Cass. civ., sez. VI, ordinanza 19/01/2018, n. 1366
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In caso di continenza di cause, l'una introdotta con rito ordinario e l'altra mediante deposito telematico di un ricorso per decreto ingiuntivo, la pendenza del procedimento monitorio va valutata, ai fini dell'individuazione del giudizio preveniente, con riferimento al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata, ex art. 16 bis, comma 7, del d.l. n. 179 del 2012, conv. dalla l. n. 221 del 2012 e non da quella successiva in cui il ricorso è stato effettivamente iscritto a ruolo da parte del personale di cancelleria, essendo l'intento del legislatore quello di prevenire il rischio di ritardi o decadenze incolpevoli a carico della parte e riconducibili agli eventuali, sebbene non auspicabili, ritardi nella lavorazione degli atti oggetto di invio telematico da parte della cancelleria.
Sul provvedimento
Testo completo
No 1 36 6 /1 8 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - 2 Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: |REGOLAMENTO Dott. FELICE MANNA - Presidente - DI COMPETENZA Dott. VINCENZO CORRENTI - Consigliere - Ud. 19/10/2017 - Dott. MILENA FALASCHI - Consigliere - CC R.G.N. 1139/2017 Dott. LUIGI ABETE - Consigliere - Сса 1366 Rel. Consigliere - Rep. ( I Dott. MAURO CRISCUOLO ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 1139-2017 proposto da: SIB SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TACITO 7, ة presso lo studio dell'avvocato RODOLFO CORONATI che, unitamente agli avvocati FRANCO ALTAMURA e ALESSANDRO LOMBARDO, la rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
CIDIESSE ENGINEERING SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARIANNA DIONIGI 29, presso lo studio dell'avvocato MARINA MILLI che, unitamente all'avvocato RICCARDO CANILLI, la rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso · controricorrente- avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di TORINO del 28/11/2016;
5 3 0 10 7 1 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/10/2017 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARMELO CELENTANO, che, visto l'art. 380 ter c.p.c., chiede che la Corte di Cassazione, riunita in Camera di consiglio, rigetti il ricorso;
Letta la memoria depositata dalla ricorrente;
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. La Sib S.r.l. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Torino la Cidiesse Engineering S.r.l. con atto di citazione notificato in data 20 maggio 2016, deducendo che aveva ripetutamente richiesto la fornitura alla convenuta di nastri trasportatori elevatori per un complessivo importo di € 411.921,45, come documentato da numerose fatture individuate in citazione. Aggiungeva che i nastri acquistati avevano presentato ripetuti guasti e rotture, sicchè chiedeva la riduzione del prezzo con la conseguente estinzione e compensazione del residuo credito vantato dalla venditrice per un importo di € 70.174,00, quale saldo di alcune delle fatture emesse. La società venditrice con ricorso inviato telematicamente in data 18/5/2016, ed al quale aveva fatto seguito l'iscrizione a ruolo il successivo 21 maggio 2016, chiedeva al Tribunale di Vicenza in via monitoria la condanna della SIB al pagamento dell'importo delle residue fatture non onorate. Avverso tale decreto ha proposto opposizione la società ingiunta chiedendo dichiararsi la litispendenza o la continenza con la causa pendente dinanzi al Tribunale di Torino. Dinanzi a quest'ultimo Tribunale si costituiva la Cidiesse, che a sua volta chiedeva dichiararsi la continenza, con la Ric. 2017 n. 1139 sez. M2 - ud. 19-10-2017 -2- conseguente fissazione del termine per la riassunzione della causa dinanzi al Tribunale di Vicenza. Il Tribunale di Torino, con ordinanza del 28/11/2016, preso atto dell'ammissibilità dell'eccezione di continenza sollevata dalla convenuta, riteneva effettivamente sussistente un rapporto di continenza tra i due giudizi richiamando, ai fini dell'individuazione della causa preveniente, quanto statuito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 20596/2007. Alla luce quindi del novellato art. 39 co. 2 c.p.c., il giudice preventivamente adito era da reputarsi competente anche per la causa successivamente proposta, in quanto competente anche sulle domande interessate dalla causa posteriore, ricordando che nel procedimento per ingiunzione la pendenza sebbene determinata dalla notificazione del ricorso e del decreto, retroagisce, quanto agli effetti, alla data di deposito del ricorso, e ciò anche ai fini della litispendenza e della continenza, trovando tale soluzione sostanziale conforto normativo nel terzo comma dell'art. 39 c.p.c. quale modificato dalla legge n. 69/2009. Al fine quindi di stabilire quale causa fosse preveniente, il Tribunale di Torino evidenziava che il ricorso monitorio era stato depositato telematicamente in data 18 maggio 2016, laddove l'atto di citazione introduttivo della causa proposta dalla SIB era stato notificato in data 20 maggio 2016. A nulla rilevava poi la circostanza che l'accettazione della busta telematica e l'iscrizione a ruolo fossero state operate dalla cancelleria in data 21 maggio 2016, occorrendo far riferimento a quanto previsto dall'art. 16 bis co. 7 del d.l. n. 179/2012, conv. in I. n. 221/2012, per il quale il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore Ric. 2017 n. 1139 sez. M2 - ud. 19-10-2017 -3- di posta elettronica certificata, ricevuta che nel caso in esame era stata generata sempre in data 18 maggio 2016. Pertanto ha dichiarato la continenza della causa dinanzi a sé pendente, con la fissazione di un termine per la riassunzione della stessa dinanzi al Tribunale di Vicenza. La SIB S.r.l. ha impugnato tale ordinanza con ricorso per regolamento necessario di competenza sulla base di tre motivi. La società intimata ha resistito con controricorso. Essendosi ravvisate le condizioni per la decisione con il procedimento di cui all'art. 380-ter c.p.c., è stata fatta richiesta al Pubblico Ministero presso la Corte di formulare le sue conclusioni ed all'esito del loro deposito ne è stata fatta notificazione alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale.
2. Con il primo motivo di ricorso si denunzia la violazione degli artt. 112, 183 co. 6 c.p.c. nonché l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, adducendosi che, nonostante la complessità della questione di competenza insorta dinanzi al Tribunale, e malgrado la sollecitazione della stessa parte ricorrente all'udienza del 23/11/2016, il Tribunale aveva deciso la questione di competenza, omettendo di concedere i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., negando alla parte il diritto all'esplicazione delle sue difese. La Procura Generale nelle sue conclusioni ha concluso per l'inammissibilità del motivo in esame, ricordando che sebbene l'istituto della competenza sia costruito come un sistema comprensivo delle disposizioni sulla competenza, delle disposizioni riguardanti i tempi ed i modi per farla valere e di quelle sul controllo delle relative decisioni, così che con il regolamento di competenza è dato far valere anche le violazioni di tale complessivo sistema ( così Cass. S.U. n. Ric. 2017 n. 1139 sez. M2 - ud. 19-10-2017 -4- 21858/2007), tuttavia nel caso di specie l'error in procedendo denunziato non attiene alla ammissibilità ed alla tempestività dell'eccezione di competenza ovvero al suo tempestivo rilievo, ma ad una diversa questione che