Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/05/2023, n. 15141

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/05/2023, n. 15141
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15141
Data del deposito : 30 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

PU ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.28024/2020 R.G. proposto da : T DEI PI S.P.A, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliat a in ROMA, P CUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dagli avvocati F V, R V ;
-ricorrente-

contro

W T, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO,n.38, presso lo studio dell’avvocato C D M, che lo rappresenta e difende;
-controricorrente- avverso la SENTENZA dellaCORTE D'APPELLO di ROMA n. 815/2020 , depositata ilgiorno 11/03/2020 , R.G.N. 2681/2017 ;
udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 31/01/2023 dal Consigliere Dott. M M L;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. M F ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’AvvocatoR V;

FATTI DI CAUSA

La Corte di appello di Roma con la sentenza n. 815/2020 aveva rigettato l’appello principale proposto da Terme dei Papi srl avverso la decisione con cui il Tribunale di Viterbo aveva dichiarato illegittimo il contratto stipulato tra la società e Weidekins Tobias in assenza di progetto ed aveva qualificato il rapporto tra le parti come di natura subordinata a tempo indeterminato. La Corte di merito preliminarmente valutava nuove le tematiche contenute nei motivi di ricorso in quanto non trattate in primo grado e pertanto già afflitte da un possibile vizio di inammissibilità, e comunque riteneva altresì infondate le stesse censure. In particolare escludeva che per i contratti di collaborazione stipulati precedentemente alla novella interpretativa dell’art 69 dlgs n. 276/2003 (l. n. 92/2012), la presunzione di subordinazione del rapporto di lavoro in assenza di progetto avesse natura relativa e non operasse per tale ragione, l’automatica trasformazione del contratto in rapporto a tempo indeterminato, con esclusione di prova contraria. Escludeva altresì la fondatezza delle altre eccezioni di illegittimità costituzionale della normativa applicata (per eccesso di delega e per il principio di indisponibilità della tipologia contrattuale). Valutava corretta la determinazione circa l’inconsistenza e dunque assenza del progetto allegato a ciò facendo conseguire la automatica considerazione del rapporto di lavoro quale subordinato a tempo indeterminato. La Corte d’appello accoglieva invece l’appello incidentale del lavoratore relativo alla compensazione delle sp ese effettuata dal tribunale e condannava la società alle spese dell’intero giudizio. Avverso detta decisione la società Terme dei Papi srlproponeva ricorso anche sollevando eccezione di incostituzionalità dell’art. 69 co.1 276/2003 e coltivando i motivi anche con successiva memoria. Tobias Weidekind si opponeva con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1)-Con il primo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione di legge con riguardo all’art. 61 co.1 d.lvo n. 276/2003 e art. 1 co.25 l. n. 92/2012 (art. 360 co.1 n. 3 c.p.c.);
Nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione(art. 360 co.1 n. 4 c.p.c.);Violazione e falsa applicazione art. 132 n. 4 c.p.c.(art. 360 co.1 n. 3 c.p.c.) Parte ricorrente si duole della valutazione della Corte di merito circa la non validità e quindi insussistenza del progetto, essendo lo stesso coincidente con l’oggetto sociale. In particolare denuncia che la caratteristica in questione, ovvero la invalidità di un progetto coincidente con l’oggetto della attività, sia stato stigmatizzato e considerato quale ragione di illegittimità soltanto dalla legge n. 92/2012 ( art. 25), non risultando invece causa di illegittimità nei contratti antecedenti alla legge, quale quello in esame. Pur volendo tenere in disparte i profili di inammissibilità della censura per la sovrapposizione ed il cumulo di piùmotivi che non consentono l’esatta percezione della doglianza, (si veda a riguardo Cass.n.26790/2018;
