Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/09/2003, n. 12749

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/09/2003, n. 12749
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12749
Data del deposito : 1 settembre 2003
Fonte ufficiale :

Testo completo

Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA 12:749 /03 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZION Composta dagli Illimi ig Ma strate: Dott. Paolino DELL'

ANNO

Presidente R.G.N. 23602/01 Consigliere Cron.26631 Dott. A LSE Dott. C FO Consigliere Rep. Dott. G C Consigliere Ud. 19/05/03 - Rel. Consigliere Dott. G D'AGOSTINO - ha pronunciato la seguente SE N TEN ZA sul ricorso proposto da: C F, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

BUCCARI

3, presso lo studio dell'avvocato MARIA TERESA ACONE, rappresentato e difeso dall'avvocato FEDERICO ACONE, giusta delega in atti; ricorrente contro DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI AVELLINO; - intimato avverso la sentenza n. 1177/01 del Tribunale di AVELLINO, depositata il 12/06/01 R.G.N. 2689/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica 2003 3013 udienza del 19/05/03 dal Consigliere Dott. G -1- D'AGOSTINO; udito l'Avvocato ACONE FEDERICO; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. O F che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione. - -2- 1 23602/01 Svolgimento del processo Cal Tribunale di Avellino, Con ricorso del 12 novembre 1996) F C proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione con la quale la Direzione Provinciale del Lavoro di Avellino gli aveva intimato il pagamento della somma di lire 22.500.000 per violazione degli art. 10 e 11 del d.l. n. 7 del 1970, convertito in legge n. 83 del 1970, per avere 1'Amministrazione Provinciale di Avellino, della cui Giunta l'opponente faceva parte in qualità di assessore, avviato al lavoro con richiesta nominativa 18 operai con qualifica di vivaisti giardinieri che in realtà, essendo adibiti a mansioni essere assunti con richiesta di operai comuni, dovevano numerica. Depris A sostegno del ricorso l'opponente deduceva: a) la violazione dell'art. 18 della legge n. 689 del 1981 per l'omessa indicazione delle ragioni di fatto e di diritto poste con specifico а fondamento del provvedimento sanzionatorio, all'epoca di commissione ed riferimento al fatto contestato, alle norme violate, essendo a tal fine insufficiente il richiamo agli estremi dell'atto di notificazione dell'illecito amministrativo;
b) la mancata motivazione circa i criteri di determinazione dell'entità della sanzione;
c) la prescrizione della pretesa sanzionatoria;
Q) il proprio difetto di legittimazione passiva, avendo la delibera della Giunta natura di atto interno ed essendo di competenza del Presidente della Provincia l'inoltro della richiesta di avviamento;
e) nel dell'assunzione mediante richiestamerito la legittimità nominativa stante la sostanziale equipollenza tra l'attività 2 del vivaista giardiniere e quelle di fatto svolte dal personale assunto. La Direzione Provinciale del Lavoro di Avellino si costituiva e chiedeva il rigetto dell'opposizione. Espletata l'istruzione, il giudice adito con sentenza depositata il 12 giugno 2001 così provvedeva: "accoglie per quanto di ragione l'opposizione avverso l'ordinanza n. 111/96/57 del 14.10.1996 modificandolaingiunzione limitatamente all'entità della sanzione dovuta, determinata nella misura complessiva di lire 9.000.000". In motivazione il Tribunale osservava: che il provvedimento impugnato era sufficientemente motivato per relationem con riferimento al verbale di contestazione dell'illecito Юрай notificato il 17.12.1993;
che infondata era l'eccezione di prescrizione in quanto l'illecito era stato commesso nel 1991, mentre la contestazione era avvenuta nel dicembre 1993 e l'ordinanza era stata emessa nel 1996;
che il Cefalo, avendo partecipato alla delibera n. 258 del 23 febbraio 1991 con la quale la Giunta Provinciale aveva deciso di avviare al lavoro i 18 lavoratori con chiamata nominativa, era passivamente legittimato rispetto al provvedimento sanzionatorio in quanto i componenti degli organi collegiali sono solidalmente deliberazioni;
che la legittimazione responsabili per le passiva non era invece configurabile per il Presidente della Provincia, poiché questi nella specie si era limitato ad eseguire la delibera di Giunta inoltrando la richiesta all'UPLMO;
che gli operai assunti erano stati chiamati a allasvolgere attività di tipo generico connesse riforestazione che nulla avevano a che vedere con le mansioni 3 specializzate dei vivaisti e giardinieri, per cui la richiesta di avviamento non poteva che essere numerica;
