1992, secondo la quale nel caso di impugnazione della sentenza che ha pronunciato sulla competenza e sul merito con istanza di regolamento - facoltativo - di competenza per motivi attinenti anche alle statuizioni di merito, l'inammissibilità di questi motivi, improponibili con ricorso di competenza, non si estende, per il principio utile per inutile non vitiatur, a quelli concernenti la pronuncia sulla competenza e non comporta, quindi, l'inammissibilità della relativa istanza di regolamento). Peraltro, se vero che il principio suddetto può trovare applicazione soltanto se la parte o la clausola o l'atto non affetto da invalidità persegua un risultato configurabile come distinto ed abbia un'esistenza autonoma, non se esso sia in correlazione inscindibile

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