Cass.n. 26874/2018), deve osservarsi che altresì infondate risultano le doglianze con riferimento alla qualità del progetto in questione. Questa Corte ha avuto occasione di chiarire che ilcontratto di lavoro aprogetto, disciplinato dall'art. 61 del d.lgs. n. 276 del 2003, prevede una forma particolare di lavoro autonomo, caratterizzato da un rapporto dicollaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale, riconducibile ad uno o piùprogetti specifici, funzionalmente collegati al raggiungimento di un risultato finale, progettideterminati dal committente, ma gestiti dal collaboratore senza soggezione al potere direttivo altrui e quindi senza vincolo di subordinazione;
ne deriva che ilprogetto concordato non può consistere nella mera riproposizione dell'oggetto sociale della committente, e dunque nella previsione di prestazioni, a carico del lavoratore,coincidenti con l'ordinaria attività aziendale (Cass.n. 17636/2016). La necessaria non coincidenza con l’oggetto sociale è un requisito già affermato dal diritto vivente allorché si è statuito nella consolidata giurisprudenza di questa Corte che “i n tema di contratto di lavoro a progetto, la definizione legale di cui all'art. 61 del d.lgs. n. 276 del 2003 richiede la riconducibilità dell'attività ad un progetto o programma specifico -senza alcuna differenza concettuale tra i due termini - il cui contenuto, sebbene non inerente ad una attività eccezionale, originale o del tutto diversa rispetto alla ordinaria attività di impresa, sia comunque suscettibile di una valutazione distinta da una "routine" ripetuta e prevedibile, dettagliatamente articolato ed illustrato con la preventiva individuazione di azioni, tempi, risorse, ruoli e aspettative di risultato, e dunque caratterizzato da una determinata finalizzazione, anche in termini di quantità e tempi di lavoro” (Cass.n. 5418/2019;
Cass. n. 11109 del 2021). 1.1)-I principi esposti evidenziano come la stessa qualificazione di “progetto” richiami il necessario distinguersi dalla attività ordinaria di lavoro svolto nel contesto aziendale, pur se a tale contesto ed alla sua naturale vocazione dell’impresa, il progetto debba essere ricollegato. Si tratta quindi di una attività in sé autonoma e distinta sia pur finalizzata a contribuire al cuoredell’attività dell’impresa in cui il progetto è inserito e che pertanto, proprio per la sua intrinseca natura, doveva avere tali caratteristiche ancor prima che la legge n. 92/2012 ne richiedesse i requisiti. Le censure contenute in questo motivo devonoquindi essere disattese. 2)-Con il secondo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 61 e 69 d.lvon. 276/2003 alla luce dell’art. 1co.23-25 l-. n. 92/2012. Violazione e falsa applicazione art. 12 Preleggi. Le doglianze sono dirette alla lettura data dalla Corte di merito alle conseguenze derivanti dall’assenza del progetto. In particolare denunciano la mancata considerazione di quanto statuito dall’art. 1 co. 24-25 l.n. 92/2012, con riguardo alla conversione automatica in rapporto di lavoro subordinato, qualora manchi il progetto, riservata ai soli contratti stipulati successivamente alla entrata in vigore della disciplina (luglio 2012). Il tenore testuale dell’art. 69, comma 1, del D.Lgs. n. 276 del 2003, nel prevedere tout court che "i rapporti di collabor azione coordinata e continuativa instaurati senza l'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato", senza alcun riguardo alle concrete modalità di svolgimento del rapporto (valorizzate invece dal successivo comma 2 quando "venga accertato dal giudice che il rapporto instaurato ai sensi dell'art. 61 sia venuto a configurare un rapporto di lavoro subordinato" per concludere che, in tale ultimo caso, il contratto "si trasforma in un rapporto di lavoro subordinato corrispondente alla tipologia negoziale di fatto realizzatasi tra le parti"), legittima la conclusione che, nel caso di cui al comma 1 dell’art. 69 del D.Lgs. n. 276 del 2003 la conversione va senz’altro effettuata in un rapporto subordinato a tempo indeterminato, restando affatto irrilevante la "tipologia negoziale di fatto realizzatasi tra le parti" (cfr. Cass. n. 32160 del 2021). Deve ritenersi orientamento ormai consolidato (cfr. da ultimo Cass.n. 9339/2022), quello secondo cui il regime sanzionatorio articolato dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 69 (nella versione antecedente le modifiche apportate dalla L. n. 92 del 2012), pur imponendo in ogni caso l'applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato, contempla due distinte e strutturalmente differenti ipotesi, atteso che, al comma 1, sanziona il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa instaurato senza l'individuazione di uno specifico progetto, realizzando un caso di c.d. conversione del rapporto ope legis, restando priva di rilievo l'appurata natura autonoma dei rapporti in esito all'istruttoria, mentre al comma 2 disciplina l'ipotesi in cui, pur in presenza di uno specifico progetto, sia giudizialmente accertata, attraverso la valutazione del comportamento delle parti posteriore alla stipulazione del contratto, la trasformazione in un rapporto di lavoro subordinato in corrispondenza alla tipologia negoziale di fatto realizzata tra le parti" (cfr. Cass. n. 12820 del 2016;
