Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/05/2023, n. 15141
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Testo completo
PU ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.28024/2020 R.G. proposto da : T DEI PI S.P.A, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliat a in ROMA, P CUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dagli avvocati F V, R V ;
-ricorrente-
contro
W T, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO,n.38, presso lo studio dell’avvocato C D M, che lo rappresenta e difende;
-controricorrente- avverso la SENTENZA dellaCORTE D'APPELLO di ROMA n. 815/2020 , depositata ilgiorno 11/03/2020 , R.G.N. 2681/2017 ;
udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 31/01/2023 dal Consigliere Dott. M M L;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. M F ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’AvvocatoR V;
FATTI DI CAUSA
La Corte di appello di Roma con la sentenza n. 815/2020 aveva rigettato l’appello principale proposto da Terme dei Papi srl avverso la decisione con cui il Tribunale di Viterbo aveva dichiarato illegittimo il contratto stipulato tra la società e Weidekins Tobias in assenza di progetto ed aveva qualificato il rapporto tra le parti come di natura subordinata a tempo indeterminato. La Corte di merito preliminarmente valutava nuove le tematiche contenute nei motivi di ricorso in quanto non trattate in primo grado e pertanto già afflitte da un possibile vizio di inammissibilità, e comunque riteneva altresì infondate le stesse censure. In particolare escludeva che per i contratti di collaborazione stipulati precedentemente alla novella interpretativa dell’art 69 dlgs n. 276/2003 (l. n. 92/2012), la presunzione di subordinazione del rapporto di lavoro in assenza di progetto avesse natura relativa e non operasse per tale ragione, l’automatica trasformazione del contratto in rapporto a tempo indeterminato, con esclusione di prova contraria. Escludeva altresì la fondatezza delle altre eccezioni di illegittimità costituzionale della normativa applicata (per eccesso di delega e per il principio di indisponibilità della tipologia contrattuale). Valutava corretta la determinazione circa l’inconsistenza e dunque assenza del progetto allegato a ciò facendo conseguire la automatica considerazione del rapporto di lavoro quale subordinato a tempo indeterminato. La Corte d’appello accoglieva invece l’appello incidentale del lavoratore relativo alla compensazione delle sp ese effettuata dal tribunale e condannava la società alle spese dell’intero giudizio. Avverso detta decisione la società Terme dei Papi srlproponeva ricorso anche sollevando eccezione di incostituzionalità dell’art. 69 co.1 276/2003 e coltivando i motivi anche con successiva memoria. Tobias Weidekind si opponeva con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1)-Con il primo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione di legge con riguardo all’art. 61 co.1 d.lvo n. 276/2003 e art. 1 co.25 l. n. 92/2012 (art. 360 co.1 n. 3 c.p.c.);
Nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione(art. 360 co.1 n. 4 c.p.c.);Violazione e falsa applicazione art. 132 n. 4 c.p.c.(art. 360 co.1 n. 3 c.p.c.) Parte ricorrente si duole della valutazione della Corte di merito circa la non validità e quindi insussistenza del progetto, essendo lo stesso coincidente con l’oggetto sociale. In particolare denuncia che la caratteristica in questione, ovvero la invalidità di un progetto coincidente con l’oggetto della attività, sia stato stigmatizzato e considerato quale ragione di illegittimità soltanto dalla legge n. 92/2012 ( art. 25), non risultando invece causa di illegittimità nei contratti antecedenti alla legge, quale quello in esame. Pur volendo tenere in disparte i profili di inammissibilità della censura per la sovrapposizione ed il cumulo di piùmotivi che non consentono l’esatta percezione della doglianza, (si veda a riguardo Cass.n.26790/2018;
Cass.n. 26874/2018), deve osservarsi che altresì infondate risultano le doglianze con riferimento alla qualità del progetto in questione. Questa Corte ha avuto occasione di chiarire che ilcontratto di lavoro
-ricorrente-
contro
W T, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO,n.38, presso lo studio dell’avvocato C D M, che lo rappresenta e difende;
-controricorrente- avverso la SENTENZA dellaCORTE D'APPELLO di ROMA n. 815/2020 , depositata ilgiorno 11/03/2020 , R.G.N. 2681/2017 ;
udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 31/01/2023 dal Consigliere Dott. M M L;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. M F ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’AvvocatoR V;
FATTI DI CAUSA
La Corte di appello di Roma con la sentenza n. 815/2020 aveva rigettato l’appello principale proposto da Terme dei Papi srl avverso la decisione con cui il Tribunale di Viterbo aveva dichiarato illegittimo il contratto stipulato tra la società e Weidekins Tobias in assenza di progetto ed aveva qualificato il rapporto tra le parti come di natura subordinata a tempo indeterminato. La Corte di merito preliminarmente valutava nuove le tematiche contenute nei motivi di ricorso in quanto non trattate in primo grado e pertanto già afflitte da un possibile vizio di inammissibilità, e comunque riteneva altresì infondate le stesse censure. In particolare escludeva che per i contratti di collaborazione stipulati precedentemente alla novella interpretativa dell’art 69 dlgs n. 276/2003 (l. n. 92/2012), la presunzione di subordinazione del rapporto di lavoro in assenza di progetto avesse natura relativa e non operasse per tale ragione, l’automatica trasformazione del contratto in rapporto a tempo indeterminato, con esclusione di prova contraria. Escludeva altresì la fondatezza delle altre eccezioni di illegittimità costituzionale della normativa applicata (per eccesso di delega e per il principio di indisponibilità della tipologia contrattuale). Valutava corretta la determinazione circa l’inconsistenza e dunque assenza del progetto allegato a ciò facendo conseguire la automatica considerazione del rapporto di lavoro quale subordinato a tempo indeterminato. La Corte d’appello accoglieva invece l’appello incidentale del lavoratore relativo alla compensazione delle sp ese effettuata dal tribunale e condannava la società alle spese dell’intero giudizio. Avverso detta decisione la società Terme dei Papi srlproponeva ricorso anche sollevando eccezione di incostituzionalità dell’art. 69 co.1 276/2003 e coltivando i motivi anche con successiva memoria. Tobias Weidekind si opponeva con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1)-Con il primo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione di legge con riguardo all’art. 61 co.1 d.lvo n. 276/2003 e art. 1 co.25 l. n. 92/2012 (art. 360 co.1 n. 3 c.p.c.);
Nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione(art. 360 co.1 n. 4 c.p.c.);Violazione e falsa applicazione art. 132 n. 4 c.p.c.(art. 360 co.1 n. 3 c.p.c.) Parte ricorrente si duole della valutazione della Corte di merito circa la non validità e quindi insussistenza del progetto, essendo lo stesso coincidente con l’oggetto sociale. In particolare denuncia che la caratteristica in questione, ovvero la invalidità di un progetto coincidente con l’oggetto della attività, sia stato stigmatizzato e considerato quale ragione di illegittimità soltanto dalla legge n. 92/2012 ( art. 25), non risultando invece causa di illegittimità nei contratti antecedenti alla legge, quale quello in esame. Pur volendo tenere in disparte i profili di inammissibilità della censura per la sovrapposizione ed il cumulo di piùmotivi che non consentono l’esatta percezione della doglianza, (si veda a riguardo Cass.n.26790/2018;
Cass.n. 26874/2018), deve osservarsi che altresì infondate risultano le doglianze con riferimento alla qualità del progetto in questione. Questa Corte ha avuto occasione di chiarire che ilcontratto di lavoro
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