Cass. pen., sez. I, sentenza 15/05/2024, n. 22608

CASS
Sentenza
15 maggio 2024
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Sentenza
15 maggio 2024

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Il reato di cui all'art. 73 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 è configurabile anche nel caso in cui la patente sia stata revocata nell'ambito di una misura di prevenzione diversa da quella vigente nel momento in cui è stata commessa la violazione, poiché la norma incriminatrice non richiede un necessario collegamento tra il provvedimento di revoca e la misura di prevenzione in costanza delle quale avviene la condotta costituente reato.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 15/05/2024, n. 22608
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 22608
Data del deposito : 15 maggio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

mornimazio 22608 -24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 558-24 - Presidente - VITO DI CO UP - 15/05/2024 PAOLA MASI R.G.N. 7407/2024 EVA TOSCANI Relatore CARMINE RUSSO FULVIO FILOCAMO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SP CO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 22/01/2024 della CORTE DI APPELLO DI PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO;
lette le conclusioni del PG, Valentina Manuali, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 28 giugno 2023 il Tribunale di Palermo, in rito abbreviato, ha condannato IC PI alla pena di 3 mesi di arresto per il reato dell'art. 73 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, perché nonostante fosse sottoposto alla misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno per anni 2 con decorrenza dal 3 settembre 2019 che gli era stata inflitta con decreto del tribunale di Palermo del 25 gennaio 2019, era stato sorpreso a guidare l'autovettura Fiat 600 senza patente di guida che gli era stata revocata il 6 luglio 2006. Il fatto è stato commesso a Palermo il 5 febbraio 2020. Con sentenza del 22 gennaio 2024 la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza di primo grado. 1 n á v Nel decidere sull'appello dell'imputato, la Corte di secondo grado ha evidenziato, in particolare, che il caso rientra nella previsione incriminatrice dell'articolo 73 d.lgs. n. 159 del 2011, anche riletta alla luce dell'interpretazione ad essa data dalla sentenza della Corte costituzionale 12 settembre 2022, n. 211, perché la patente era stata revocata all'imputato proprio per effetto dell'applicazione di una precedente misura di prevenzione della sorveglianza speciale disposta nei suoi confronti il 25 maggio del 2006; l'imputato non ha mai riottenuto la patente dopo tale data;
ne consegue che ben può dirsi che la revoca della patente era proprio conseguenza della applicazione nei suoi confronti di una misura di prevenzione.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'imputato, per il tramite del difensore, con unico motivo deduce violazione di legge in quanto nel caso in esame la revoca della patente era avvenuta per effetto di una misura di prevenzione diversa da quella ancora in essere, come risulta dalla stessa imputazione da cui emerge che la patente era stata revocata il 6 luglio 2006 e che la misura di prevenzione in essere era stata applicata il 25 gennaio 2019; si ricorrerebbe pertanto nell'ipotesi prevista dalla sentenza della Corte costituzionale n. 211 del 2022, secondo cui il reato dell'art. 73 ha come presupposto la mancanza del titolo abilitativo alla guida quale conseguenza dell'applicazione della misura di prevenzione. Se il presupposto della fattispecie contestata fosse non la misura di prevenzione in atto al momento del fatto, bensì altra misura precedente priva di efficacia, quest'ultima avrebbe dovuto essere contestata all'interno del capo di imputazione;
inoltre, il decreto di applicativo della misura di prevenzione del 2006 non può essere presupposto ma deve essere dimostrato in giudizio, niente di tutto ciò è avvenuto nel corso del processo ove il decreto del 2006, nonché la circostanza che la revoca ne sia una diretta conseguenza, sono stati esclusi dall'attività istruttoria.

3. Con requisitoria scritta il Procuratore generale,

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