Cass. n. 17127 del 2016, Cass. n. 12647 del 2019;
Cass. n. 17707 del 2020 e, fra le più recenti, n. 27543 del 2020, Cass. n. 28918 del 2021). Secondo l’orientamento indicato, l’art. 69, comma 1, del D.Lgs. n. 276 del 2003 ("ratione temporis" applicabile, nella versione antecedente le modifiche di cui alla L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 23, lett. f), si interpreta nel senso che, quando un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa sia instaurato senza l'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso, non si fa luogo ad accertamenti volti a verificare se il rapporto si sia esplicato secondo i canoni dell'autonomia o della subordinazione, ma ad automatica conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sin dalla data di costituzione dello stesso. 2.1)-Parte ricorrente propone in questa sede questione di incostituzionalità in caso di lettura della disposizione dell’art. 69 non incisa dalla nuova disciplina della legge n. 92/2012. Questa Corte, anche di recente (Cass.n. 9339/2022), ha già affrontato i dubbi di costituzionalità palesati dalla società ricorrente pervenendo ad una decisione di manifesta infondatezza: Cass. n. 9471 del 2019 (confermata da Cass. n. 15108 del 2020 e da Cass. n. 27077 del 2020) ha specificamente affrontato gli stessi argomenti posti a base del ricorso ora all'esame, affermando che il regime sanzionatorio previsto dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 69, comma 1, (nel testo ratione temporis applicabile, anteriore alle modifiche apportate dalla L. n. 92 del 2012), in caso di assenza di specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso, non contrasta con il principio di "indisponibilità del tipo", posto a tutela del lavoro subordinato e non invocabile nel caso inverso, nécon l'art. 41 Cost., comma 1, in quanto trae origine da una condotta datoriale violativa di prescrizioni di legge ed è coerente con la finalità antielusiva perseguita dal legislatore. Èstato osservato che "...i dubbi di compatibilità costituzionale prospettati dai ricorrenti trovano adeguata soluzione solo osservandosi che nel caso non vengono sottratti al giudice i poteri di qualificazione del rapporto, ma introdotta una sanzione che consiste nell'applicazione al rapporto delle garanzie del lavoro dipendente. La Corte Costituzionale, con le sentenze 25 marzo 1993, n. 121 e 23 marzo 1994, n. 115 ha escluso che rispettivamente il legislatore o le parti possano imporre presunzioni o qualificazioni contrattuali di autonomia chesottraggono alle indefettibili garanzie del lavoro subordinato una fattispecie che come tale si realizza. Il principio di "indisponibilità del tipo" è stato quindi dettato al fine di evitare sottrazioni di tutele al lavoro subordinato, ed è sorretto da una ragione verosimilmente univoca e non invocabile nel caso inverso. D'altra parte, il nostro ordinamento non è estraneo alla previsione dell'applicazione delle regole del lavoro subordinato come sanzione in caso di violazioni, elusioni, abusi di determinate forme di contratti di lavoro (v. L. n. 1369 del 1960, art. 1, comma 5, L. n. 230 del 1962, art. 1). La previsione non può infine ritenersi in contrasto con l'art. 41 Cost., comma 1, in quanto trae origine da una condotta posta in essere dal datore di lavoro e violativa di prescrizioni di legge, né inadeguata, essendo coerente con il fine del legislatore, di perimetrare il potere di stipulare contratti a progetto per evitare l'elusione delle tutele predisposte per il lavoro subordinato" (sent. cit., in motivazione). 3)- Il ricorso, pertanto , va rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, giusto il criterio della soccombenza. In considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.
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