Cass. civ., sez. III, sentenza 10/08/2004, n. 15426
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Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. V P - Presidente -
Dott. P R - rel. Consigliere -
Dott. V M - Consigliere -
Dott. P G B - Consigliere -
Dott. M G - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
S.E.A. ESERCIZI AEROPORTUALI SPA, Aereoporto di Linate, Segrate Milano, in persona del suo Presidente Dr. G F, elettivamente domiciliata in ROMA LARGO GENERALE GONZAGA 2, presso lo studio dell'avvocato L P, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato V C, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELL'INTERNO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 9560/99 del Tribunale di MILANO, sezione 10^ civile, emessa il 21/09/99 e depositata il 28/10/99 (R.G. 15561/98);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/06/04 dal Consigliere Dott. R P;
udito l'Avvocato L P;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. G A che ha concluso per il rigetto del ricorso. SOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Milano del 10.6.1997, la s.p.a. S.E.A. esponeva:
che aveva concesso in locazione al Ministero degli interni, con contratto del 15.7.1978, alcuni locali dell'aerostazione di Milano- Linate ad uso uffici del Comissariato di P.S.;
che il 25.2.1991 aveva consegnato al medesimo Ministero altre unità immobiliari nell'ambito della stessa aerostazione, da adibire ad uffici di Polizia di frontiera, per le quali non era stato formalizzato alcun contratto, ne' pagato alcun canone;
che aveva locato al medesimo Ministero, con contratto del 2.12.1975, alcuni locali dell'aerostazione di Milano-Malpensa, da adibire ad uffici del Commissariato di P.S.;
che il 21.9.1992 aveva consegnato al medesimo Ministero altri locali della stessa aerostazione, da adibire ad uffici della P.S., per i quali non era stato formalizzato alcun contratto, ne' pagato alcun canone;
che il Ministero dell'interno, assumendo di avere diritto di utilizzare i menzionati locali a titolo gratuito, aveva sospeso il pagamento dei canoni relativi ai contratti del 17.7.1978 e del 2.12.1975.
Tanto premesso, chiedeva:
accertarsi che anche per i locali successivamente consegnati era stato concluso un contratto di locazione, mediante scambio di documenti tra le parti recanti i la determinazione della durata del rapporto e la misura del canone;
condannarsi il Ministero al pagamento di tutti i canoni con relativi aggiornamenti ISTAT ed al rimborso degli oneri accessori. Il Ministero degli interni resisteva.
Il Pretore di Milano, con sentenza del 24.3.1998, in parziale accoglimento della domanda, condannava l'Amministrazione al pagamento di L. 25.025.000 a titolo di canoni relativi al contratto del 17.7.1978, ed al pagamento di L. 27.225.000 allo stesso titolo per il contratto del 2.12.1979;non riconosceva l'aggiornamento ISTAT in relazione ai suddetti canoni ne' il rimborso degli oneri accessori. La S.E.A. proponeva appello. Assumeva:
che erroneamente il pretore aveva negato la sussistenza del contratto di locazione in relazione ai locali consegnati al Ministero successivamente alla stipula dei contratti del 17.7.1978 e del 2.12.1975;
che del pari erroneamente il primo giudice aveva escluso il diritto all'aggiornamento per difetto di espressa previsione pattizia e di regolare richiesta;
che erroneamente era stato negato il diritto al rimborso degli oneri accessori.
Il Ministero restava contumace.
Il Tribunale di Milano, con sentenza del 28.10.1999, rigettava l'appello.
Avverso la sentenza, non notificata, la S.E.A. ha proposto ricorso per Cassazione, con atto notificato il 29.11.2000, affidandone l'accoglimento a tre motivi. All'udienza del 16.12.2003, la Corte ha ordinato la rinnovazione della notifica al Ministero degli interni presso l'Avvocatura generale dello Stato. La ricorrente ha adempiuto. MOTIVI DELLA DECISIONE