che per contro era fondato il motivo di opposizione relativo alla mancanza di motivazione circa i criteri di determinazione dell'entità della sanzione, sotto il profilo della mancata applicazione della continuazione di cui all'art. 8 della legge n. 689 del 1981, ravvisandosi nella specie più violazioni della medesima disposizione commesse con un'unica azione;
che appariva equo determinare l'entità della sanzione nella misura massima prevista dalla legge per la singola violazione aumentata fino al triplo, e cosi determinarla in lire 9.000.000. Per la cassazione di tale sentenza F C ha proposto ricorso con sette motivi. L'intimato non si è Wha costituito. Motivi della decisione Con il primo motivo, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione, il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui afferma che l'ordinanza ingiunzione impugnata era motivata per relationem e Osserva che né nell'ordinanza né nel verbale di contestazione dell'illecito è stata mai richiamata la delibera n. 258/1991, sicchè il ricorrente non stato posto in condizioni di tacciato diconoscere quale atto della Giunta veniva illegittimità;
inoltre nei predetti atti non si enuncia con chiarezza in cosa consista la violazione di legge addebitata alla indicata delibera, con la quale la Giunta si è limitata ad approvare progetti di riforestazione mediante l'avviamento al lavoro di operai con qualifica prevista dai progetti medesimi e da scegliere negli elenchi degli operai con diritto 4 di precedenza, visto che le concrete modalità di esecuzione della delibera non sono riferibili a detto organo. Con il secondo motivo, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione, il ricorrente osserva che della contestata violazione può essere chiamato a rispondere solo chi ne ha fatto richiesta alla competente sezione dell'UPLMO. Deduce, altresì, che il giudice non ha motivato in ordine al ritenuto concorso né ha spiegato su quali elementi ha ritenuto la ricorrenza dell'elemento soggettivo. omessa motivazione, ilCon il terzo motivo, denunciando ricorrente sostiene che il Tribunale ha omesso di motivare in ordine alla influenza e rilevanza delle prove testimoniali e documentali raccolte, tutte vertenti su fatti successivi alla Юрай delibera n. 258/1991, mentre nessuna prova è stata fornita in ordine alla predetta delibera. Con il quarto motivo, denunciando violazione di legge, il ricorrente sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto annullare esplicitazione dei criteri dil'ordinanza per la mancata determinazione della sanzione e della percentuale di concorso, come disposto dall'art. 11 della legge n. 689 del 1981. Con il quinto motivo, denunciando ancora violazione di legge ed omessa motivazione il ricorrente lamenta che il Tribunale nell'applicare la sanzione, ha omesso di esplicare i criteri determinatori e la percentuale di concorso. Con il sesto motivo, denunciando violazione dell'art. 5 della legge n. 689 del 1981, il ricorrente sostiene che il Tribunale ha errato non avendo tenuto conto che, essendo stata la violazione attribuita ad un organo collegiale, agli 5 assessori non poteva irrogarsi la sanzione se non pro quota, trattandosi di concorso necessario. Con il settimo motivo, denunciando violazione degli artt. 8 e 23 della legge n.689 del 1981, il ricorrente sostiene che il applicando la continuazione, ha errato nelTribunale, pur determinare la sanzione base nella misura massima prevista dalla legge per ciascuna violazione (£. 3.000.000) aumentando poi la pena fino al triplo;
in realtà, sostiene il ricorrente, poiché l'Ufficio del lavoro aveva determinato la pena in lire 1.250.000 per ciascuna violazione, il giudice dell'opposizione non poteva determinare una pena base maggiore, con la conseguenza che al Cefalo, per effetto della continuazione, non poteva essere irrogata una sanzione più alta del triplo D on della pena base, e cioè di lire 3.750.000. Il primo motivo di ricorso è infondato. Il Tribunale ha ritenuto che il provvedimento irrogativo sanzione amministrativa, opposto dal Cefalo, sia della adeguatamente motivato per relationem, con riferimento al verbale di contestazione dell'illecito, di cui riporta un ampio stralcio, poiché da detto verbale risultano dettagliatamente indicati la condotta contestata, la norma violata, il numero ed nominativi dei lavoratori sicchèillegittimamente assunti e l'epoca dell'assunzione, l'opponente ha potuto adeguatamente difendersi. Il predetto giudice ha ritenuto altresì che la delibera di Giunta n. 258 del 1991 contenga effettivamente una richiesta di assunzione di nominativa per 18 operai con qualifica di vivaista giardiniere da destinare alla riforestazione di alcune zone montane della Provincia. 6 Le censure che il Cefalo muove a queste argomentazioni del Tribunale sono del tutto generiche ed irrilevanti, in quanto si risolvono nella mera contestazione delle valutazioni del giudice di merito in ordine alla portata ed al contenuto del verbale di contestazione e della delibera di Giunta n. 258 del 1991, non sorretta però da adeguati elementi contrari di valutazione;
