Cass. civ., sez. VI, ordinanza 22/02/2022, n. 05830

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. VI, ordinanza 22/02/2022, n. 05830
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 05830
Data del deposito : 22 febbraio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 11852-2021 proposto da: F F, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DELLE FORNACI

38, presso lo studio dell'avvocato F A, rappresentato e difeso dall'avvocato G L R;

- ricorrente -

contro

M G, ROMAGNA EST BANCA DI CREDITO CCOPERATIVO, FABBRI LUIGI;

- intimati -

avverso la sentenza n. 733/2021 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 07/04/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11/02/2022 dal Consigliere A S. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 11852/2021 Numero sezionale 1592/2022 Numero di raccolta generale 5830/2022 Data pubblicazione 22/02/2022 FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE F F ha proposto ricorso articolato in due motivi avverso la sentenza 7 aprile 2021, n. 733/2021, resa dalla Corte d’appello di Bologna. Gli intimati G M, Romagna Est Banca di Credito Cooperativo e L F non hanno svolto attività difensive. La Corte d’appello ha confermato la sentenza resa in primo grado dal Tribunale di Forlì n. 935/2016 in data 16 luglio 2015, che, dopo aver espletato CTU, aveva sciolto la comunione del compendio immobiliare sito in via Bellaria Vecchia di San Mauro Pascoli, dichiarando inammissibile perché tardiva la domanda di F F, svolta soltanto in sede di conclusioni, con cui si chiedeva la condanna di G M al pagamento di metà delle spese di costruzione del fabbricato. Il Tribunale rigettò anche l’eccezione di nullità in ordine al titolo professionale di geometra del CTU nominato, perché non sollevata al momento della nomina e comunque infondata. La Corte d’appello, su gravame proposto da F F, ha quindi ribadito la valutazione di inammissibilità per tardività della domanda di rimborso delle spese di costruzione del fabbricato, ha considerato che le eventuali ragioni di credito dell’appellante non avrebbero comunque paralizzato la domanda di scioglimento della comunione, ha rimarcato la mancata eccezione rituale della nullità della CTU, ha evidenziato la superfluità del rinnovo delle operazioni peritali. Il primo motivo del ricorso di F F deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 1115, 720, 754, 766, 2229, 2231 c.c., 61, 62, 196 c.p.c.;
il secondo motivo allega l’omesso esame circa fatto decisivo, ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., in relazione alla circostanza che il ricorrente si diceva creditore della Montemaggi F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 11852/2021 Numero sezionale 1592/2022 Numero di raccolta generale 5830/2022 Data pubblicazione 22/02/2022 per somma superiore al valore della quota di comunione, e perciò instava per il rigetto della domanda di divisione già nella sua comparsa costituzione. Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato inammissibile, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'art. 380-bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma 1, n. 1), c.p.c., il presidente ha fissato l'adunanza della camera di consiglio. Il ricorrente ha presentato memoria depositata in data 5 febbraio 2022, dunque senza osservare il termine minimo di cinque giorni prima dell’adunanza, ex art. 380-bis, comma 2, c.p.c., computato alla
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