Cass. civ., SS.UU., sentenza 16/11/1982, n. 6107
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In tema di servizio sanitario nazionale, e con riguardo alle prestazioni medico-specialistiche, ovvero di diagnostica strumentale o di laboratorio, l'art. 3 del d.l. 26 novembre 1981 n. 678 (convertito nella legge 26 gennaio 1982 n. 12), il quale ha sostituito il sesto e settimo comma dell'art. 25 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 (istitutiva di detto servizio sanitario), recependo e puntualizzando la disciplina già contenuta nell'art. 3 dell'accordo collettivo nazionale del 22 febbraio 1980 (stipulato a norma dello art. 48 della citata legge n. 833 del 1978 e reso esecutivo con decreto presidenziale del 16 maggio 1980), ha natura non innovativa, ma soltanto interpretativa ed integrativa della precedente normativa, nel senso che anche in base a quest'ultima spetta all'unità sanitaria locale il potere di autorizzare preventivamente l'accesso degli utenti ai professionisti ed ai presidi sanitari in regime di convenzione, e, che correlativamente, hanno consistenza di meri interessi legittimi le posizioni di tali soggetti a fronte dello Esercizio del potere medesimo. Pertanto, anche prima del d.l. n. 678 del 1981, la controversia che investa la legittimità dell'art. 3 del predetto accordo collettivo, ovvero degli Atti e provvedimenti emanati in sua applicazione, trova titolo nell'interesse legittimo al corretto Esercizio, da parte dell'unità sanitaria, dell'indicato potere autorizzatorio, e conseguentemente è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo. ( V 3474/82).*