il ricorrente, infatti, ha omesso di riprodurre in ricorso il testo dei due documenti, venendo così meno all'onere di autosufficienza dell'impugnazione e non consentendo al giudice di legittimità di apprezzare la decisività delle doglianze. Il secondo motivo di ricorso parimenti infondato. Il Tribunale ha adeguatamente spiegato le ragioni per le quali Ocañ l'illecito amministrativo è stato correttamente imputato ai componenti della Giunta anziché al Presidente della Provincia e secondo quali principi di diritto i componenti dell'organo collegiale sono solidalmente responsabili per le deliberazioni assunte. Le censure che il ricorrente muove a tali affermazioni si sostanziano nel contrapporre alle determinazioni del Tribunale la contraria affermazione secondo cui la responsabilità nella specie faceva carico al Presidente della Provincia che aveva avanzato la richiesta di avviamento all'UPLMO, senza peraltro alcun accenno a ragioni di diritto che dovrebbero sostenere la tesi proposta, né a norme di diritto che sarebbero state violate del giudice di merito. Il terzo motivo è anch'esso infondato. Il Tribunale ha ritenuto provato che i lavoratori assunti con richiesta nominativa perché specializzati hanno svolto di fatto mansioni inferiori proprie di operai comuni, ed ha affermato, sulla 7 scorta delle deposizioni testimoniali degli ispettori del lavoro, che i lavori ai quali detti operai erano stati adibiti (pulizia dei boschi, potatura di alberi, pulizia del terreno, scavo di buche e messa a dimora di piantine ecc.) non richiedevano il possesso di una particolare qualifica professionale. Tali affermazioni si risolvono in apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito e non suscettibili di riesame in cassazione se non per vizi di motivazione. Orbene, con il motivo di ricorso in esame il Cefalo sostiene che le , deposizioni degli ispettori, poste dal Tribunale a base della decisione, si riferivano in realtà ad assunzioni avvenute successivamente alla delibera 258/1991 e che non avevano con questa alcuna dipendenza e al riguardo addebita al Tribunale di non aver preso in considerazione la deposizione di tale D C. Le censure del ricorrente peccano però di genericità in quanto il Cefalo, omettendo di trascrivere in ricorso, anche in forma riassuntiva, le deposizioni testimoniali consente alla Corte di vagliate dal giudice di merito non apprezzare la decisività dei rilievi. tutti attinenti alla I restanti motivi di ricorso, irrogazione della sanzione, che per la loro connessione sono fondati nei possono essere congiuntamente esaminati, limiti delle considerazioni che seguono. Al riguardo va rilevato che mentre i rilievi posti con i f motivi 4 e 6 del ricorso sono del tutto infondati, perché la determinazione della pena, astrattamente fissata tra un limite minimo ed uno massimo, è rimessa discrezionalemente all'Amministrazione che la irroga e perché a norma dell'art. 5 della legge 689/1981 quando più persone concorrono in una 8 violazione amministrativa ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, si rivelano invece fondati i rilievi di cui ai motivi 5 e 7. pon statuizione non impugnate, ha Юрай ritenuto di dover applicare Il Tribunale , nella specie il disposto dell'art. 8 della legge n. 689 del 1981, vertendosi in ipotesi di più violazioni della medesima disposizione di legge commesse con un'unica azione, ma ha errato nella determinazione della sanzione. L'Ufficio provinciale del lavoro, operando il cumulo delle sanzioni, aveva irrogato al Cefalo la complessiva sanzione pecuniaria di lire 22.500.000, pari a lire 1.250.000 per ciascuno dei 18 lavoratori irregolarmente assunti. Il Oheis Tribunale ha ritenuto di dover applicare il massimo della violazione, e cioè lire sanzione prevista per singola 3.000.000, aumentata fino al triplo per effetto della continuazione ed ha così irrogato al Cefalo la sanzione complessiva di lire 9.000.000. In tal modo, però, il Tribunale ha operato un non consentito aggravamento della sanzione base dall'Ufficio, elevandola da lire 1.250.000 а lire fissata 3.000.000, in contrasto con le richieste della parte opponente. Le doglianze formulate dal ricorrente con i motivi 5 e 7 sono dunque fondate. Di conseguenza, in accoglimento delle menzionate censure, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata per un nuovo esame del punto ad altro giudice, designato in dispositivo, che provvederà anche al regolamento delle spese del giudizio di cassazione.

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